CORTE INTERNAZIONALE PER L’AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI (C.I.A.P.)

Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli (CIAP) – Trattato Costitutivo

CORTE INTERNAZIONALE PER L’
AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

C.I.A.P.
Trattato Costitutivo e Pacchetto Normativo Integrato
Testo ufficiale in lingua italiana
Approvato dall’Assemblea Generale dei Popoli
Sessione solenne del 19 settembre 2026 – Venezia / Ginevra

Preambolo

I Popoli e gli Stati Parte del presente Trattato,

Riconoscendo che l’autodeterminazione dei Popoli costituisce un principio fondamentale del diritto internazionale e una norma imperativa di diritto internazionale generale (jus cogens),

Richiamando la Carta delle Nazioni Unite, i Patti internazionali sui diritti umani, la Dichiarazione sui principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati, nonché le pertinenti risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,

Affermando la responsabilità intergenerazionale dell’umanità verso le generazioni presenti e future,

Convinti della necessità di un’istituzione giudiziaria internazionale specializzata dedicata alla soluzione pacifica delle controversie relative all’autodeterminazione, ai diritti dei Popoli, al patrimonio culturale e naturale e alla tutela delle generazioni future,

Determinati a promuovere la giustizia, la pace, la cooperazione e lo Stato di diritto nelle relazioni internazionali,

Hanno convenuto quanto segue:

Titolo I – Principi Generali

Articolo 1 – Istituzione

1. È istituita la Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli (di seguito “CIAP” o “la Corte”).

2. La Corte è un’istituzione giudiziaria internazionale indipendente.

3. La Corte esercita le competenze conferitele dal presente Trattato e da eventuali successivi titoli giuridici.

L’articolo istituisce la Corte quale organo giudiziario internazionale specializzato, dotato di indipendenza funzionale.
  • Carta ONU, artt. 1, 2, 33, 92–96
  • Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
  • Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale
Articolo 2 – Personalità giuridica

1. La CIAP possiede personalità giuridica internazionale per il perseguimento dei propri scopi.

2. La Corte ha la capacità necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e il raggiungimento dei suoi scopi.

Viene riconosciuta una personalità giuridica internazionale funzionale, limitata agli scopi istituzionali della Corte.
Articolo 3 – Scopi

La Corte contribuisce a:

  • a) la soluzione pacifica delle controversie relative all’autodeterminazione dei Popoli;
  • b) la tutela dei diritti dei Popoli, delle minoranze e dei popoli indigeni;
  • c) la salvaguardia del patrimonio culturale, linguistico e naturale;
  • d) la tutela delle generazioni future;
  • e) la promozione della giustizia intergenerazionale;
  • f) la cooperazione internazionale in materia di giustizia.
Articolo 4 – Indipendenza

1. La Corte è indipendente nell’esercizio delle funzioni giudiziarie.

2. Nessuno Stato, organizzazione o soggetto privato può impartire istruzioni alla Corte o ai suoi giudici.

3. L’autonomia finanziaria è parte integrante dell’indipendenza giudiziaria.

Articolo 5 – Imparzialità

I giudici esercitano le proprie funzioni con assoluta imparzialità e evitano ogni conflitto di interessi.

Articolo 6 – Stato di diritto

La Corte applica il diritto internazionale e i principi dello Stato di diritto in tutte le sue attività.

Articolo 7 – Soluzione pacifica delle controversie

La Corte promuove la soluzione pacifica delle controversie in conformità alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale generale.

Articolo 8 – Autodeterminazione dei Popoli

1. Il diritto dei Popoli all’autodeterminazione è principio fondamentale della giurisdizione della Corte.

2. La Corte interpreta e applica tale diritto in conformità al diritto internazionale applicabile, comprese le norme di jus cogens.

Articolo 9 – Jus cogens e obblighi erga omnes

1. La Corte riconosce la superiorità gerarchica delle norme imperative di diritto internazionale generale (jus cogens).

2. Gli obblighi derivanti da tali norme hanno carattere erga omnes.

3. Nessuna disposizione del presente Trattato può essere interpretata come deroga allo jus cogens.

L’articolo incorpora espressamente la dottrina dello jus cogens e degli obblighi erga omnes come elementi strutturali dell’ordinamento della Corte.
Articolo 10 – Responsabilità intergenerazionale

La Corte tiene conto dei diritti e degli interessi delle generazioni future nell’esercizio delle proprie funzioni.

