COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione della Repubblica Italiana Autodeterminata — CLNI
🇮🇹 Repubblica Italiana Autodeterminata

Nuova Repubblica Italiana · Costituzione

Costituzione della Repubblica Italiana Autodeterminata

del Popolo Italiano

Preambolo, Principi Fondamentali, Diritti e Doveri dei Cittadini, Organi Costituzionali: la nuova architettura di governo per la sovranità popolare, la libertà e la dignità della Nazione.

Costituzione 02 giugno 2025 · Palazzo Chigi, Roma Sovranità Popolare Lira Italiana Sovrana Resistenza e Autodeterminazione

PREAMBOLOLa Dichiarazione di Volontà Sovrana

Noi, Popolo Italiano, sovrano e libero

Noi, Popolo Italiano, sovrano e libero, consapevoli della nostra storia millenaria fatta di resistenze, rivoluzioni e rinascite, ed eredi delle lotte per l’unità, la Repubblica e la dignità nazionale, in esercizio del diritto naturale e giuridico all’autodeterminazione, riconosciuto e sancito dal diritto internazionale, affermiamo solennemente la nostra volontà di costituire la Repubblica Italiana Autodeterminata, fondata sui valori della libertà, dell’autogoverno, della giustizia e della sovranità popolare.

Rigettiamo ogni forma di dominio esterno, che si manifesti attraverso vincoli economico-finanziari, imposizioni sovranazionali, basi militari straniere o dipendenza monetaria.

Respingiamo ogni oligarchia interna che, tradendo il mandato popolare, ha privatizzato i beni comuni, svenduto la sovranità e calpestato i diritti fondamentali della Persona.

In virtù di quanto sopra, proclamiamo la nascita della Repubblica Italiana Autodeterminata come espressione diretta e incondizionata della volontà collettiva, determinata a ricostruire un ordinamento fondato su solidarietà, equità, legalità popolare e dignità umana.

Valore Costituente

Questo atto fondativo ha valore costituente e costitutivo. Esso non rappresenta una petizione né una proposta, ma una dichiarazione unilaterale di autodeterminazione collettiva, basata sul principio giuridico che ogni popolo ha il diritto imprescrittibile di determinare liberamente il proprio status politico, economico e sociale.

Riconosciamo che l’attuale assetto statale e istituzionale, nel suo asservimento a logiche estranee al bene comune, non rappresenta più la volontà del popolo sovrano, né garantisce l’effettivo esercizio dei diritti inviolabili dell’uomo, violando quindi i fondamenti stessi del patto costituzionale.

Pertanto, ci autodeterminiamo come Popolo Costituente, e poniamo le basi per una nuova forma di convivenza civile, libera da imposizioni, fondata su una Costituzione democratica redatta dal popolo stesso, attraverso un’Assemblea Costituente Popolare eletta mediante strumenti di democrazia diretta.

FINALITÀFinalità della Costituzione Autodeterminata

Obiettivi e principi ispiratori

La presente Costituzione intende:

  • Restituire la sovranità politica, economica e monetaria al Popolo Italiano.
  • Stabilire un nuovo patto sociale basato sull’autogestione, la cooperazione e il benessere collettivo.
  • Garantire il rispetto dei diritti umani, sociali e ambientali come fondamento della dignità nazionale.
  • Promuovere la pace, la neutralità attiva e la cooperazione tra i popoli su basi paritarie e non egemoniche.
  • Ricostruire lo Stato come espressione della volontà popolare, riorganizzandolo secondo principi di partecipazione dal basso, trasparenza e giustizia.

Questa proclamazione ha valore giuridico e politico, e si fonda sul combinato disposto di:

  • Art. 1 della Carta delle Nazioni Unite: diritto dei popoli all’autodeterminazione.
  • Art. 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici: autodeterminazione come diritto fondamentale.
  • Principi generali del diritto internazionale e norme consuetudinarie che riconoscono la legittimità della resistenza non violenta contro la negazione della sovranità popolare.

Pur in assenza di riconoscimento immediato da parte di entità statali o sovranazionali, la legittimità dell’atto risiede nella sua origine popolare, nel suo carattere democratico e nella sua finalità emancipatrice.

Con la presente Costituzione, inizia un nuovo ciclo storico, in cui il Popolo Italiano non subisce più, ma decide.

«Siamo noi a scrivere la nostra storia, con la voce della dignità, con la forza della verità, con la volontà della libertà.»

Titolo I

Principi Fondamentali: I Pilastri della Nuova Nazione

Articoli 1 – 5

ART. 1Sovranità Popolare e Democrazia Diretta

1. L’Italia è una Repubblica democratica, sociale e autodeterminata, fondata sulla sovranità inalienabile e indivisibile del Popolo. 2. La sovranità appartiene in via esclusiva al Popolo, che la esercita in forma diretta, partecipativa e consapevole, mediante referendum deliberativi, assemblee popolari, iniziativa legislativa di base, consultazioni obbligatorie su atti strategici e ogni altro strumento di democrazia diretta stabilito dalla legge. 3. Ogni forma di delega del potere è subordinata al rilascio di un mandato imperativo, scritto, limitato e revocabile in ogni momento dalla base elettorale di riferimento. 4. È fatto divieto alla Repubblica di aderire o sottomettersi a qualsiasi organizzazione, ente o struttura sovranazionale, pubblica o privata, che comporti la limitazione, la sospensione o l’alienazione della sovranità popolare o della capacità dello Stato di autodeterminarsi nelle proprie scelte economiche, sociali, culturali o politiche. 5. Ogni norma, trattato o accordo contrario al principio della sovranità popolare, della democrazia diretta o dell’autodeterminazione nazionale, è nullo e privo di effetti giuridici nell’ordinamento della Repubblica.
Nota di Commento Giuridico

Questo articolo assume valore costitutivo e sovraordinato rispetto a ogni altra norma. Esso definisce la forma statuale in senso sostanziale, affermando un modello in cui la democrazia non è rappresentativa in senso tradizionale, ma partecipativa e vincolante, attraverso un sistema di mandati diretti e revocabili.

L’obiettivo è riaffermare la centralità della cittadinanza attiva e l’indisponibilità della sovranità nazionale, evitando ogni forma di eterodirezione esterna o tecnocrazia. L’articolo, infine, legittima la disapplicazione automatica di atti normativi che ledano tale principio.

