
CORTE INTERNAZIONALE PER L’
AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI
Preambolo
I Popoli e gli Stati Parte del presente Trattato,
Riconoscendo che l’autodeterminazione dei Popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale e una norma imperativa di diritto internazionale generale (jus cogens),
Richiamando la Carta delle Nazioni Unite, i Patti internazionali sui diritti umani, la Dichiarazione sui principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, nonché le pertinenti risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
Affermando la responsabilità intergenerazionale dell’umanità verso le generazioni presenti e future,
Convinti della necessità di un’istituzione giudiziaria internazionale specializzata dedicata alla soluzione pacifica delle controversie relative all’autodeterminazione, ai diritti dei Popoli, al patrimonio culturale e naturale e alla tutela delle generazioni future,
Determinati a promuovere la giustizia, la pace, la cooperazione e lo Stato di diritto nelle relazioni internazionali,
Hanno convenuto quanto segue:
Titolo I – Principi Generali
1. È istituita la Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli (di seguito “CIAP” o “la Corte”).
2. La Corte è un’istituzione giudiziaria internazionale indipendente.
3. La Corte esercita le competenze conferitele dal presente Trattato e da eventuali successivi titoli giuridici.
- Carta ONU, artt. 1, 2, 33, 92–96
- Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
- Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale
1. La CIAP possiede personalità giuridica internazionale per il perseguimento dei propri scopi.
2. La Corte ha la capacità necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e il raggiungimento dei suoi scopi.
La Corte contribuisce a:
- a) la soluzione pacifica delle controversie relative all’autodeterminazione dei Popoli;
- b) la tutela dei diritti dei Popoli, delle minoranze e dei popoli indigeni;
- c) la salvaguardia del patrimonio culturale, linguistico e naturale;
- d) la tutela delle generazioni future;
- e) la promozione della giustizia intergenerazionale;
- f) la cooperazione internazionale in materia di giustizia.
1. La Corte è indipendente nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.
2. Nessuno Stato, organizzazione o soggetto privato può impartire istruzioni alla Corte o ai suoi giudici.
3. L’autonomia finanziaria è parte integrante dell’indipendenza giudiziaria.
I giudici esercitano le proprie funzioni con assoluta imparzialità e evitano ogni conflitto di interessi.
La Corte applica il diritto internazionale e i principi dello Stato di diritto in tutte le sue attività.
La Corte promuove la soluzione pacifica delle controversie in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale generale.
1. Il diritto dei Popoli all’autodeterminazione è principio fondamentale della giurisdizione della Corte.
2. La Corte interpreta e applica tale diritto in conformità al diritto internazionale applicabile, comprese le norme di jus cogens.
1. La Corte riconosce la superiorità gerarchica delle norme imperative di diritto internazionale generale (jus cogens).
2. Gli obblighi derivanti da tali norme hanno carattere erga omnes.
3. Nessuna disposizione del presente Trattato può essere interpretata come deroga allo jus cogens.
La Corte tiene conto dei diritti e degli interessi delle generazioni future nell’esercizio delle proprie funzioni.
Titolo II – Composizione e Organi della Corte
(Articoli relativi alla struttura istituzionale, Grande Camera, Corte d’Appello, Cancelleria, sedi di Venezia e Ginevra, lingue ufficiali e relative disposizioni organizzative, con la medesima struttura analitica: Testo normativo, Ratio, Fonti internazionali, Destinatari, Obblighi, Procedure, Sanzioni, Rinvii e Note interpretative.)
Titolo III – Giudici, Indipendenza ed Etica
Disposizioni relative all’elezione, ai requisiti, alla durata del mandato, alle incompatibilità, alle immunità dei giudici e al Codice Etico.
Titolo IV – Impugnazioni
L’appello non costituisce un nuovo giudizio pieno, salvo quando la Corte ritenga necessario riesaminare elementi decisivi.
- Statuto di Roma, art. 83
- Regolamento CEDU, art. 43
- Prassi ICJ
- Il riesame pieno è eccezionale.
- Gli elementi decisivi devono essere specificati.
- La Corte d’Appello non può decidere su domande nuove.
La decisione della Corte d’Appello è definitiva nell’ambito della CIAP, salva la revisione straordinaria nei casi previsti dal Regolamento.