Titolo II – Composizione e Organi della Corte

(Articoli relativi alla struttura istituzionale, Grande Camera, Corte d’Appello, Cancelleria, sedi di Venezia e Ginevra, lingue ufficiali e relative disposizioni organizzative, con la medesima struttura analitica: Testo normativo, Ratio, Fonti internazionali, Destinatari, Obblighi, Procedure, Sanzioni, Rinvii e Note interpretative.)

Titolo III – Giudici, Indipendenza ed Etica

Disposizioni relative all’elezione, ai requisiti, alla durata del mandato, alle incompatibilità, alle immunità dei giudici e al Codice Etico.

Titolo IV – Impugnazioni

Articolo 34 – Limiti dell’appello

L’appello non costituisce un nuovo giudizio pieno, salvo quando la Corte ritenga necessario riesaminare elementi decisivi.

L’articolo evita che l’appello diventi un secondo grado con piena riapertura del merito, salvo casi eccezionali e motivati.
  • Statuto di Roma, art. 83
  • Regolamento CEDU, art. 43
  • Prassi ICJ
  • Il riesame pieno è eccezionale.
  • Gli elementi decisivi devono essere specificati.
  • La Corte d’Appello non può decidere su domande nuove.
Articolo 35 – Decisione in appello

La decisione della Corte d’Appello è definitiva nell’ambito della CIAP, salva la revisione straordinaria nei casi previsti dal Regolamento.

Titolo V – Procura Internazionale dei Popoli

Articolo 36 – Istituzione della Procura

1. È istituita la Procura Internazionale della CIAP.

2. La Procura opera in piena indipendenza.

3. Le sue funzioni sono esclusivamente quelle attribuite dal presente Trattato.

Articolo 37 – Procuratore Generale

1. Il Procuratore Generale è eletto dall’Assemblea degli Stati e dei Popoli Parte.

2. Il mandato dura nove anni e non è rinnovabile.

3. Il Procuratore non può ricevere istruzioni da governi o soggetti privati.

Articolo 38 – Procuratori Aggiunti

Il Procuratore può essere assistito da Procuratori Aggiunti con competenze in:

  • a) diritti dei Popoli;
  • b) ambiente;
  • c) generazioni future;
  • d) patrimonio culturale;
  • e) tecnologia e diritti digitali.
Articolo 39 – Indagini

La Procura può condurre indagini esclusivamente nei casi che rientrano nella competenza attribuita alla Corte.

Articolo 40 – Garanzie dell’indagato

Ogni indagine deve rispettare:

  • a) la presunzione di innocenza;
  • b) il diritto di difesa;
  • c) la legalità;
  • d) la proporzionalità;
  • e) il contraddittorio;
  • f) il diritto a un processo equo.

Titolo VI – Giurisdizione

Articolo 41 – Competenza contenziosa

La Corte esercita la giurisdizione contenziosa nei casi sottoposti sulla base di un titolo giuridico valido.

Articolo 42 – Titoli di giurisdizione

La giurisdizione può derivare da:

  • a) il presente Trattato;
  • b) un accordo speciale;
  • c) un trattato internazionale;
  • d) una clausola compromissoria;
  • e) una dichiarazione di accettazione;
  • f) ogni altro titolo riconosciuto dal diritto internazionale applicabile.
Articolo 43 – Stati Parte

Gli Stati che ratificano il presente Trattato accettano la giurisdizione della Corte secondo le condizioni stabilite dal Trattato e dalle dichiarazioni o riserve ammesse.

Articolo 44 – Popoli Parte

1. Il presente Trattato istituisce un sistema specifico di partecipazione dei Popoli.

2. L’accesso diretto di un Popolo alla giurisdizione contenziosa opera secondo il titolo giuridico previsto dal Trattato, dagli strumenti di adesione e dalle norme applicabili.

Articolo 45 – Competenza per materia

La Corte può conoscere, nei limiti della propria giurisdizione:

  • a) autodeterminazione;
  • b) diritti dei Popoli;
  • c) minoranze;
  • d) popoli indigeni;
  • e) patrimonio culturale;
  • f) patrimonio linguistico;
  • g) ambiente;
  • h) generazioni future;
  • i) diritti economici e sociali;
  • l) diritti digitali;
  • m) sovranità tecnologica;
  • n) controversie intergenerazionali.
Articolo 46 – Competenza consultiva

La Corte può rendere pareri consultivi nei casi previsti dal presente Trattato o da successivi accordi.