ART. 2Diritto e Dovere di Resistenza

1. Ogni cittadino della Repubblica Italiana Autodeterminata ha il diritto inviolabile e il dovere inderogabile di resistere, con ogni mezzo conforme ai principi della legalità costituzionale e dei diritti umani, a qualsiasi atto, struttura o autorità, interna o esterna, che minacci o comprometta:
  • a) la sovranità popolare e l’autodeterminazione della Nazione;
  • b) l’integrità dell’ordine costituzionale della Repubblica;
  • c) l’indipendenza economica, politica, culturale e monetaria dello Stato;
  • d) i diritti fondamentali della Persona e del Popolo.
2. Il diritto e dovere di resistenza costituisce ultima garanzia dell’effettività della Costituzione ed è esercitabile quando risultino inattuabili o soppressi i canali ordinari di difesa costituzionale, popolare e giudiziaria. 3. La Repubblica riconosce e tutela la legittimità della resistenza civile, istituzionale, popolare e non violenta come espressione suprema della sovranità del Popolo in caso di usurpazione, tradimento o soppressione dell’ordinamento democratico e autodeterminato. 4. È fatto divieto assoluto a qualsiasi autorità pubblica, nazionale o sovranazionale, di reprimere con strumenti coercitivi, sanzionatori o militari l’esercizio legittimo del diritto di resistenza nei casi previsti dal presente articolo.
Inquadramento Giuridico e Funzione Costituzionale

Questo articolo si colloca tra le clausole di salvaguardia costituzionale suprema, attribuendo ai cittadini non solo un diritto, ma un dovere civico attivo di difesa della Repubblica in caso di attacchi alla sua legittimità democratica o indipendenza sovrana.

Riferimenti internazionali:

  • Art. 20 (4) della Legge Fondamentale della Germania (Grundgesetz): diritto di resistenza contro chiunque tenti di sovvertire l’ordine democratico;
  • Le Dichiarazioni dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789, art. 2 e 35);
  • Le dottrine giusnaturaliste e contrattualiste di autori come Locke, Rousseau e Thomas Jefferson.

La formulazione proposta introduce questo diritto in modo giuridicamente vincolante, definendone i presupposti, i limiti e le modalità, al fine di evitare ambiguità o usi arbitrari, garantendo però al Popolo un presidio contro ogni forma di oppressione istituzionalizzata o colonizzazione politica.

ART. 3Autodeterminazione Economica e Sovranità Monetaria

1. La Repubblica Italiana Autodeterminata è uno Stato monetariamente sovrano. Essa dispone in via esclusiva del potere di emissione, regolazione e controllo della propria moneta nazionale, denominata Lira Italiana Sovrana. 2. La Banca Nazionale Italiana (BNI) è istituzione pubblica costituzionalmente autonoma ma funzionalmente subordinata agli organi democratici della Repubblica. Essa esercita in via esclusiva le funzioni di:
  • a) emissione della moneta nazionale, libera da debito privato e vincoli di emissione esterni;
  • b) regolazione della massa monetaria al fine di garantire il pieno impiego, la stabilità dei prezzi e la sovranità economica;
  • c) divieto assoluto di ricorso a finanziamenti tramite debito estero o privato speculativo.
3. È fatto divieto alla Repubblica di aderire a unioni monetarie o accordi economici internazionali che implichino la rinuncia, la delega o la limitazione della sovranità monetaria, salvo previa approvazione mediante referendum popolare costituzionale. 4. Ogni forma di signoraggio privato, diretto o indiretto, è vietata. La creazione della moneta deve avvenire a beneficio esclusivo della collettività, secondo i principi della democrazia economica e della giustizia sociale. 5. La moneta nazionale non è debito, ma strumento pubblico di scambio, pianificazione e coesione economica. Lo Stato promuove, in armonia con la Lira, l’uso di strumenti monetari complementari locali.

ART. 4Neutralità Attiva e Indipendenza Geopolitica

1. La Repubblica Italiana Autodeterminata è uno Stato neutrale, non allineato e indipendente sul piano geopolitico. Essa ripudia, in ogni forma, la guerra come mezzo di aggressione, egemonia o risoluzione dei conflitti tra Stati. 2. La Repubblica promuove attivamente la pace, la cooperazione tra i popoli e l’equilibrio multipolare tra le nazioni, sostenendo il diritto all’autodeterminazione di tutti i popoli oppressi e contrastando ogni forma di colonialismo, diretto o indiretto. 3. Sono nulli e privi di effetto, dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione, tutti gli accordi internazionali, i trattati militari e le obbligazioni esterne che:
  • a) implichino la partecipazione a strutture belliche o a comandi armati sovranazionali, tra cui la NATO;
  • b) comportino la cessione, anche parziale, della sovranità politico-militare o economica, tra cui i trattati istitutivi dell’Unione Europea e le condizionalità imposte da organismi finanziari internazionali come il FMI;
  • c) obblighino l’Italia ad assumere debiti esterni imposti o condizionati da poteri sovranazionali non democraticamente eletti.
4. Ogni adesione futura a trattati internazionali aventi rilevanza geopolitica, economica o militare dovrà essere sottoposta obbligatoriamente a referendum vincolante, con quorum qualificato di partecipazione. 5. L’Italia assicura la propria autodifesa attraverso una Forza Civica di Difesa Territoriale, non offensiva, soggetta al controllo democratico e finalizzata esclusivamente alla difesa della sovranità, della popolazione e della Costituzione.