Titolo V – Procura Internazionale dei Popoli
1. È istituita la Procura Internazionale della CIAP.
2. La Procura opera in piena indipendenza.
3. Le sue funzioni sono esclusivamente quelle attribuite dal presente Trattato.
1. Il Procuratore Generale è eletto dall’Assemblea degli Stati e dei Popoli Parte.
2. Il mandato dura nove anni e non è rinnovabile.
3. Il Procuratore non può ricevere istruzioni da governi o soggetti privati.
Il Procuratore può essere assistito da Procuratori Aggiunti con competenze in:
- a) diritti dei Popoli;
- b) ambiente;
- c) generazioni future;
- d) patrimonio culturale;
- e) tecnologia e diritti digitali.
La Procura può condurre indagini esclusivamente nei casi che rientrano nella competenza attribuita alla Corte.
Ogni indagine deve rispettare:
- a) la presunzione di innocenza;
- b) il diritto di difesa;
- c) la legalità;
- d) la proporzionalità;
- e) il contraddittorio;
- f) il diritto a un processo equo.
Titolo VI – Giurisdizione
La Corte esercita la giurisdizione contenziosa nei casi sottoposti sulla base di un titolo giuridico valido.
La giurisdizione può derivare da:
- a) il presente Trattato;
- b) un accordo speciale;
- c) un trattato internazionale;
- d) una clausola compromissoria;
- e) una dichiarazione di accettazione;
- f) ogni altro titolo riconosciuto dal diritto internazionale applicabile.
Gli Stati che ratificano il presente Trattato accettano la giurisdizione della Corte secondo le condizioni stabilite dal Trattato e dalle dichiarazioni o riserve ammesse.
1. Il presente Trattato istituisce un sistema specifico di partecipazione dei Popoli.
2. L’accesso diretto di un Popolo alla giurisdizione contenziosa opera secondo il titolo giuridico previsto dal Trattato, dagli strumenti di adesione e dalle norme applicabili.
La Corte può conoscere, nei limiti della propria giurisdizione:
- a) autodeterminazione;
- b) diritti dei Popoli;
- c) minoranze;
- d) popoli indigeni;
- e) patrimonio culturale;
- f) patrimonio linguistico;
- g) ambiente;
- h) generazioni future;
- i) diritti economici e sociali;
- l) diritti digitali;
- m) sovranità tecnologica;
- n) controversie intergenerazionali.
La Corte può rendere pareri consultivi nei casi previsti dal presente Trattato o da successivi accordi.
La Corte può adottare misure provvisorie quando sussista un rischio concreto di pregiudizio grave o irreparabile.
La Corte può esaminare gli effetti intergenerazionali di una controversia quando tali effetti rientrino nell’oggetto sottoposto alla sua giurisdizione.
Titolo VII – Procedimento
Il procedimento è introdotto mediante:
- a) ricorso;
- b) accordo speciale (compromesso);
- c) ricorso congiunto;
- d) procedimento consultivo;
- e) ogni altra modalità prevista dal titolo di giurisdizione.
Ogni procedimento riceve un numero unico di identificazione ed è registrato nel sistema digitale della Cancelleria.
La Cancelleria verifica:
- a) identità delle parti;
- b) completezza formale;
- c) titolo di giurisdizione;
- d) documentazione essenziale.
Nessuna decisione definitiva può essere adottata senza che le parti abbiano avuto la possibilità effettiva di presentare le proprie osservazioni.
Le parti possono essere rappresentate da avvocati abilitati, agenti, consulenti ed esperti.
La lingua del procedimento è determinata dal Regolamento e dalle esigenze delle parti, garantendo adeguata traduzione e interpretariato.
Titolo VIII – Prove
Sono ammesse le prove documentali, testimoniali, peritali, digitali, scientifiche, audiovisive, satellitari, forensi e quelle derivanti da registri pubblici.
La Corte può ammettere firme digitali, metadati, registri distribuiti, timestamp, immagini satellitari, registrazioni audiovisive e dati di informatica forense.
La parte che produce una prova deve, in caso di contestazione, dimostrarne l’autenticità e l’integrità secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.
La Corte può nominare esperti indipendenti. Gli esperti devono dichiarare eventuali conflitti di interesse.
La Corte può escludere prove ottenute mediante gravi violazioni di diritti fondamentali o con modalità incompatibili con la correttezza del procedimento.
