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Comitato Liberazione Nazionale Italiano – manifestazione per l'autodeterminazione del Popolo Italiano
Comitato Liberazione Nazionale Italiano – evento pubblico per la sovranità popolare

Diritto di Autodeterminazione dei Popoli:

NEWS

Governo del Popolo Italiano Autodeterminato

Atto Ufficiale di Rilevazione e Contestazione Costituzionale

Dichiarazione formale sulla carenza di legittimità politica e di rappresentatività effettiva degli organi amministrativi centrali e sull’affermazione della sovranità popolare, dell’autodeterminazione e dei diritti fondamentali.

Numero 2026/09-AU
Autorità Presidente del Consiglio
Documento Atto ufficiale
Sede Roma – Venezia
POPOLO
ITALIANO
Autodeterminazione · Sovranità · Giustizia
Governo del Popolo Italiano Autodeterminato

Atto Ufficiale di Rilevazione e Contestazione Costituzionale

Oggetto

Dichiarazione formale sulla carenza di legittimità politica e di rappresentatività effettiva degli organi amministrativi centrali, in relazione all’alienazione della sovranità originaria, all’adozione di trattati internazionali non ratificati direttamente dal corpo sociale e all’imposizione di simboli sovranazionali nei palazzi istituzionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL POPOLO ITALIANO AUTODETERMINATO

VISTI

i principi inalienabili del diritto internazionale dei popoli all’autodeterminazione, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare dagli articoli 1 e 55;
il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, e in particolare l’articolo 1 relativo al diritto dei popoli all’autodeterminazione;
il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, e in particolare l’articolo 1 concernente il diritto dei popoli all’autodeterminazione;
il carattere di norma imperativa del diritto dei popoli all’autodeterminazione, richiamato nel quadro del diritto internazionale generale e in relazione all’articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;
la Convenzione di Montevideo del 1933 sui diritti e doveri degli Stati, che individua quali elementi costitutivi dello Stato una popolazione permanente, un territorio determinato, un governo e la capacità di entrare in relazione con gli altri Stati;
la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e in particolare l’articolo 21, che riconosce il diritto di ogni individuo di partecipare al governo del proprio Paese e individua nella volontà popolare il fondamento dell’autorità dei pubblici poteri;
il principio della sovranità permanente dei popoli sulle proprie ricchezze e risorse naturali, affermato dalla Risoluzione 1803 (XVII) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
i principi generali di dignità umana, libertà politica, uguaglianza, partecipazione democratica, autodeterminazione, indipendenza e sovranità popolare;

CONSIDERATO

che la sovranità appartiene originariamente e in via esclusiva al popolo, il quale esercita la propria volontà democratica mediante liberi atti di autodeterminazione e non attraverso cessioni tacite, presunte o permanentemente delegate a organizzazioni sovranazionali sui generis;
che nessun trattato, accordo, convenzione, istituzione o meccanismo derivato può legittimamente spogliare il popolo della propria sovranità monetaria, fiscale, legislativa, giudiziaria o territoriale senza un previo, chiaro, espresso e vincolante pronunciamento referendario del corpo sociale;
che la partecipazione democratica diretta costituisce elemento essenziale della rappresentatività effettiva e della legittimazione dell’esercizio del potere pubblico;
che l’esercizio di funzioni pubbliche non può prescindere dall’esistenza di un titolo democratico riconoscibile, espresso e revocabile;

RILEVATO

che l’occupazione e l’amministrazione dei palazzi istituzionali, inclusa la sede della suprema magistratura statuale, risultano scollegate dal mandato popolare originario ogniqualvolta vengano ratificati trattati comportanti la limitazione o la spogliazione di diritti umani indivisibili e di prerogative sovrane senza previa consultazione referendaria diretta del corpo sociale;
che l’esposizione di simboli, vessilli ed emblemi appartenenti a enti sovranazionali estranei alla tradizione costituzionale originaria e privi di un’investitura democratica diretta costituisce, secondo il presente Atto, un segno tangibile dell’interruzione della rappresentatività effettiva rispetto alla volontà della collettività;
che il sistema derivato dello Stato italiano ha trasferito funzioni e prerogative concernenti la sovranità monetaria e la gerarchia giuridica a un’organizzazione sui generis senza il consenso democratico espresso del Popolo Italiano, mediante trattati e meccanismi che non hanno ricevuto ratifica diretta dal corpo sociale;