ART. 5Il Bene Comune come Proprietà Collettiva

1. Le risorse naturali, i beni essenziali alla vita e le infrastrutture strategiche sono riconosciuti dalla Repubblica come beni comuni di proprietà collettiva, inalienabile, imprescrittibile e inespropriabile del Popolo Italiano. 2. Rientrano tra i beni comuni:
  • a) l’acqua, l’aria e il suolo;
  • b) le fonti energetiche, i bacini idrici e l’intero ciclo dell’energia;
  • c) le reti di trasporto, le comunicazioni, le reti informatiche e infrastrutture digitali;
  • d) il patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale e storico della Nazione;
  • e) le risorse minerarie, forestali, marine e agricole;
  • f) le grandi infrastrutture strategiche di interesse nazionale.
3. È fatto espresso divieto di privatizzazione, alienazione, concessione a tempo indeterminato o trasferimento a soggetti privati, nazionali o esteri, di tali beni o della loro gestione. Qualsiasi atto in contrasto con tale principio è nullo e privo di effetti sin dall’origine. 4. La gestione dei beni comuni è esercitata in forma pubblica, partecipativa e trasparente, attraverso enti pubblici territoriali o nazionali, con il coinvolgimento diretto delle comunità locali e degli organi democratici previsti dalla Costituzione. 5. La finalità primaria di tali beni e servizi è il bene comune e la giustizia intergenerazionale. Essi devono essere amministrati in modo da garantire l’accesso universale, la sostenibilità ecologica, l’autosufficienza nazionale e la coesione sociale. 6. Lo Stato, attraverso i suoi organi, ha il dovere di vigilare, proteggere e valorizzare i beni comuni. Qualsiasi forma di speculazione, sfruttamento predatorio, contaminazione o gestione in contrasto con l’interesse generale costituisce violazione costituzionale e può comportare sanzioni patrimoniali, interdittive e penali. 7. Le normative legislative e amministrative precedenti in contrasto con il presente articolo sono abrogate. La Repubblica provvede alla riappropriazione pubblica di tutti i beni comuni ceduti, svenduti o esternalizzati in violazione del principio di sovranità collettiva.
Forza Giuridica e Implicazioni Costituzionali
  • Costituzionalizzazione integrale dei beni comuni come beni “non disponibili”, sottraendoli alla logica del mercato.
  • Introduzione del principio di gestione pubblica e partecipativa, che vincola non solo lo Stato centrale, ma anche enti locali e regioni.
  • Clausola di abrogazione automatica per tutte le norme precedenti incompatibili.
  • Fondamento giuridico per azioni di riappropriazione da parte dello Stato e delle comunità locali.
  • Possibilità di sanzioni penali per chi viola l’interesse collettivo nella gestione o sfruttamento dei beni comuni.

Titolo II

Diritti e Doveri dei Cittadini: La Dignità della Persona e della Comunità

Articoli 6 – 7

ART. 6Diritti Inderogabili e Fondamentali

1. La Repubblica Italiana Autodeterminata riconosce e garantisce i diritti fondamentali della persona come inderogabili, inviolabili e imprescrittibili. Tali diritti costituiscono il fondamento della dignità umana, della coesione sociale e dell’ordine democratico, e prevalgono su ogni altra disposizione di legge, trattato o accordo, interno o internazionale. 2. Tra i diritti fondamentali garantiti in via prioritaria, la Repubblica assicura:

a) Il Reddito di Cittadinanza Universale

Ogni cittadino ha diritto a un reddito di base incondizionato, sufficiente a garantire i mezzi per una vita dignitosa, indipendentemente dallo stato lavorativo, patrimoniale o familiare.

Il Reddito di Cittadinanza Universale è finanziato dalla fiscalità generale, dalla sovranità monetaria esercitata attraverso la Banca Nazionale Italiana e da eventuali tributi su grandi patrimoni, speculazioni e rendite improduttive.

Nessun cittadino può essere lasciato in condizioni di indigenza.

b) Il Diritto alla Casa e alla Terra

Ogni persona ha diritto a un’abitazione stabile, salubre e adeguata.

Lo Stato, le Regioni e i Comuni garantiscono il patrimonio edilizio pubblico e cooperativo, vietando la speculazione immobiliare e promuovendo piani di edilizia popolare.

È riconosciuto a chi lo desideri il diritto all’accesso a terreni agricoli per fini di autoconsumo, economia comunitaria e rigenerazione rurale, secondo criteri di equità e sostenibilità.

c) La Sanità e l’Istruzione Pubbliche e Gratuite

La Repubblica garantisce a tutti i cittadini, senza distinzione, l’accesso gratuito e universale ai servizi sanitari, ospedalieri e di prevenzione, gestiti in forma pubblica e sottratti a logiche privatistiche o assicurative.

L’istruzione, pubblica, gratuita e obbligatoria fino alla maggiore età, è garantita a tutti, dall’infanzia fino all’università, e deve promuovere il pensiero critico, l’autonomia intellettuale e la partecipazione civica.

È vietata ogni forma di finanziamento pubblico diretto o indiretto a istituzioni educative private che operino in concorrenza con il sistema pubblico.

d) Libertà di Stampa, Informazione e Comunicazione

Ogni cittadino ha diritto a un’informazione libera, pluralista e trasparente.

La Repubblica tutela l’indipendenza editoriale e il pluralismo mediatico attraverso il sostegno pubblico a organi d’informazione indipendenti, comunitari e non soggetti al controllo di gruppi finanziari, politici o multinazionali.

È fatto divieto di concentrazione dei media e monopoli informativi. Sono promosse leggi specifiche contro la disinformazione sistemica, le fake news e la manipolazione mediatica.

Le piattaforme digitali, se di rilevanza pubblica, sono sottoposte a regolazione democratica.

Forza Giuridica e Implicazioni Costituzionali
  • I diritti elencati sono “inderogabili”: non possono essere sospesi, limitati o subordinati a vincoli economici, emergenze o trattati esterni.
  • L’articolo ha efficacia immediata e precettiva, obbligando il legislatore a garantirne l’attuazione concreta e dando base a ricorsi giurisdizionali in caso di inadempienza.
  • Ogni norma contraria, sia nazionale che internazionale, è costituzionalmente nulla se compromette l’effettività di questi diritti.

