ISTANZA GIURIDICA DI ACCERTAMENTO DELL’EURO DIGITALE CBDC

Istanza Giuridica di Accertamento – Euro Digitale CBDC | SIPSE
SIPSE CLNI 2026

ISTANZA GIURIDICA DI ACCERTAMENTO, INIBITORIA E RICONOSCIMENTO DEL VAGLIO DEMOCRATICO SULL’INTRODUZIONE DELL’EURO DIGITALE — CBDC

Per la tutela della sovranità popolare, della libertà economica, della privacy, dell’accesso al contante e dell’integrità democratica dell’ordinamento

Euro Digitale · CBDC · Moneta digitale di banca centrale

Promossa dal Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
in qualità di autorità nazionale provvisoria del Popolo Italiano in Autodeterminazione

Mittente Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica — SIPSE
Destinatari UE · BCE · ONU · CIG · CEDU · Stati membri
Orizzonte BCE Legislazione 2026 · Possibile emissione 2029
Anno 2026

Documento bilingue · Versione italiana e inglese

Premessa metodologica — La rivoluzione copernicana del diritto internazionale

La presente istanza non si limita a invocare le norme esistenti, ma propone una strategia di diritto internazionale innovativa: l’estensione della sovranità popolare dalla dimensione territoriale a quella digitale e monetaria, e il riconoscimento della moneta come bene comune universale sottratto alla discrezionalità tecnocratica.

L’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia viene interpretato come una carta dei diritti dei popoli. La strategia si fonda su cinque pilastri:

  1. La moneta come «res communis omnium» — bene comune dell’umanità
  2. Il principio di «nulla potestas sine populo» — nessun potere monetario senza il consenso del popolo
  3. La «dottrina del danno digitale transnazionale»
  4. L’«actio popularis monetaria»
  5. Il «referendum universale» — consultazione popolare come requisito di legittimità internazionale

Il CLNI come autorità nazionale del Popolo Italiano Autodeterminato

La presente Istanza è promossa dal Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI), autorità nazionale provvisoria del Popolo Italiano in Autodeterminazione. Il CLNI opera in sinergia con lo Stato Veneto in Autodeterminazione e promuove strumenti di sovranità monetaria (Banco Nazionale Veneto San Marco, conti blockchain).

La sovranità monetaria è parte integrante della sovranità popolare. Nessuna autodeterminazione può dirsi compiuta se il popolo non esercita anche il controllo sulla moneta e sull’infrastruttura dei pagamenti.

A. Oggetto dell’istanza

La presente istanza è volta a ottenere:

  • l’accertamento della natura costituzionalmente, democraticamente e socialmente rilevante dell’introduzione dell’Euro Digitale (CBDC);
  • l’accertamento che una trasformazione strutturale dell’infrastruttura monetaria non possa essere qualificata come mera innovazione tecnica;
  • la verifica preventiva della compatibilità con i diritti fondamentali, la privacy, la libertà economica, l’uguaglianza, l’inclusione finanziaria e la disponibilità del contante;
  • il riconoscimento della necessità di un effettivo vaglio democratico popolare (referendum consultivo e/o confermativo);
  • in via cautelare, la sospensione di ogni misura suscettibile di produrre effetti irreversibili fino alla completa definizione del quadro legislativo e democratico;
  • l’obbligo di mantenere effettivamente accessibili e utilizzabili i mezzi di pagamento alternativi, incluso il contante.
Secondo la documentazione ufficiale della BCE, il progetto resta subordinato al completamento del procedimento legislativo (previsto nel 2026) e un’eventuale emissione è indicata al 2029. La richiesta di verifica preventiva è quindi attuale e non meramente ipotetica.

Principî fondamentali

C. Principio di materialità democratica

La rilevanza democratica di una trasformazione deve essere determinata dai suoi effetti materiali sui diritti e sulle libertà, non dalla qualificazione amministrativa o tecnica attribuita all’atto che la introduce.