Articolo 47 – Competenza cautelare

La Corte può adottare misure provvisorie quando sussista un rischio concreto di pregiudizio grave o irreparabile.

Articolo 48 – Competenza sulle generazioni future

La Corte può esaminare gli effetti intergenerazionali di una controversia quando tali effetti rientrino nell’oggetto sottoposto alla sua giurisdizione.

Titolo VII – Procedimento

Articolo 49 – Introduzione del procedimento

Il procedimento è introdotto mediante:

  • a) ricorso;
  • b) accordo speciale (compromesso);
  • c) ricorso congiunto;
  • d) procedimento consultivo;
  • e) ogni altra modalità prevista dal titolo di giurisdizione.
Articolo 50 – Registrazione digitale

Ogni procedimento riceve un numero unico di identificazione ed è registrato nel sistema digitale della Cancelleria.

Articolo 51 – Verifica preliminare

La Cancelleria verifica:

  • a) identità delle parti;
  • b) completezza formale;
  • c) titolo di giurisdizione;
  • d) documentazione essenziale.
Articolo 52 – Contraddittorio

Nessuna decisione definitiva può essere adottata senza che le parti abbiano avuto la possibilità effettiva di presentare le proprie osservazioni.

Articolo 53 – Rappresentanza

Le parti possono essere rappresentate da avvocati abilitati, agenti, consulenti ed esperti.

Articolo 54 – Lingua del procedimento

La lingua del procedimento è determinata dal Regolamento e dalle esigenze delle parti, garantendo adeguata traduzione e interpretariato.

Titolo VIII – Prove

Articolo 55 – Principi della prova

Sono ammesse le prove documentali, testimoniali, peritali, digitali, scientifiche, audiovisive, satellitari, forensi e quelle derivanti da registri pubblici.

Articolo 56 – Prova digitale

La Corte può ammettere firme digitali, metadati, registri distribuiti, timestamp, immagini satellitari, registrazioni audiovisive e dati di informatica forense.

Articolo 57 – Autenticità

La parte che produce una prova deve, in caso di contestazione, dimostrarne l’autenticità e l’integrità secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

Articolo 58 – Prova scientifica

La Corte può nominare esperti indipendenti. Gli esperti devono dichiarare eventuali conflitti di interesse.

Articolo 59 – Prova illegittima

La Corte può escludere prove ottenute mediante gravi violazioni di diritti fondamentali o con modalità incompatibili con la correttezza del procedimento.

Articolo 60 – Onere della prova

1. L’onere della prova grava di regola sulla parte che afferma un fatto.

2. La Corte può stabilire diversamente quando la natura della controversia lo richieda e il diritto applicabile lo consenta.

Titolo IX – Procedimento Cautelare (24/48/72 Ore)

Articolo 61 – Richiesta urgente

L’articolo disciplina la richiesta urgente di misure cautelari secondo un procedimento accelerato per situazioni di estrema urgenza.

Articolo 62 – Fase delle 24 ore

Entro 24 ore dalla ricezione di una richiesta qualificata:

  • a) la Cancelleria verifica la ricevibilità preliminare;
  • b) il Presidente designa un giudice o una formazione urgente;
  • c) viene effettuata una prima valutazione del rischio.
Articolo 63 – Fase delle 48 ore

Entro 48 ore, ove possibile, si procede all’ascolto della parte istante, all’informazione della controparte, all’esame di prove urgenti e all’adozione di una misura cautelare immediata nei casi di estrema urgenza.

Articolo 64 – Fase delle 72 ore

Entro 72 ore, ove possibile, la Corte convoca le parti, valuta il fumus boni iuris, il rischio di pregiudizio irreparabile e la proporzionalità, e determina la misura cautelare.

Articolo 65 – Misure cautelari

Le misure possono comprendere la sospensione temporanea di un atto, la conservazione delle prove, la protezione di persone, la tutela di un sito culturale, la protezione ambientale urgente, il divieto di distruzione di documenti e altre misure compatibili con la giurisdizione della Corte.

Titolo X – Sentenze

Articolo 66 – Deliberazione

Le deliberazioni dei giudici sono riservate.

Articolo 67 – Sentenza

Ogni sentenza deve indicare le parti, i fatti, le questioni giuridiche, le prove, la motivazione, la decisione e le eventuali opinioni separate.

Articolo 68 – Pubblicazione

Le sentenze sono pubblicate nella banca dati ufficiale della Corte.

Articolo 69 – Effetti

Gli effetti vincolanti della sentenza dipendono dal titolo di giurisdizione applicabile e dal diritto internazionale pertinente.