ART. 7Doveri del Cittadino per il Bene della Comunità

1. Ogni cittadino della Repubblica Italiana Autodeterminata è tenuto al rispetto e all’adempimento dei doveri costituzionali, in quanto parte integrante della comunità politica, etica e solidale. Tali doveri sono inalienabili, insopprimibili e funzionali alla tutela dell’interesse collettivo e alla salvaguardia della Repubblica e dei suoi principi fondanti. 2. I doveri fondamentali del cittadino comprendono:

a) Difesa della Patria, della Costituzione e Servizio Civile Obbligatorio

Tutti i cittadini sono chiamati a concorrere, in modo paritario e proporzionato, alla difesa della sovranità nazionale, dell’integrità del territorio, dell’ordinamento costituzionale e della pace. Il servizio civile è obbligatorio per ogni cittadino, secondo forme e modalità stabilite dalla legge, e può consistere in attività di utilità sociale, protezione civile, salvaguardia ambientale, sostegno alla coesione territoriale e difesa non armata della Repubblica. In caso di minacce esterne o interne alla Repubblica, il dovere di difesa può estendersi a forme di mobilitazione civile e popolare legalmente riconosciute.

b) Contribuzione Equa e Progressiva alla Spesa Pubblica

Ogni cittadino è tenuto a contribuire al finanziamento dei servizi pubblici e al sostegno del bene comune, attraverso un sistema tributario ispirato ai principi di progressività, equità e trasparenza. La legge assicura che la fiscalità abbia funzione redistributiva e che siano tassati in misura proporzionalmente maggiore i patrimoni elevati, le rendite speculative e le attività economiche ad alto impatto sociale e ambientale.

L’evasione e l’elusione fiscale sono considerate violazioni gravi del patto sociale e perseguite con rigore proporzionato alla loro lesività.

c) Partecipazione Attiva alla Vita Democratica e alle Assemblee Popolari

Ogni cittadino ha il dovere di partecipare attivamente ai processi decisionali pubblici, in particolare attraverso le assemblee popolari locali, i referendum deliberativi, le iniziative di democrazia diretta e gli organi di autogoverno.

La partecipazione è considerata espressione essenziale della cittadinanza e condizione per l’effettivo esercizio della sovranità popolare.

La legge disciplina gli strumenti e i meccanismi per garantire il coinvolgimento attivo, informato e responsabile dei cittadini, anche mediante percorsi di formazione civica e strumenti digitali pubblici accessibili.

Forza Giuridica e Valore Normativo
  • I doveri elencati sono costituzionalmente cogenti e devono essere oggetto di attuazione legislativa prioritaria.
  • La previsione del servizio civile obbligatorio ha natura pubblicistica e costituisce parte integrante della difesa non militare dello Stato, in armonia con i principi di neutralità attiva e autodeterminazione.
  • La progressività fiscale è elevata a principio costituzionale, con vincolo per il legislatore ad adottare politiche redistributive coerenti.
  • La partecipazione popolare non è solo un diritto, ma un dovere costituzionale attivo, che integra il nuovo paradigma di democrazia diretta e sovranità partecipata.

Titolo III

Organi Costituzionali: La Nuova Architettura di Governo

Articoli 8 – 16

ART. 8Assemblea Nazionale Popolare (ANP): Il Cuore Legislativo

1. Il potere legislativo è esercitato esclusivamente dall’Assemblea Nazionale Popolare (ANP), organo monocamerale di rappresentanza diretta e vincolata della volontà popolare. 2. I membri dell’ANP sono delegati popolari eletti a suffragio universale diretto con sistema proporzionale e su base territoriale, secondo criteri stabiliti dalla legge. Essi esercitano il proprio mandato in forma imperativa, vincolata e revocabile, su base continuativa, mediante procedura di revoca per giusta causa su richiesta di almeno il 10% degli elettori del collegio di appartenenza. Il mandato imperativo è sancito quale principio fondamentale della sovranità popolare. 3. I delegati dell’ANP sono tenuti a rendere conto periodicamente del proprio operato all’elettorato, secondo forme pubbliche e trasparenti di assemblea civica e verifica popolare. 4. Tutte le leggi di rango costituzionale, le riforme strutturali, le decisioni in materia economica e fiscale, nonché ogni altra deliberazione indicata dalla legge costituzionale, devono essere sottoposte a referendum popolare vincolante, se richiesto da almeno il 5% dei cittadini. Il risultato referendario ha efficacia diretta e immediata, e non necessita di ratifica legislativa ulteriore. 5. L’ANP esercita inoltre la funzione di indirizzo politico generale, controllo sull’operato dell’esecutivo e approvazione delle linee guida nazionali in ogni settore di interesse pubblico. 6. Le sedute dell’ANP sono pubbliche, trasmesse integralmente e aperte alla partecipazione dei cittadini in forme disciplinate dalla legge, al fine di garantire trasparenza, responsabilità e vigilanza democratica.

ART. 9Governo di Liberazione Nazionale (GLN): L’Esecutivo al Servizio del Popolo

1. Il Governo di Liberazione Nazionale (GLN) è l’organo costituzionale esecutivo e di attuazione della Repubblica Italiana Autodeterminata. È composto da un Presidente e da un numero limitato di Ministri, eletti a maggioranza qualificata dall’Assemblea Nazionale Popolare (ANP) tra i cittadini che abbiano comprovata competenza e integrità etica. 2. Il mandato dei membri del GLN ha durata triennale, non rinnovabile consecutivamente, e si estingue automaticamente alla scadenza, o su sfiducia espressa dell’ANP con maggioranza qualificata. 3. Il GLN è subordinato alla volontà dell’Assemblea Nazionale Popolare e ha il dovere costituzionale di attuare i seguenti indirizzi strategici e vincolanti:

a) Diritto al lavoro e piena occupazione

Lo Stato ha il dovere di garantire, attraverso strumenti pubblici, piani industriali, cooperazione mutualistica e programmazione economica, il pieno impiego e la dignità del lavoro, in condizioni di libertà e sicurezza.

b) Autosufficienza alimentare ed energetica

Il GLN attua una strategia nazionale volta a conseguire la sovranità produttiva, agricola ed energetica, mediante investimenti pubblici, valorizzazione della produzione locale e limitazione della dipendenza da filiere e capitali esterni.

c) Nazionalizzazione dei settori strategici

È compito vincolante del GLN completare la nazionalizzazione democratica delle banche, del credito e di ogni settore economico ritenuto strategico per l’interesse collettivo, garantendone la gestione pubblica, trasparente e partecipata.

4. Il GLN non può adottare decreti-legge, né assumere poteri normativi d’urgenza, salvo per attuare con celerità delibere espresse direttamente dal Popolo tramite referendum o su delega espressa dell’ANP con limiti temporali e materiali strettissimi. 5. Il GLN è tenuto a relazionare trimestralmente all’Assemblea Nazionale Popolare e al Popolo sull’attuazione del programma costituzionale, in seduta pubblica trasmessa in diretta.

