
Parere Consultivo e Memoriale Giuridico Internazionale
1. Destinatari e legittimazione attiva
Il Parere è indirizzato a:
- Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli (C.I.A.P. / SIPSE)
- Corte Internazionale di Giustizia (CIG)
- Corte Penale Internazionale (CPI)
- Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
- Comitato e Consiglio ONU per i Diritti Umani, EMRIP, Relatori Speciali ONU
- Consiglio UE, Commissione Europea, Parlamento Europeo, BCE (vigilanza bancaria), AMLA, Consiglio d’Europa
- Corti costituzionali degli Stati membri, media e Popoli d’Europa
È presentato dal Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI) in coordinamento con il SIPSE. I proponenti non rivendicano piena personalità giuridica internazionale, ma agiscono come:
- soggetti di iniziativa documentale e processuale (diritto di petizione e accesso alla giustizia);
- portatori di interessi diffusi, legittimati a chiedere trasmissione d’ufficio e ammissione come amicus curiae;
- rappresentanti di fatto delle comunità aderenti, con riserva di costituzione in giudizio di singoli cittadini o comunità (art. 34 CEDU e art. 267 TFUE).
- Trasmissione d’ufficio del fascicolo alle autorità competenti;
- Ammissione come amicus curiae in eventuali procedimenti;
- Costituzione in giudizio di cittadini o comunità dove ne ricorrano i presupposti.
2. Oggetto e finalità
Il documento non sostituisce una sentenza, un lodo, un trattato o un riconoscimento diplomatico. Costituisce un atto di impulso procedurale e documentale volto a sottoporre questioni specifiche agli organi competenti e a costruire un fascicolo probatorio permanente.
Si collega all’Atto Solenne di Denuncia Internazionale del Popolo Veneto (Allegato A) e al Volume III SIPSE (denuncia e richiesta di risarcimento), con particolare riferimento alla dottrina del debito odioso, alla dimostrazione matematica del deficit strutturale e alla quantificazione del danno.
3. Il quadro macroeconomico e la responsabilità sistemica dell’Eurosistema nel riciclaggio globale
3.1 Dimensioni del fenomeno
Secondo stime di organismi internazionali, tra il 2 % e il 5 % del PIL mondiale viene riciclato ogni anno (tra 800 e 2.000 miliardi di dollari). Questa massa transita e si consolida sistematicamente attraverso i circuiti interbancari e la liquidità dell’Eurosistema, a danno di tutti i popoli europei.
| Indicatore | Valore | Fonte | Tipo |
|---|---|---|---|
| Riciclaggio globale annuo | 2–5 % PIL mondiale | UNODC / CEPS / Europol | Ufficiale |
| Flussi finanziari illeciti totali (2025) | 5,5 trilioni USD (~5 % PIL globale) | Napier AI | Indipendente |
| Economia illecita globale (2025) | fino a 6 trilioni USD | ICAIE | Indipendente |
| Proventi della criminalità organizzata in Europa | 188 miliardi EUR/anno | Europol | Ufficiale |
| Reti criminali UE che usano il riciclaggio | ~70 % | Europol | Ufficiale |
| PIL UE coinvolto in attività sospette | ~1 % | Commissione Europea | Ufficiale |
| Tasso di recupero dei proventi illeciti in Europa | 1,1 % | Europol / CEPS | Ufficiale |
Il dato più eloquente di inefficacia è il tasso di recupero dell’1,1 %: per ogni 100 euro di proventi illeciti introdotti nel sistema finanziario europeo, solo 1,10 euro vengono recuperati. Il restante 98,90 % rimane a disposizione dei circuiti criminali.
3.2 Inerzia di vigilanza e complicità strutturale
Il documento denuncia che Consiglio UE, Commissione Europea e BCE, insieme agli organi di vigilanza, non hanno implementato barriere di controllo efficaci, tollerando:
- l’esistenza di paradisi fiscali intra-UE;
- l’opacità dei registri dei titolari effettivi (Ultimate Beneficial Owners);
- l’inefficacia dei controlli antiriciclaggio (AML).
Questa omissione, se accertata, configura una forma di responsabilità oggettiva delle istituzioni europee per mancata vigilanza.
3.3 Opacità dei registri dei titolari effettivi
- La sentenza della CGUE del novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20) ha invalidato l’accesso pubblico generale ai registri UBO. Ora è richiesto un “interesse legittimo”.