RITENUTO

che ogni potere pubblico, per essere legittimo, deve poggiare su un titolo democratico chiaro, espresso, verificabile e revocabile;
che l’assenza di tale titolo determina, secondo i principi affermati dal presente Atto, la decadenza di ogni pretesa di rappresentanza nei confronti del Popolo Italiano Autodeterminato;
che l’ordine giuridico originario del Popolo Italiano non può essere validamente sostituito o subordinato a ordinamenti esterni privi di legittimazione popolare diretta;
che ogni atto contrario ai principi fondamentali di autodeterminazione, sovranità popolare, dignità umana, indipendenza politica e integrità territoriale è contestato come nullo, inefficace e inopponibile erga omnes nell’ordinamento del Popolo Italiano Autodeterminato;

RIBADITO

che la sovranità popolare non è alienabile, né trasferibile, né delegabile in via permanente a soggetti che non siano espressione diretta e revocabile del corpo sociale;
che il popolo conserva il diritto originario di determinare liberamente il proprio ordinamento politico, economico, monetario, sociale, culturale e istituzionale;
che ogni forma di esercizio del potere pubblico deve essere ricondotta alla volontà democratica, alla dignità della persona e alla partecipazione effettiva del corpo sociale;

DECRETA E DICHIARA

1

Disconoscimento della Legittimità dei Trattati di Cessione

Ogni atto di cessione di sovranità, di limitazione dei poteri originari del popolo e di adesione a ordinamenti sovranazionali non sanzionato da un chiaro, espresso e diretto pronunciamento referendario del corpo sociale è, secondo il presente Atto, considerato giuridicamente nullo e inefficace rispetto ai diritti inalienabili della collettività.

Tali atti non producono effetti giuridici opponibili al Popolo Italiano Autodeterminato, né possono essere invocati per giustificare limitazioni ai diritti fondamentali, alla sovranità monetaria, fiscale, legislativa o giudiziaria.

Nessuna norma derivata, interna o sovranazionale, può prevalere sui principi di autodeterminazione, sovranità popolare e integrità territoriale della Nazione.

Ogni eventuale trasferimento di competenze sovrane è sottoposto alla verifica della volontà popolare direttamente espressa.

2

Conferma dell’Integrità Territoriale e della Non Cessione dei Diritti Indivisibili

Il Popolo Italiano Autodeterminato conferma solennemente l’integrità territoriale della Nazione e la non cessione giuridica dei diritti umani e sovrani indivisibili, in piena conformità con i principi richiamati dalla Convenzione di Montevideo del 1933.

Nessuna organizzazione sui generis, né alcun sistema derivato statale, può legittimamente arrogarsi la facoltà di alienare, limitare o subordinare i diritti originari del popolo — ivi compresi la sovranità monetaria, la gerarchia delle fonti del diritto, la giurisdizione e l’integrità territoriale — in assenza del consenso democratico diretto ed espresso del corpo sociale.

La cessione della sovranità monetaria e della gerarchia giuridica operata dal sistema derivato dello Stato italiano a favore di un’organizzazione sui generis, senza previa e chiara consultazione referendaria del Popolo Italiano, è dichiarata priva di efficacia giuridica nei confronti del Popolo Italiano Autodeterminato e costituisce, secondo il presente Atto, violazione dei principi di autodeterminazione e di indipendenza politica riconosciuti dal diritto internazionale.

3

Gestione dei Beni Patrimoniali e Istituzionali

I beni del patrimonio indisponibile dello Stato, ivi compresi i palazzi istituzionali storici e di rappresentanza, appartengono per natura e titolo originario alla comunità dei cittadini.

L’amministrazione temporanea di detti beni non autorizza in alcun modo l’uso degli stessi per l’esposizione di simboli di organizzazioni sui generis calate dall’alto, estranee al patto costituzionale originario e non deliberate dal basso.

L’esposizione di vessilli, emblemi o simboli di enti privi di investitura democratica diretta nei palazzi istituzionali costituisce, secondo il presente Atto, violazione del principio di rappresentatività effettiva e deve cessare immediatamente.

I luoghi istituzionali devono rimanere espressione della comunità politica e della volontà popolare alla quale sono destinati.

4

Affermazione della Sovranità Popolare Effettiva

Si ribadisce la piena vigenza del principio secondo cui nessun potere pubblico può arrogarsi la facoltà di disporre dei diritti umani indivisibili e della libertà politica del popolo senza il consenso esplicito e sovrano dello stesso.

Ogni imposizione derivante da catene di comando burocratiche o sovranazionali prive di legittimazione democratica diretta decade di fronte all’istanza primaria di autodeterminazione.

Il Popolo Italiano Autodeterminato rivendica il diritto di esercitare pienamente e direttamente la propria sovranità, ivi inclusa la facoltà di istituire, modificare, controllare o revocare gli organi di rappresentanza e di amministrazione.

La sovranità popolare costituisce principio permanente e non può essere considerata tacitamente abbandonata per effetto del mero esercizio di poteri amministrativi derivati.