ART. 10Magistratura Popolare: La Giustizia dal Basso

1. Giurisdizione popolare e principio di elezione diretta

Il Potere Giudiziario è esercitato dalla Magistratura Popolare, organo autonomo e indipendente da ogni altro potere, ma vincolato alla volontà sovrana del Popolo e ai principi costituzionali della giustizia sociale e democratica.

I giudici popolari sono eletti direttamente dalle comunità locali mediante suffragio universale, secondo criteri di competenza, integrità morale e impegno civico, regolati da legge costituzionale. Ogni giudice è mandatario del Popolo, esercita funzioni giudicanti in nome della giustizia sostanziale, e agisce secondo i principi di equità, imparzialità, accessibilità e servizio alla comunità.

2. Revoca immediata e responsabilità giurisdizionale

Il mandato dei giudici è revocabile in ogni momento per:

  • comprovata corruzione,
  • conflitto d’interessi,
  • violazione grave del dovere d’imparzialità,
  • collusione con poteri economici o politici estranei alla sovranità popolare.

La revoca è attivabile:

  • su iniziativa popolare con richiesta sottoscritta da almeno il 10% degli elettori della circoscrizione di elezione,
  • su deliberazione di organismi civici di controllo istituiti presso ogni tribunale.

3. Struttura decentrata e accessibile della giustizia

La giustizia è amministrata in modo decentrato, orizzontale e partecipato, garantendo l’accesso gratuito ai processi civili e penali, con procedure semplificate, linguisticamente accessibili e prive di formalismi escludenti.

4. Tribunali Speciali per i Crimini contro la Sovranità Popolare

Sono istituiti, con rango costituzionale, i Tribunali Speciali per la Difesa della Sovranità Popolare e della Sicurezza Nazionale, con giurisdizione esclusiva e inderogabile su:

  • reati di tradimento della Patria,
  • collaborazionismo con poteri esterni ostili,
  • corruzione sistemica di apparati pubblici,
  • speculazione finanziaria lesiva dell’interesse collettivo,
  • gravi crimini ambientali e contro i beni comuni.

I tribunali speciali sono composti da giudici popolari eletti, affiancati da giurie civiche estratte a sorte. Le sentenze sono emesse in nome del Popolo Sovrano e sono immediatamente esecutive.

5. Supervisione costituzionale e garanzie

È istituito un Consiglio di Giustizia Popolare, con funzioni di:

  • garanzia dell’indipendenza della magistratura,
  • controllo etico e disciplinare,
  • supervisione dell’equità giuridica,
  • tutela dei diritti delle parti nei procedimenti giudiziari.

Il Consiglio è composto da rappresentanti eletti delle comunità locali, giuristi indipendenti, cittadini estratti a sorte e delegati dell’Assemblea Nazionale Popolare.

ART. 11Banca Nazionale Italiana (BNI): Guardiana della Sovranità Monetaria

1. Natura giuridica e finalità costituzionale

La Banca Nazionale Italiana (BNI) è ente pubblico costituzionale di diritto autonomo, indipendente da interessi privati, esteri o sovranazionali, ed è sottoposta al controllo democratico dell’Assemblea Nazionale Popolare. È l’unico organo autorizzato all’emissione della moneta nazionale, la Lira Italiana, che è dichiarata bene pubblico inalienabile e strumento di sovranità economica. La BNI ha il compito prioritario e inderogabile di garantire la piena occupazione, lo sviluppo armonico e sostenibile del Paese, la stabilità dei prezzi e il finanziamento diretto della spesa pubblica senza indebitamento esterno.

2. Monopolio pubblico e divieto di privatizzazione del credito

Il credito è riconosciuto come funzione pubblica strategica, il cui esercizio è riservato esclusivamente a enti pubblici sotto la diretta vigilanza della BNI. È vietata in via assoluta e permanente:

  • la privatizzazione della BNI o di sue funzioni;
  • l’esercizio bancario da parte di soggetti privati, nazionali o esteri;
  • la cartolarizzazione di debiti pubblici e ogni forma di finanziarizzazione speculativa del credito.

Il sistema bancario nazionale è riorganizzato su base pubblica, mutualistica e cooperativa, con istituti locali di credito popolare che operano per il sostegno dell’economia reale e delle comunità territoriali, sotto la supervisione della BNI.

3. Emissione monetaria e finanziamento della spesa pubblica

La BNI è autorizzata a:

  • emettere moneta primaria non a debito, direttamente destinata a finanziare: infrastrutture pubbliche; politiche per il pieno impiego; sanità e istruzione pubblica; ricerca e innovazione tecnologica; tutela ambientale e dei beni comuni;
  • acquistare direttamente titoli di Stato a tasso di interesse nullo o simbolico, esclusi i mercati speculativi e senza intermediazione bancaria.

L’utilizzo della leva monetaria è vincolato ai principi di giustizia sociale, uguaglianza sostanziale e sostenibilità ecologica, e non alla logica del profitto o della stabilità finanziaria secondo parametri esterni alla sovranità nazionale.

4. Divieto di speculazione su beni essenziali

È imposto alla BNI l’obbligo di vigilanza attiva e intervento diretto per impedire qualsiasi forma di speculazione finanziaria:

  • sul cibo, l’acqua, l’energia, la salute, l’abitazione, i trasporti, l’istruzione e gli altri servizi pubblici essenziali;
  • sul mercato immobiliare, finanziario e delle materie prime strategiche.

La violazione di tali disposizioni da parte di soggetti economici o istituzionali costituisce reato contro la sovranità economica e comporta la confisca dei capitali e il trasferimento forzato degli asset strategici alla proprietà pubblica.

5. Accountability e controllo popolare

La BNI è sottoposta a rendicontazione annuale pubblica dinanzi all’Assemblea Nazionale Popolare, con:

  • relazione integrale sulle politiche monetarie adottate;
  • misurazione dell’impatto socio-economico delle sue azioni;
  • possibilità di revoca dei dirigenti su deliberazione popolare in caso di gravi inadempienze o deviazioni rispetto al mandato costituzionale.

È istituito presso la BNI un Osservatorio Monetario Popolare, composto da esperti indipendenti, rappresentanti delle comunità e delle università pubbliche, con potere consultivo e di vigilanza.