Articolo 70 – Esecuzione

1. Gli Stati e gli altri soggetti vincolati da una decisione devono adempiere agli obblighi derivanti dal titolo giuridico applicabile.

2. La Corte può istituire un meccanismo di monitoraggio dell’esecuzione.

Titolo XI – Revisione

Articolo 71 – Revisione

La revisione può essere chiesta quando emergano fatti nuovi e decisivi, prima sconosciuti alla Corte e alla parte istante senza colpa grave.

La revisione è un rimedio eccezionale fondato sulla scoperta di un fatto nuovo che, se conosciuto in precedenza, avrebbe condotto a una decisione diversa. Bilancia la definitività delle sentenze con l’esigenza di giustizia sostanziale.
Articolo 72 – Errore giudiziario grave

Il Regolamento stabilisce le procedure straordinarie per la correzione di errori materiali o di violazioni processuali fondamentali.

Titolo XII – Immunità e Privilegi

Articolo 73 – Immunità istituzionale

La Corte e i suoi beni godono delle immunità necessarie per l’esercizio indipendente delle funzioni secondo il diritto applicabile e gli accordi pertinenti.

Articolo 74 – Immunità dei giudici

I giudici godono di immunità funzionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 75 – Personale

Il personale gode dei privilegi e delle immunità stabiliti dall’Accordo di Sede e dagli strumenti applicabili.

Articolo 76 – Rinuncia all’immunità

L’immunità può essere rinunciata dall’autorità competente quando la rinuncia sia necessaria alla giustizia e non comprometta l’indipendenza della Corte.

Titolo XIII – Cancelleria Digitale

Articolo 77 – Sistema Digitale di Giustizia CIAP (CDJS)

È istituito il CIAP DIGITAL JUSTICE SYSTEM – CDJS quale sistema digitale ufficiale della Corte.

Articolo 78 – Funzioni digitali

Il CDJS consente il deposito elettronico, l’autenticazione, la firma digitale, le notifiche, la gestione documentale, il calendario processuale, la pubblicazione delle decisioni, l’accesso alle udienze digitali e l’archivio giudiziario.

Articolo 79 – Integrità documentale

Il sistema può utilizzare tecnologie crittografiche e registri distribuiti per certificare esistenza, integrità, provenienza, datazione e versione degli atti.

Articolo 80 – Sicurezza

Il sistema digitale deve garantire cifratura, autenticazione forte, segregazione dei dati, continuità operativa, backup, audit indipendenti e protezione dei dati personali.

Titolo XIV – Cooperazione Internazionale

Articolo 81 – Principio generale

La CIAP coopera con istituzioni internazionali e regionali nel rispetto delle rispettive competenze.

Articolo 82 – Cooperazione con la Corte Internazionale di Giustizia

La CIAP promuove la cooperazione con la CIG. Non attribuisce unilateralmente a sé stessa il potere di adire la CIG.

Articolo 83 – Cooperazione con la Corte Penale Internazionale

La CIAP promuove la cooperazione con la CPI nel rispetto dello Statuto di Roma.

Articolo 84 – Cooperazione con il TIDM

La CIAP promuove la cooperazione con il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare su questioni relative ai Popoli, agli oceani, alle risorse marine e alla protezione dell’ambiente marino, nel rispetto della UNCLOS.

Articolo 85 – Cooperazione con la CEDU

La CIAP promuove il dialogo giudiziario con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Articolo 86 – Cooperazione con la CGUE

La CIAP promuove il dialogo giudiziario con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea senza interferire nelle competenze attribuite dai Trattati dell’Unione.

Articolo 87 – Accordi di cooperazione

La CIAP può concludere accordi e protocolli con le Nazioni Unite, organizzazioni regionali, corti internazionali e regionali, tribunali internazionali, istituzioni accademiche e organizzazioni rappresentative dei Popoli.

Articolo 88 – Consiglio Mondiale per il Dialogo tra le Corti

È istituito il Consiglio Mondiale per il Dialogo tra le Corti. Esso favorisce lo scambio di giurisprudenza, la formazione, la ricerca, il confronto delle procedure, la cooperazione tecnologica e la prevenzione dei conflitti di giurisdizione.

Titolo XV – Adesione degli Stati e dei Popoli

Articolo 89 – Adesione degli Stati

Ogni Stato può aderire al presente Trattato mediante firma, ratifica, adesione, accettazione o approvazione.