1. L’onere della prova grava di regola sulla parte che afferma un fatto.
2. La Corte può stabilire diversamente quando la natura della controversia lo richieda e il diritto applicabile lo consenta.
Titolo IX – Procedimento Cautelare (24/48/72 Ore)
L’articolo disciplina la richiesta urgente di misure cautelari secondo un procedimento accelerato per situazioni di estrema urgenza.
Entro 24 ore dalla ricezione di una richiesta qualificata:
- a) la Cancelleria verifica la ricevibilità preliminare;
- b) il Presidente designa un giudice o una formazione urgente;
- c) viene effettuata una prima valutazione del rischio.
Entro 48 ore, ove possibile, si procede all’ascolto della parte istante, all’informazione della controparte, all’esame di prove urgenti e all’adozione di una misura cautelare immediata nei casi di estrema urgenza.
Entro 72 ore, ove possibile, la Corte convoca le parti, valuta il fumus boni iuris, il rischio di pregiudizio irreparabile e la proporzionalità, e determina la misura cautelare.
Le misure possono comprendere la sospensione temporanea di un atto, la conservazione delle prove, la protezione di persone, la tutela di un sito culturale, la protezione ambientale urgente, il divieto di distruzione di documenti e altre misure compatibili con la giurisdizione della Corte.
Titolo X – Sentenze
Le deliberazioni dei giudici sono riservate.
Ogni sentenza deve indicare le parti, i fatti, le questioni giuridiche, le prove, la motivazione, la decisione e le eventuali opinioni separate.
Le sentenze sono pubblicate nella banca dati ufficiale della Corte.
Gli effetti vincolanti della sentenza dipendono dal titolo di giurisdizione applicabile e dal diritto internazionale pertinente.
1. Gli Stati e gli altri soggetti vincolati da una decisione devono adempiere agli obblighi derivanti dal titolo giuridico applicabile.
2. La Corte può istituire un meccanismo di monitoraggio dell’esecuzione.
Titolo XI – Revisione
La revisione può essere chiesta quando emergano fatti nuovi e decisivi, prima sconosciuti alla Corte e alla parte istante senza colpa grave.
Il Regolamento stabilisce le procedure straordinarie per la correzione di errori materiali o di violazioni processuali fondamentali.
Titolo XII – Immunità e Privilegi
La Corte e i suoi beni godono delle immunità necessarie per l’esercizio indipendente delle funzioni secondo il diritto applicabile e gli accordi pertinenti.
I giudici godono di immunità funzionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.
Il personale gode dei privilegi e delle immunità stabiliti dall’Accordo di Sede e dagli strumenti applicabili.
L’immunità può essere rinunciata dall’autorità competente quando la rinuncia sia necessaria alla giustizia e non comprometta l’indipendenza della Corte.
Titolo XIII – Cancelleria Digitale
È istituito il CIAP DIGITAL JUSTICE SYSTEM – CDJS quale sistema digitale ufficiale della Corte.
Il CDJS consente il deposito elettronico, l’autenticazione, la firma digitale, le notifiche, la gestione documentale, il calendario processuale, la pubblicazione delle decisioni, l’accesso alle udienze digitali e l’archivio giudiziario.
Il sistema può utilizzare tecnologie crittografiche e registri distribuiti per certificare esistenza, integrità, provenienza, datazione e versione degli atti.
Il sistema digitale deve garantire cifratura, autenticazione forte, segregazione dei dati, continuità operativa, backup, audit indipendenti e protezione dei dati personali.
Titolo XIV – Cooperazione Internazionale
La CIAP coopera con istituzioni internazionali e regionali nel rispetto delle rispettive competenze.
La CIAP promuove la cooperazione con la CIG. Non attribuisce unilateralmente a sé stessa il potere di adire la CIG.
La CIAP promuove la cooperazione con la CPI nel rispetto dello Statuto di Roma.
La CIAP promuove la cooperazione con il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare su questioni relative ai Popoli, agli oceani, alle risorse marine e alla protezione dell’ambiente marino, nel rispetto della UNCLOS.
La CIAP promuove il dialogo giudiziario con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La CIAP promuove il dialogo giudiziario con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea senza interferire nelle competenze attribuite dai Trattati dell’Unione.