ART. 12Comuni e Regioni Autonome nel Federalismo Solidale

1. Principio del federalismo solidale

La Repubblica riconosce e tutela il principio del federalismo solidale quale fondamento dell’organizzazione territoriale dello Stato. Tutti i Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi costitutivi della Repubblica, dotati di piena autonomia politica, legislativa, amministrativa, finanziaria e fiscale, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.

2. Autonomia e potere normativo

Le Regioni e i Comuni:

  • adottano leggi e regolamenti in ogni materia non riservata espressamente alla competenza esclusiva della Repubblica;
  • possono esercitare poteri fiscali propri, istituendo imposte, tasse e tributi secondo criteri di progressività e giustizia territoriale;
  • organizzano liberamente il proprio ordinamento interno, i servizi pubblici locali e i modelli di autogestione comunitaria, nei limiti della Costituzione.

3. Redistribuzione solidale

Lo Stato assicura:

  • un Fondo di perequazione nazionale, volto a garantire pari opportunità e servizi essenziali uniformi su tutto il territorio;
  • un sistema di redistribuzione automatica e trasparente delle risorse, parametrato sui bisogni effettivi e sul livello di sviluppo socio-economico locale.

4. Referendum locali vincolanti

È riconosciuto alle comunità territoriali il potere di deliberare, mediante referendum locali vincolanti, su tutte le questioni di rilevanza territoriale, inclusi:

  • la realizzazione di grandi opere infrastrutturali o progetti ad alto impatto ambientale, sociale o sanitario;
  • l’attuazione locale di trattati internazionali, accordi economici o militari, e programmi di investimento sovranazionali.

Nessuna opera o decisione può essere imposta senza il consenso esplicito delle comunità direttamente interessate, espresso tramite consultazione popolare certificata.

5. Coordinamento nazionale

La Repubblica garantisce un sistema di coordinamento interistituzionale permanente tra i livelli di governo, al fine di salvaguardare:

  • l’unità sostanziale della Repubblica;
  • il principio di solidarietà tra i territori;
  • la tutela dei diritti fondamentali su tutto il territorio nazionale.

ART. 13Autodifesa Popolare e Sovranità Territoriale

1. Milizia Civica Popolare

È istituita la Milizia Civica Popolare, corpo civile non armato con funzione pubblica, finalizzato alla:

  • protezione del territorio;
  • vigilanza ecologica e ambientale;
  • assistenza umanitaria e protezione civile;
  • collaborazione con le forze dell’ordine nei limiti delle leggi statali e regionali;
  • salvaguardia della sicurezza democratica e della convivenza civile.

La Milizia Civica Popolare:

  • è organizzata e gestita dai Comuni e dalle Regioni, in conformità alle linee guida emanate dal Governo di Liberazione Nazionale e dall’Assemblea Nazionale Popolare;
  • opera sotto controllo pubblico e popolare, con possibilità di revoca e sostituzione dei coordinatori territoriali mediante assemblee locali.

2. Difesa della sovranità e neutralità militare

La Repubblica Italiana Autodeterminata adotta il principio costituzionale di neutralità attiva e non allineamento militare. Pertanto:

  • è assolutamente vietata l’installazione, permanenza o transito di basi militari straniere, mercenarie o private, nonché di armi nucleari o biologiche sul territorio nazionale;
  • ogni attività militare è sottoposta al controllo integrale del Governo di Liberazione Nazionale e dell’Assemblea Nazionale Popolare, secondo i principi della Costituzione e delle leggi statali.

3. Difesa territoriale e sovranità comunitaria

I Comuni e le Regioni hanno il diritto-dovere di attivarsi per la difesa nonviolenta e democratica dei propri territori, nei casi di:

  • minaccia ambientale, economica o sociale grave;
  • violazione della sovranità popolare;
  • insediamento forzoso di infrastrutture o forze esterne non autorizzate.

In tali casi, la Milizia Civica Popolare e le comunità locali possono promuovere azioni di resistenza civile organizzata, nel rispetto della legalità costituzionale e del principio di nonviolenza attiva.

ART. 14Abrogazione dei Trattati Lesivi e Annullamento del Debito

1. Nullità e abrogazione dei trattati internazionali lesivi

All’entrata in vigore della presente Costituzione, sono dichiarati nulli e privi di ogni efficacia giuridica, per violazione della sovranità nazionale e del diritto di autodeterminazione popolare, tutti i trattati internazionali, accordi e convenzioni che:

  • ledano direttamente o indirettamente la sovranità politica, economica, monetaria, sociale e culturale della Repubblica Italiana Autodeterminata;
  • limitino il diritto dei cittadini italiani di esercitare pienamente i propri diritti fondamentali e i poteri sovrani sanciti dalla presente Carta;
  • impongano vincoli esterni di natura economica, monetaria o militare incompatibili con la piena autonomia e indipendenza nazionale.

2. Procedura di recesso e riaffermazione della sovranità

La Repubblica avvia con effetto immediato e inderogabile la procedura di:

  • recesso dall’Unione Europea, con contestuale cessazione dell’adesione a ogni organismo e meccanismo monetario e politico sovranazionale, incluso l’Euro;
  • ripristino della Lira Italiana quale moneta unica nazionale, con pieno controllo pubblico e democratico della politica monetaria, affidata alla Banca Nazionale Italiana (BNI), ai sensi dell’articolo 11 della presente Costituzione.

3. Annullamento e revisione del debito pubblico illegittimo

La Repubblica dichiara e promuove l’annullamento totale o parziale di ogni forma di debito pubblico:

  • riconosciuto come illegittimo, odioso o frutto di pratiche speculative, fraudolente o estorsive, come definito dalle norme di diritto internazionale e dalla dottrina sul debito odioso;
  • contratto in violazione dei principi di trasparenza, legittimità democratica, e rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

Tale procedimento sarà preceduto da:

  • una commissione indipendente e plurale di esperti giuridici, economici e rappresentanti della società civile, incaricata di svolgere un’indagine trasparente, pubblica e partecipata sull’origine, la natura e le condizioni dei debiti pregressi;
  • una successiva ratifica popolare tramite referendum nazionale vincolante, che ratifichi la decisione di annullamento e definisca le modalità di ristrutturazione economica e finanziaria.