- Analisi di Global Witness e Transparency International evidenziano tassi di discrepanza superiori al 30 % in alcune giurisdizioni tra titolari dichiarati e titolari reali.
- La mancanza di armonizzazione favorisce l’arbitraggio regolamentare.
3.4 Inefficacia delle sanzioni
Esempi di sanzioni irrogate nel 2025 (spesso inferiori all’1 % del fatturato o non dissuasive):
- Bunq (Paesi Bassi): 2,6 milioni di euro;
- Spuerkeess (Lussemburgo): circa 5 milioni di euro (< 0,5 % del fatturato);
- Rakuten Europe Bank: 185.000 euro (~1 % del fatturato);
- Sanzioni BCE a banche maggiori: 3,2–6,2 milioni di euro.
Il Regolamento (UE) 2024/1620 (AMLA) prevede sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo, ma l’applicazione concreta rimane frammentata e non dissuasiva.
4. La banca come gatekeeper finanziario regolamentato
Nel sistema antiriciclaggio la banca non è un semplice “condotto neutro”, ma un gatekeeper regolamentato gravato di obblighi autonomi, preventivi, continui e documentabili:
- identificazione e verifica del cliente e del titolare effettivo;
- comprensione dello scopo e della natura del rapporto;
- verifica della fonte dei fondi e, se del caso, della fonte di ricchezza;
- monitoraggio continuo delle operazioni;
- rilevazione di schemi anomali e escalation dei rischi materiali;
- conservazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette (FIU).
Il documento distingue chiaramente tra:
- responsabilità per il reato presupposto;
- responsabilità per partecipazione, facilitazione o assistenza;
- responsabilità derivante dalla violazione di obblighi AML/CFT autonomi;
- responsabilità delle persone fisiche responsabili;
- responsabilità di vigilanza o istituzionale per persistente fallimento nella prevenzione, rilevazione, sanzione o correzione delle carenze sistemiche.
5. Catena della responsabilità finanziaria e due diligence rafforzata
Il riciclaggio deve essere esaminato come catena e non come singola transazione. La catena può includere: originatore dei fondi illeciti, titolari effettivi, facilitatori professionali, società di comodo, istituti di pagamento, banche, banche corrispondenti, intermediari in titoli, prestatori di servizi di cripto-attività, fornitori di servizi societari.
La due diligence rafforzata è particolarmente rilevante in presenza di rischio elevato. Il fallimento nell’ottenere informazioni aggiuntive, stabilire la ratio economica delle operazioni, verificare il titolare effettivo tramite fonti affidabili o imporre controlli proporzionati può trasformare un quadro di compliance formale in una facciata inefficace.
6. Collegamento con i precedenti atti SIPSE
Il Parere richiama espressamente:
- l’Atto Solenne di Denuncia Internazionale, Diffida, Richiesta di Protezione, Risarcimento e Riserva Assoluta di Sovranità del Popolo Veneto (Allegato A), in particolare gli articoli sulla sovranità monetaria, sulla Banca Nazionale di San Marco, sullo Zecchino veneziano, sul danno patrimoniale, culturale e istituzionale e sulle misure di riparazione;
- il Volume III SIPSE – Atto di Denuncia e Richiesta di Risarcimento, con la documentazione empirica sulla vita quotidiana dei popoli europei, la dimostrazione matematica del deficit strutturale, la dottrina del debito odioso e la quantificazione del danno.
Sottolinea che l’autodeterminazione dei popoli include anche la dimensione economica, monetaria e sociale, e che ogni ricorso alla violenza è escluso.
7. Principio metodologico
Il documento distingue rigorosamente tra:
- Dati ufficiali (ISTAT, Eurostat, BCE, Banca d’Italia, MEF, Europol, Commissione Europea, CGUE);
- Stime indipendenti (Napier AI, ICAIE, Kroll, Oxfam, CGIA di Mestre, Global Witness, Transparency International, CEPS, Center for Global Development);
- Dati indicativi 2025–2026, soggetti a verifica e aggiornamento.
Le autorità destinatarie sono formalmente invitate a produrre documentazione ufficiale a sostegno o a confutazione dei dati indicati, per garantire il contraddittorio e la verificabilità.