La CIAP può concludere accordi e protocolli con le Nazioni Unite, organizzazioni regionali, corti internazionali e regionali, tribunali internazionali, istituzioni accademiche e organizzazioni rappresentative dei Popoli.
È istituito il Consiglio Mondiale per il Dialogo tra le Corti. Esso favorisce lo scambio di giurisprudenza, la formazione, la ricerca, il confronto delle procedure, la cooperazione tecnologica e la prevenzione dei conflitti di giurisdizione.
Titolo XV – Adesione degli Stati e dei Popoli
Ogni Stato può aderire al presente Trattato mediante firma, ratifica, adesione, accettazione o approvazione.
1. Il Trattato istituisce una forma di adesione e partecipazione dei Popoli secondo procedure definite da un Protocollo sui Popoli.
2. L’adesione non attribuisce automaticamente a un Popolo poteri che il diritto internazionale riconosce esclusivamente agli Stati o ad altri soggetti.
Gli strumenti di ratifica o adesione sono depositati presso il Depositario del Trattato.
Il Trattato entra in vigore secondo la clausola di entrata in vigore stabilita dagli Stati e dai soggetti fondatori mediante l’Atto Finale di Costituzione.
Titolo XVI – Assemblea degli Stati e dei Popoli
È istituita l’Assemblea degli Stati e dei Popoli Parte. Essa approva il bilancio, elegge i giudici e il Procuratore, approva protocolli, adotta regolamenti e promuove la cooperazione internazionale.
L’Assemblea non può interferire nelle decisioni giudiziarie della Corte.
Titolo XVII – Bilancio e Finanza
1. La Corte dispone di un bilancio autonomo.
2. Il bilancio è annuale.
3. Esso è approvato dall’Assemblea.
Il bilancio può essere finanziato mediante contributi degli Stati Parte, contributi istituzionali, fondi internazionali, contributi volontari, rendimenti patrimoniali leciti e altre fonti compatibili con l’indipendenza della Corte.
Nessun finanziamento può essere accettato quando condizioni politiche, economiche o private possano compromettere l’indipendenza della Corte.
1. Il bilancio è sottoposto ad audit indipendente.
2. Il rapporto annuale di audit è pubblico.
Titolo XVIII – Generazioni Future
1. È istituito il Difensore Internazionale delle Generazioni Future.
2. Il Difensore può presentare osservazioni, richiedere valutazioni scientifiche e intervenire nei procedimenti autorizzati.
1. Nessuna modifica del presente Trattato può sopprimere: l’indipendenza giudiziaria; il diritto di difesa; il contraddittorio; la dignità umana; la tutela delle generazioni future; il principio di autodeterminazione secondo il diritto internazionale applicabile; la soluzione pacifica delle controversie; il divieto dell’uso della forza.
2. La CIAP opera per costruire un sistema permanente di giustizia, pace, cooperazione e tutela dei Popoli.
3. La Corte riconosce che la protezione delle generazioni future costituisce una responsabilità comune dell’umanità.
Atto Finale Costitutivo
Costituzione della Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli
Con la firma, ratifica o adesione al presente Trattato, le Parti dichiarano la propria volontà di cooperare alla costruzione di una istituzione giudiziaria internazionale specializzata nell’autodeterminazione dei Popoli, nella protezione dei diritti fondamentali e nella tutela delle generazioni future.
La Corte eserciterà le proprie competenze esclusivamente sulla base dei titoli giuridici che le siano validamente conferiti.
La CIAP non sostituisce la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea o altre giurisdizioni.
Essa propone invece una cooperazione giudiziaria internazionale permanente, fondata sul dialogo, sul rispetto reciproco delle competenze e sul diritto internazionale.
Allegati
Allegato I – Architettura Istituzionale della CIAP
Assemblea degli Stati e dei Popoli Aderenti
- Corte
- Grande Camera
- Corte d’Appello
- Procura – Indagini
- Cancelleria
- Registro Pubblico
- CDJS – Sistema Digitale
- Difensore delle Generazioni Future
Allegato II – Architettura del Procedimento
Deposito → Registrazione Digitale → Verifica Preliminare → Notifica alla Controparte → Memorie Scritte → Prove → Eventuale Fase Cautelare 24/48/72 Ore → Udienza → Deliberazione → Sentenza → Esecuzione → Eventuale Appello → Decisione Definitiva → Registro Digitale
Allegato III – Principi del Sistema Digitale
Il CDJS deve garantire: Identità → Autenticità → Integrità → Timestamp → Tracciabilità → Conservazione → Audit → Pubblicità controllata.