4. Effetti giuridici e sovranità internazionale

Le disposizioni di questo articolo costituiscono una clausola di sovranità assoluta e inderogabile della Repubblica Italiana Autodeterminata, che prevale su ogni altro trattato, norma o regolamento internazionale in contrasto con i principi e i diritti sanciti dalla presente Costituzione.

La Repubblica si riserva ogni iniziativa giuridica, politica e diplomatica necessaria per affermare e difendere la propria indipendenza e il proprio diritto a governare liberamente il proprio destino economico e sociale, anche in sede internazionale.

5. Deroghe e gestione transitoria

Fino alla completa attuazione della presente disposizione, la Repubblica garantirà:

  • il mantenimento delle funzioni essenziali dello Stato e la continuità dei servizi pubblici;
  • la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e delle comunità;
  • la negoziazione di nuovi accordi di cooperazione internazionale basati su pari sovranità, rispetto reciproco e giustizia sociale.
Valore Giuridico e Impatto Politico
  • L’articolo 14 introduce una clausola di sovranità costituzionale primaria, che legittima la disapplicazione e l’annullamento di trattati e debiti che limitino o compromettano la capacità sovrana dello Stato di autodeterminarsi.
  • La previsione di una commissione indipendente di verifica e di un referendum popolare garantisce un bilanciamento tra poteri tecnici e partecipazione democratica, assicurando legittimità e trasparenza al processo.
  • La messa al bando della partecipazione all’UE e all’Euro segna un netto cambio di paradigma economico e geopolitico, orientato alla sovranità monetaria e all’autosufficienza.
  • Si sancisce la responsabilità politica e giuridica dello Stato verso i cittadini, riaffermando la tutela dei diritti e il primato della volontà popolare.

ART. 15Nuova Lira Italiana: La Valuta della Rinascita

1. Riaffermazione della Lira Italiana come valuta legale

Con l’entrata in vigore della presente Costituzione, la Lira Italiana è riconosciuta quale unica valuta legale della Repubblica Italiana Autodeterminata e sostituisce integralmente ogni altra moneta precedentemente in uso, inclusi l’Euro e altre valute estere, in tutte le transazioni economiche, finanziarie e giuridiche sul territorio nazionale.

2. Ridenominazione automatica di contratti, crediti e debiti

Tutti i contratti, titoli di credito, obbligazioni, rapporti debitori e creditori, pubblici e privati, aventi ad oggetto pagamenti o valori espressi in Euro o in altra valuta estera, sono automaticamente e d’ufficio ridenominati nella nuova Lira Italiana, senza necessità di ulteriori accordi tra le parti, con effetto giuridico immediato e piena validità:

  • Il tasso di conversione è determinato dalla Banca Nazionale Italiana (BNI), sulla base di criteri economici e di stabilità finanziaria, e ratificato dall’Assemblea Nazionale Popolare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Costituzione.
  • Qualsiasi controversia relativa al cambio di valuta sarà risolta in via prioritaria dagli organi giurisdizionali competenti, nel rispetto della buona fede e della tutela dell’interesse pubblico.

3. Misure urgenti per la tutela della stabilità finanziaria

Per salvaguardare la stabilità della Nuova Lira e l’integrità del sistema economico nazionale, la Repubblica adotta, fin da subito, le seguenti misure di emergenza:

  • Controllo obbligatorio e temporaneo dei movimenti finanziari transfrontalieri: ogni trasferimento di capitali, liquidità o strumenti finanziari verso l’estero o in valuta estera è soggetto ad autorizzazione preventiva da parte della Banca Nazionale Italiana e delle autorità competenti.
  • Blocco temporaneo e selettivo della fuga di capitali: in presenza di rischi sistemici o di tentativi fraudolenti di esportazione illecita di risorse finanziarie, sono applicabili restrizioni temporanee, con sanzioni rigorose per gli inadempienti.
  • Tutela dei risparmiatori e dei depositanti mediante la garanzia pubblica del sistema bancario nazionale, che opera sotto il controllo diretto e trasparente della Repubblica.
  • Introduzione di un sistema di monitoraggio e controllo permanente sulle attività speculative che possano compromettere la stabilità della moneta nazionale.

4. Garanzia della continuità economica e dei diritti

La Repubblica garantisce che la transizione alla Nuova Lira:

  • Non determini perdite ingiustificate o arbitrarie per cittadini, imprese, enti pubblici o privati;
  • Salvaguardi la continuità e la validità dei rapporti giuridici e finanziari in essere.

5. Sovranità monetaria e indipendenza economica

La Nuova Lira Italiana è gestita dalla Banca Nazionale Italiana, organo costituzionale di sovranità monetaria, la quale opera esclusivamente per il perseguimento dell’interesse nazionale, nell’ambito di:

  • Una politica monetaria orientata a favorire la piena occupazione, lo sviluppo sostenibile e la giustizia sociale;
  • La prevenzione di ogni forma di speculazione finanziaria e di abuso di potere economico;
  • Il sostegno alla produttività nazionale e all’autosufficienza economica.
Valore Giuridico e Impatto Costituzionale
  • La ridenominazione automatica elimina incertezze contrattuali e possibili contenziosi legali, garantendo stabilità e continuità nella fase critica di transizione monetaria.
  • Le misure di controllo sui movimenti finanziari e sulla fuga di capitali sono legittimate come strumenti necessari e proporzionati per la difesa della sovranità economica e monetaria, ispirandosi a principi costituzionali di tutela del bene comune e dell’interesse nazionale.
  • La piena autonomia e il controllo pubblico della Banca Nazionale Italiana assicurano la coerenza delle politiche monetarie con gli obiettivi costituzionali di giustizia sociale e sviluppo economico.
  • La previsione di un tasso di conversione stabilito da un organo pubblico e ratificato dall’Assemblea Nazionale Popolare introduce una forma di democrazia economica, evitando discrezionalità arbitrarie.

ART. 16Referendum Costituzionale di Ratifica

1. Indizione del Referendum

Entro e non oltre dodici mesi dalla Proclamazione ufficiale della Repubblica Italiana Autodeterminata e dall’entrata in vigore delle presenti Disposizioni Transitorie, il Popolo Italiano è chiamato a esprimersi mediante voto diretto, universale, libero e segreto per la ratifica definitiva della Costituzione.