5

Effetti e Notifica

Il presente Atto produce effetti giuridici immediati nell’ordinamento del Popolo Italiano Autodeterminato e costituisce titolo di opposizione erga omnes.

Copia del presente Atto è trasmessa, a fini di notifica e di conoscenza, alle competenti autorità nazionali e internazionali, nonché depositata nei registri pubblici del Governo del Popolo Italiano Autodeterminato.

Il presente Atto è conservato integralmente negli archivi istituzionali e nei registri documentali destinati alla pubblicità degli atti del Governo.

Ogni successiva comunicazione istituzionale relativa alle materie disciplinate dal presente Atto deve richiamarne gli estremi di registrazione.

6

Sovranità Monetaria e Fiscale

Il Popolo Italiano Autodeterminato riafferma la propria sovranità monetaria originaria, il diritto esclusivo di emettere moneta, di determinare il corso legale, di controllare il credito e di definire la politica fiscale e di bilancio.

Nessuna banca centrale, organismo sovranazionale o autorità tecnocratica può esercitare tali funzioni in nome del Popolo Italiano senza mandato diretto, espresso e revocabile del corpo sociale.

La cessione della sovranità monetaria a organismi non eletti è dichiarata nulla e priva di effetti nell’ordinamento del Popolo Italiano Autodeterminato.

Il Popolo Italiano Autodeterminato si riserva di ripristinare la propria valuta nazionale e il proprio sistema bancario pubblico secondo modalità deliberate dagli organi rappresentativi e, ove previsto, attraverso consultazione popolare vincolante.

7

Gerarchia delle Fonti e Primazia della Costituzione Popolare

La gerarchia delle fonti del diritto del Popolo Italiano Autodeterminato riconosce al vertice la volontà popolare espressa attraverso referendum vincolanti e assemblee costituenti.

Nessuna fonte derivata, comunitaria o internazionale può prevalere sulla Costituzione popolare e sui principi supremi di autodeterminazione, sovranità e giustizia sociale.

Le norme contrastanti sono da considerarsi nulle e inapplicabili nell’ordinamento del Popolo Italiano Autodeterminato.

La produzione normativa deve essere conforme ai principi fondamentali della dignità umana, della libertà politica, dell’uguaglianza, della partecipazione democratica e dell’autodeterminazione.

8

Mandato Imperativo e Revoca degli Eletti

Ogni rappresentante del Popolo Italiano Autodeterminato è vincolato al mandato ricevuto e può essere revocato in qualsiasi momento dalla comunità che lo ha eletto.

Il mandato imperativo costituisce principio fondamentale dell’autogoverno popolare e sostituisce ogni forma di rappresentanza libera, permanente o non revocabile.

Gli eletti sono tenuti a rendere conto periodicamente del proprio operato alla comunità rappresentata.

Ogni esercizio della funzione rappresentativa deve essere sottoposto ai principi di trasparenza, responsabilità, partecipazione e revocabilità.

9

Referendum Vincolante e Democrazia Diretta

Il referendum deliberativo e vincolante è strumento ordinario di esercizio della sovranità popolare.

Ogni decisione strategica concernente trattati, cessioni di sovranità, politiche economiche, monetarie, fiscali, militari e sociali è sottoposta a referendum popolare preventivo, vincolante e revocabile.

Il corpo sociale conserva il diritto di conoscere preventivamente l’oggetto, gli effetti e le conseguenze delle decisioni sottoposte a consultazione.

Ogni referendum deve essere preceduto da adeguata informazione pubblica e da condizioni di partecipazione libera, consapevole e trasparente.

10

Beni Comuni e Risorse Strategiche

Acqua, energia, trasporti, telecomunicazioni, terra, sistema bancario e risorse naturali sono riconosciuti quali beni comuni indisponibili e inalienabili.

Ogni privatizzazione, cessione o limitazione del controllo pubblico su tali beni è nulla e costituisce, secondo il presente Atto, violazione dei diritti fondamentali del Popolo Italiano Autodeterminato.

La gestione delle risorse strategiche deve essere orientata alla tutela della collettività, alla dignità della persona, alla sicurezza economica e alla continuità dei servizi essenziali.

Le risorse naturali e strategiche appartengono alla comunità e devono essere amministrate nell’interesse delle generazioni presenti e future.

11

Difesa Nonviolenta e Resistenza Civica

Il Popolo Italiano Autodeterminato riconosce la resistenza civile nonviolenta come strumento legittimo di difesa della sovranità popolare e di opposizione a ogni forma di oppressione economica, politica o culturale.