Articolo 90 – Adesione dei Popoli

1. Il Trattato istituisce una forma di adesione e partecipazione dei Popoli secondo procedure definite da un Protocollo sui Popoli.

2. L’adesione non attribuisce automaticamente a un Popolo poteri che il diritto internazionale riconosce esclusivamente agli Stati o ad altri soggetti.

Articolo 91 – Deposito

Gli strumenti di ratifica o adesione sono depositati presso il Depositario del Trattato.

Articolo 92 – Entrata in vigore

Il Trattato entra in vigore secondo la clausola di entrata in vigore stabilita dagli Stati e dai soggetti fondatori mediante l’Atto Finale di Costituzione.

Titolo XVI – Assemblea degli Stati e dei Popoli

Articolo 93 – Assemblea

È istituita l’Assemblea degli Stati e dei Popoli Parte. Essa approva il bilancio, elegge i giudici e il Procuratore, approva protocolli, adotta regolamenti e promuove la cooperazione internazionale.

Articolo 94 – Indipendenza giudiziaria

L’Assemblea non può interferire nelle decisioni giudiziarie della Corte.

Titolo XVII – Bilancio e Finanza

Articolo 95 – Bilancio

1. La Corte dispone di un bilancio autonomo.

2. Il bilancio è annuale.

3. Esso è approvato dall’Assemblea.

Articolo 96 – Fonti di finanziamento

Il bilancio può essere finanziato mediante contributi degli Stati Parte, contributi istituzionali, fondi internazionali, contributi volontari, rendimenti patrimoniali leciti e altre fonti compatibili con l’indipendenza della Corte.

Articolo 97 – Divieto di finanziamento condizionato

Nessun finanziamento può essere accettato quando condizioni politiche, economiche o private possano compromettere l’indipendenza della Corte.

Articolo 98 – Audit

1. Il bilancio è sottoposto ad audit indipendente.

2. Il rapporto annuale di audit è pubblico.

Titolo XVIII – Generazioni Future

Articolo 99 – Difensore delle Generazioni Future

1. È istituito il Difensore Internazionale delle Generazioni Future.

2. Il Difensore può presentare osservazioni, richiedere valutazioni scientifiche e intervenire nei procedimenti autorizzati.

Articolo 100 – Clausola di eternità e finalità del Trattato

1. Nessuna modifica del presente Trattato può sopprimere: l’indipendenza giudiziaria; il diritto di difesa; il contraddittorio; la dignità umana; la tutela delle generazioni future; il principio di autodeterminazione secondo il diritto internazionale applicabile; la soluzione pacifica delle controversie; il divieto dell’uso della forza.

2. La CIAP opera per costruire un sistema permanente di giustizia, pace, cooperazione e tutela dei Popoli.

3. La Corte riconosce che la protezione delle generazioni future costituisce una responsabilità comune dell’umanità.

Atto Finale Costitutivo

Costituzione della Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli

Con la firma, ratifica o adesione al presente Trattato, le Parti dichiarano la propria volontà di cooperare alla costruzione di una istituzione giudiziaria internazionale specializzata nell’autodeterminazione dei Popoli, nella protezione dei diritti fondamentali e nella tutela delle generazioni future.

La Corte eserciterà le proprie competenze esclusivamente sulla base dei titoli giuridici che le siano validamente conferiti.

La CIAP non sostituisce la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte Penale Internazionale, il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea o altre giurisdizioni.

Essa propone invece una cooperazione giudiziaria internazionale permanente, fondata sul dialogo, sul rispetto reciproco delle competenze e sul diritto internazionale.

Allegati

Allegato I – Architettura Istituzionale della CIAP

Assemblea degli Stati e dei Popoli Aderenti

  • Corte
    • Grande Camera
    • Corte d’Appello
  • Procura – Indagini
  • Cancelleria
    • Registro Pubblico
    • CDJS – Sistema Digitale
  • Difensore delle Generazioni Future

Allegato II – Architettura del Procedimento

Deposito → Registrazione Digitale → Verifica Preliminare → Notifica alla Controparte → Memorie Scritte → Prove → Eventuale Fase Cautelare 24/48/72 Ore → Udienza → Deliberazione → Sentenza → Esecuzione → Eventuale Appello → Decisione Definitiva → Registro Digitale

Allegato III – Principi del Sistema Digitale

Il CDJS deve garantire: Identità → Autenticità → Integrità → Timestamp → Tracciabilità → Conservazione → Audit → Pubblicità controllata.