2. Oggetto della Ratifica

Il referendum ha ad oggetto la conferma della piena adesione popolare ai principi, alla struttura istituzionale e ai contenuti normativi del nuovo ordinamento costituzionale, incluse le innovazioni in tema di sovranità popolare, autodeterminazione, giustizia sociale, sovranità monetaria, autonomia territoriale e democrazia diretta.

3. Validità e Efficacia

  • La maggiore partecipazione possibile è incoraggiata e garantita, con l’adozione di tutte le misure necessarie a rimuovere ostacoli materiali, culturali o sociali al diritto di voto.
  • Il referendum è vincolante e definitivo: la volontà espressa dal corpo elettorale si traduce in piena legittimazione democratica della Costituzione e conferisce la base giuridica imprescindibile per la stabilità e la continuità dello Stato.
  • In caso di esito negativo, la Repubblica, in linea con i principi di sovranità popolare e autodeterminazione, promuoverà la revisione costituzionale o, ove necessario, la convocazione di una nuova Assemblea Costituente Popolare.

4. Organi e Procedimenti

  • L’Assemblea Nazionale Popolare organizza e sovrintende il processo referendario, in stretta collaborazione con organi elettorali indipendenti e garantendo trasparenza e imparzialità.
  • È previsto un ampio coinvolgimento delle comunità locali e degli organi di autogestione territoriale per la diffusione dell’informazione e la promozione della partecipazione consapevole.
Note Esplicative e Giustificazione Giuridica

I. Fondamento Democratico e Legittimità Popolare

Il referendum costituzionale di ratifica rappresenta il momento di massimo esercizio diretto della sovranità popolare, sancendo la legittimità democratica imprescindibile del nuovo ordinamento, in conformità con i principi di autodeterminazione espressi dall’art. 1 della Carta ONU e dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.

II. Innovazione Costituzionale e Ruolo della Sovranità Popolare

Questa modalità di ratifica con voto popolare universale consolida una democrazia radicale e partecipativa, differenziandosi da approcci più elitari o rappresentativi propri degli ordinamenti liberali tradizionali. L’adozione del referendum costituzionale di ratifica garantisce che la Costituzione non sia un mero documento teorico, ma una reale volontà giuridica e politica della collettività nazionale.

III. Strumento di Stabilità Politica e Sociale

La conferma tramite referendum costituzionale è elemento essenziale per la costruzione di una piena legittimità politica interna ed esterna, necessaria per affrontare le sfide di riconoscimento internazionale, ricostruzione economica e coesione sociale in un periodo di transizione.

IV. Base Giuridica per il Riconoscimento Internazionale

Attraverso la ratifica popolare, la Repubblica Italiana Autodeterminata si dota di una base costituzionale solida e trasparente, che costituisce un elemento fondamentale per la sua posizione nel contesto internazionale.

V. Fondamento Normativo per la Resistenza e il Cambiamento

Il referendum sancisce anche la volontà di rottura e la base giuridica per il diritto alla resistenza contro ogni forma di oppressione, come previsto dai principi di autodeterminazione e auto-legittimazione, conferendo alla Costituzione un carattere non solo normativo, ma anche di strumento politico di liberazione.

«Ora e sempre – Resistenza e Sovranità!»

FIRMEFirme dei Costituenti e dei Firmatari

Assemblea Costituente Popolare della Repubblica Italiana Autodeterminata

Noi, membri dell’Assemblea Costituente Popolare della Repubblica Italiana Autodeterminata, rappresentanti delle comunità, dei lavoratori, delle organizzazioni sociali, culturali e sindacali, e di tutte le forze vive della Nazione, con piena consapevolezza e responsabilità, promulghiamo e ratifichiamo la presente Costituzione come fondamento imprescindibile della nuova Repubblica.

Assumiamo l’impegno solenne di rispettarne e difenderne i principi, garantendo l’effettività dei diritti, la partecipazione diretta dei cittadini e la sovranità popolare, affinché il bene comune sia il fine supremo dell’ordinamento.

In fede.

Presidente dell’Assemblea Costituente Popolare
S.E. Franco Paluan
Firma e Sigillo
Vicepresidente dell’Assemblea Costituente
S.E. Giuseppe Ciappina
Firma e Sigillo
Segretario dell’Assemblea Costituente
S.E. Pasqualina Calò
Firma e Sigillo

Membri Effettivi

  1. —
  2. —
  3. —

Rappresentanti Regionali e Comunali

  1. —
  2. —

Rappresentanti Sindacali, Sociali e Culturali

  1. —
  2. —

Data e luogo della promulgazione: 02 giugno 2025 — Palazzo Chigi, Roma

FIRMAProposta di Firma a Democrazia Diretta

Sottoscrizione popolare digitale della Costituzione

Coerentemente con il principio del mandato imperativo e revocabile e della sovranità popolare diretta, la sottoscrizione della Costituzione non si esaurisce con i firmatari istituzionali.

Si propone infatti che:

  • La Costituzione sia aperta alla firma di ogni cittadino/a maggiorenne della Repubblica Italiana Autodeterminata attraverso un sistema di firma digitale sicura, verificabile e pubblicamente trasparente.
  • L’avvio della Costituzione avvenga solo dopo il raggiungimento di una soglia minima di firme popolari (ad esempio, almeno il 30% della popolazione elettorale), che costituisce una seconda ratifica popolare, rafforzando la sua legittimità.
  • La raccolta delle firme avvenga tramite piattaforme pubbliche digitali gestite direttamente dagli organi della Repubblica, con garanzie di privacy e autenticità.
  • Le firme popolari possano essere revocate in qualsiasi momento, secondo le modalità stabilite, riflettendo il principio del mandato imperativo.
  • La pubblicazione delle firme e dei relativi dati (anonimizzati e protetti) sia obbligatoria per assicurare trasparenza e controllo democratico.
Principio di Legittimazione Popolare Continua

La firma popolare non è un atto simbolico, ma un atto costitutivo permanente della volontà sovrana. Attraverso di essa, il Popolo Italiano esercita in modo diretto e continuo il proprio diritto all’autodeterminazione, confermando e rinnovando il patto costituzionale in ogni momento.

«Ora e sempre – Resistenza e Sovranità!»

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