Sono legittime, nel rispetto dei principi di nonviolenza, della dignità della persona e della tutela dei diritti altrui, le azioni di disobbedienza civile, boicottaggio, sciopero, mobilitazione pacifica e autorganizzazione comunitaria volte a ripristinare la legalità popolare e la giustizia sociale.

Ogni forma di partecipazione civica deve essere esercitata senza violenza contro le persone e nel rispetto della dignità umana.

La difesa della sovranità popolare si fonda sulla partecipazione consapevole, sulla solidarietà e sull’organizzazione civile.

12

Rapporti con Organizzazioni Sovranazionali

Il Popolo Italiano Autodeterminato si riserva il diritto di recedere unilateralmente da ogni trattato, accordo o organizzazione sovranazionale che limiti la propria sovranità, indipendenza o integrità territoriale.

Ogni futura adesione a organismi sovranazionali è subordinata a referendum popolare preventivo e vincolante.

Nessun nuovo vincolo internazionale incidente sui diritti fondamentali o sulle prerogative sovrane può essere assunto senza previa conoscenza e deliberazione del corpo sociale.

I rapporti internazionali sono orientati ai principi di reciprocità, indipendenza, cooperazione pacifica, rispetto dei popoli e dignità umana.

13

Cittadinanza e Diritti Fondamentali

Sono cittadini del Popolo Italiano Autodeterminato tutti coloro che, per nascita, residenza o adesione volontaria, riconoscono la sovranità popolare e i principi del presente Atto.

I diritti fondamentali — libertà personale, libertà di espressione, associazione, riunione, istruzione, salute, lavoro, casa e dignità — sono garantiti a tutti i cittadini senza discriminazione.

La dignità della persona costituisce principio fondamentale dell’ordinamento.

Nessuna appartenenza politica, sociale, culturale o territoriale può costituire motivo di discriminazione nell’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dal presente Atto.

14

Lingua, Cultura e Identità Nazionale

La lingua italiana, i dialetti e le culture locali sono patrimonio immateriale del Popolo Italiano Autodeterminato.

Il sistema educativo e informativo è orientato alla valorizzazione della storia, dell’arte, della letteratura e delle tradizioni nazionali, nel rispetto del pluralismo, della libertà di espressione e della libera formazione del pensiero.

Il patrimonio culturale nazionale è tutelato quale bene comune delle generazioni presenti e future.

La promozione della cultura nazionale non limita il riconoscimento delle identità locali, delle minoranze linguistiche e della pluralità delle espressioni culturali.

15

Disposizioni Transitorie e Finali

Il presente Atto entra in vigore immediatamente e costituisce titolo giuridico fondamentale dell’ordinamento del Popolo Italiano Autodeterminato.

Eventuali norme contrarie, interne o esterne, sono dichiarate nulle e inapplicabili nell’ordinamento del Popolo Italiano Autodeterminato.

Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Atto sono risolte secondo i principi di giustizia sostanziale, sovranità popolare, dignità umana, autodeterminazione e diritto internazionale dei popoli.

Le disposizioni del presente Atto costituiscono riferimento fondamentale per gli organi del Governo del Popolo Italiano Autodeterminato nell’esercizio delle proprie funzioni.

Ogni successiva disposizione normativa, amministrativa o istituzionale deve essere interpretata in conformità ai principi fondamentali qui enunciati.

DISPOSIZIONE DI PROMULGAZIONE

Il presente Atto Ufficiale di Rilevazione e Contestazione Costituzionale n. 2026/09-AU è redatto, adottato e promulgato in conformità ai principi di giustizia, sovranità popolare, autodeterminazione, dignità umana, indipendenza politica, integrità territoriale e diritto internazionale dei popoli.

Il presente Atto viene formalmente registrato negli archivi del Governo del Popolo Italiano Autodeterminato e costituisce documento di posizione istituzionale e di esercizio della volontà sovrana dichiarata dal Popolo Italiano Autodeterminato.

Ogni copia conforme del presente documento deve recare gli estremi della registrazione, la data certa, la sottoscrizione dell’autorità promulgante e, ove previsto, gli strumenti di autenticazione e conservazione documentale adottati dal Governo.

Formula finale

Redatto e promulgato in conformità ai principi di giustizia, sovranità e diritto.

Roma – Venezia
Data certa di registrazione

Per il Governo del Popolo Italiano Autodeterminato
Il Presidente del Consiglio del Popolo Italiano Autodeterminato
S.E. PAOLO ALBERTIN
Firma e sigillo istituzionale
GOVERNO DEL POPOLO ITALIANO AUTODETERMINATO
Atto Ufficiale di Rilevazione e Contestazione Costituzionale n. 2026/09-AU Roma – Venezia · Documento istituzionale · Conservazione e registrazione documentale

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