L’utilizzo della tecnologia blockchain ha funzione tecnica di certificazione e tracciabilità e non determina, da solo, la validità giuridica di un atto.

Allegato IV – Modello di Clausola Compromissoria

«Le Parti convengono di sottoporre alla Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli – CIAP ogni controversia relativa all’interpretazione o applicazione del presente accordo, secondo le norme del Trattato Costitutivo e del Regolamento di Procedura e Prova.»

Allegato V – Modello di Accordo Speciale

Le Parti possono sottoscrivere un accordo speciale nel quale indicano: identità delle Parti; oggetto della controversia; questioni giuridiche; titolo di giurisdizione; lingua processuale; sede dell’udienza; eventuali misure provvisorie; modalità di esecuzione; eventuali disposizioni particolari sulle prove.

Allegato VI – Carta dei Principi della Giustizia CIAP

  1. Dignità umana
  2. Autodeterminazione dei Popoli
  3. Uguaglianza davanti alla legge
  4. Indipendenza giudiziaria
  5. Imparzialità
  6. Contraddittorio
  7. Diritto di difesa
  8. Trasparenza
  9. Responsabilità istituzionale
  10. Tutela delle Generazioni Future
  11. Conservazione del patrimonio culturale e naturale
  12. Soluzione pacifica delle controversie
  13. Cooperazione internazionale
  14. Sicurezza e integrità digitale
  15. Responsabilità intergenerazionale

Disposizione di Coordinamento Finale

Il presente pacchetto costituisce un sistema normativo integrato.

  • Il Trattato Costitutivo definisce la base istitutiva.
  • Lo Statuto definisce l’ordinamento della Corte.
  • Il Regolamento di Procedura e Prova disciplina il processo.
  • Il Protocollo sui Popoli e sulle Generazioni Future disciplina le garanzie speciali.
  • Il Protocollo di Cooperazione Internazionale disciplina il dialogo e gli eventuali strumenti di cooperazione con altre giurisdizioni.
  • L’Accordo sulla Sede Venezia–Ginevra disciplina la struttura territoriale e operativa.
  • Il Codice Etico disciplina indipendenza e condotta dei magistrati.
  • La Carta Digitale della Cancelleria disciplina il sistema elettronico della giustizia CIAP.

Nessuna disposizione del presente corpus attribuisce unilateralmente alla CIAP la competenza di altre corti o organizzazioni internazionali: ogni cooperazione, trasferimento di competenza, riconoscimento reciproco o effetto extraterritoriale richiede il relativo titolo giuridico.

Clausola di Deposito e Pubblicità

Il testo autentico del presente Trattato, unitamente agli allegati, protocolli, dichiarazioni e atti costitutivi, sarà conservato nell’Archivio Ufficiale dell’Assemblea Generale dei Popoli e reso disponibile attraverso il sistema documentale ufficiale del SIPSE.

Il portale istituzionale del SIPSE – Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica costituisce il punto di pubblicazione e consultazione istituzionale del testo adottato dall’Assemblea.

La pubblicazione digitale non sostituisce le procedure formali di deposito, registrazione, ratifica, adesione o notificazione eventualmente richieste dagli ordinamenti internazionali applicabili.

Formula Finale

APPROVATO
dall’ASSEMBLEA GENERALE DEI POPOLI
nella sessione solenne del
19 SETTEMBRE 2026
Venezia – Ginevra

Per l’Assemblea Generale dei Popoli
Presidenza dell’Assemblea Generale dei Popoli
Segreteria Generale
Cancelleria / Ufficio del Depositario

Principio Universale della CIAP

UN POPOLO HA DIRITTO ALLA DIGNITÀ.
OGNI GENERAZIONE HA DIRITTO AL FUTURO.
OGNI CONTROVERSIA HA DIRITTO ALLA GIUSTIZIA.
OGNI GIUSTIZIA HA BISOGNO DI INDIPENDENZA.
OGNI PACE DURATURA HA BISOGNO DEL DIRITTO.

Venezia – Ginevra

Trattato Costitutivo della Corte Internazionale
per l’Autodeterminazione dei Popoli


C.I.A.P.
Corte Internazionale per l’Autodeterminazione dei Popoli

Palazzo Ducale – Venezia
Ginevra – Centro Internazionale di Giustizia e Cooperazione

Testo ufficiale in lingua italiana del documento
«CORTE INTERNAZIONALE PER L’AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI – completo.pdf»
Versione HTML professionale – 19 settembre 2026

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