L’utilizzo della tecnologia blockchain ha funzione tecnica di certificazione e tracciabilità e non determina, da solo, la validità giuridica di un atto.
Allegato IV – Modello di Clausola Compromissoria
«Le Parti convengono di sottoporre alla Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli – CIAP ogni controversia relativa all’interpretazione o applicazione del presente accordo, secondo le norme del Trattato Costitutivo e del Regolamento di Procedura e Prova.»
Allegato V – Modello di Accordo Speciale
Le Parti possono sottoscrivere un accordo speciale nel quale indicano: identità delle Parti; oggetto della controversia; questioni giuridiche; titolo di giurisdizione; lingua processuale; sede dell’udienza; eventuali misure provvisorie; modalità di esecuzione; eventuali disposizioni particolari sulle prove.
Allegato VI – Carta dei Principi della Giustizia CIAP
- Dignità umana
- Autodeterminazione dei Popoli
- Uguaglianza davanti alla legge
- Indipendenza giudiziaria
- Imparzialità
- Contraddittorio
- Diritto di difesa
- Trasparenza
- Responsabilità istituzionale
- Tutela delle Generazioni Future
- Conservazione del patrimonio culturale e naturale
- Soluzione pacifica delle controversie
- Cooperazione internazionale
- Sicurezza e integrità digitale
- Responsabilità intergenerazionale
Disposizione di Coordinamento Finale
Il presente pacchetto costituisce un sistema normativo integrato.
- Il Trattato Costitutivo definisce la base istitutiva.
- Lo Statuto definisce l’ordinamento della Corte.
- Il Regolamento di Procedura e Prova disciplina il processo.
- Il Protocollo sui Popoli e sulle Generazioni Future disciplina le garanzie speciali.
- Il Protocollo di Cooperazione Internazionale disciplina il dialogo e gli eventuali strumenti di cooperazione con altre giurisdizioni.
- L’Accordo sulla Sede Venezia–Ginevra disciplina la struttura territoriale e operativa.
- Il Codice Etico disciplina indipendenza e condotta dei magistrati.
- La Carta Digitale della Cancelleria disciplina il sistema elettronico della giustizia CIAP.
Nessuna disposizione del presente corpus attribuisce unilateralmente alla CIAP la competenza di altre corti o organizzazioni internazionali: ogni cooperazione, trasferimento di competenza, riconoscimento reciproco o effetto extraterritoriale richiede il relativo titolo giuridico.
Clausola di Deposito e Pubblicità
Il testo autentico del presente Trattato, unitamente agli allegati, protocolli, dichiarazioni e atti costitutivi, sarà conservato nell’Archivio Ufficiale dell’Assemblea Generale dei Popoli e reso disponibile attraverso il sistema documentale ufficiale del SIPSE.
Il portale istituzionale del SIPSE – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica costituisce il punto di pubblicazione e consultazione istituzionale del testo adottato dall’Assemblea.
La pubblicazione digitale non sostituisce le procedure formali di deposito, registrazione, ratifica, adesione o notificazione eventualmente richieste dagli ordinamenti internazionali applicabili.
Formula Finale
APPROVATO
dall’ASSEMBLEA GENERALE DEI POPOLI
nella sessione solenne del
19 SETTEMBRE 2026
Venezia – Ginevra
Per l’Assemblea Generale dei Popoli
Presidenza dell’Assemblea Generale dei Popoli
Segreteria Generale
Cancelleria / Ufficio del Depositario
Principio Universale della CIAP
UN POPOLO HA DIRITTO ALLA DIGNITÀ.
OGNI GENERAZIONE HA DIRITTO AL FUTURO.
OGNI CONTROVERSIA HA DIRITTO ALLA GIUSTIZIA.
OGNI GIUSTIZIA HA BISOGNO DI INDIPENDENZA.
OGNI PACE DURATURA HA BISOGNO DEL DIRITTO.
Venezia – Ginevra
Trattato Costitutivo della Corte Internazionale
per l’Autodeterminazione dei Popoli
C.I.A.P.
Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli
Palazzo Ducale – Venezia
Ginevra – Centro Internazionale di Giustizia e Cooperazione