D. Principio di non-elusione democratica

Nessuna autorità pubblica dovrebbe poter conseguire attraverso una successione di decisioni tecniche e amministrative un risultato che, per la sua sostanza, comporti una trasformazione fondamentale dell’ordinamento economico. La valutazione democratica deve riguardare l’effetto complessivo dell’operazione.

F. Principio «Noi Popoli» — Autodeterminazione

Fondato sull’art. 1(2) della Carta delle Nazioni Unite e sull’art. 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. La rappresentanza non costituisce una rinuncia definitiva alla sovranità popolare sulle trasformazioni fondamentali.

G–H. Privacy, protezione dei dati e divieto di sorveglianza economica

L’Euro Digitale deve essere sottoposto a verifica rigorosa rispetto agli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, all’art. 8 CEDU e all’art. 17 ICCPR. Deve essere accertato quali dati vengono generati, conservati, chi può trattarli, per quanto tempo e con quali garanzie.

La disponibilità tecnica di un dato non costituisce automaticamente titolo giuridico alla sua raccolta, conservazione, aggregazione, analisi o utilizzazione.
L’architettura della CBDC deve essere progettata secondo il principio di privacy by design e by default.

Dovrà essere esclusa ogni trasformazione della moneta digitale in strumento generale di sorveglianza economica della popolazione.

I. Divieto di programmabilità coercitiva

Deve essere espressamente verificato e normativamente garantito che l’Euro Digitale non possa trasformarsi in uno strumento attraverso il quale un’autorità possa determinare unilateralmente:

  • cosa il cittadino può acquistare
  • dove e quando può spendere
  • presso quali soggetti può spendere
  • per quanto tempo il valore può essere utilizzato
  • quali categorie di beni possono essere escluse
  • quali condizioni comportano il blocco o la limitazione della disponibilità economica
Principio di neutralità monetaria digitale
La moneta digitale pubblica non deve diventare un meccanismo generalizzato di condizionamento comportamentale.

M–N. Diritto di accesso al contante, libertà di scelta e inclusione

Nessuna sostituzione di fatto del contante può essere realizzata attraverso una trasformazione progressiva dell’infrastruttura dei pagamenti senza un’esplicita deliberazione democratica e una preventiva valutazione dei diritti fondamentali.

La mera esistenza formale del contante non è sufficiente se diminuiscono i punti di accesso, vengono imposti costi sproporzionati, viene ridotta l’accettazione o vengono eliminate infrastrutture essenziali.

L’accesso al sistema monetario non può dipendere in modo assoluto dal possesso di determinati dispositivi tecnologici. Devono essere previste modalità alternative, offline, accessibili e resilienti per persone anziane, con disabilità, economicamente vulnerabili o tecnologicamente non alfabetizzate.

S. Controllo di proporzionalità rafforzato

I. Idoneità La misura è effettivamente idonea a conseguire l’obiettivo dichiarato?
II. Necessità Esistono strumenti meno invasivi dei diritti fondamentali?
III. Proporzionalità I benefici sono proporzionati ai costi imposti alla libertà individuale?
IV. Salvaguardia alternative L’introduzione della CBDC non elimina sostanzialmente alternative meno invasive?

Prima di ogni introduzione generalizzata dovrà essere predisposta una Valutazione costituzionale d’impatto della CBDC comprensiva di diritti fondamentali, privacy, libertà economica, inclusione, contante, cybersecurity, sovranità infrastrutturale e rischi sistemici.

V–W. Richiesta di vaglio referendario

Quesito principale proposto:
«Approva il popolo l’introduzione dell’Euro Digitale quale nuova forma di moneta digitale di banca centrale destinata ai pagamenti al dettaglio, garantendo contestualmente la permanenza effettiva del contante, la libertà di scelta dei mezzi di pagamento, la protezione dei dati personali, il divieto di sorveglianza finanziaria generalizzata, il divieto di programmazione coercitiva della moneta e il diritto di accesso universale e non discriminatorio al sistema monetario?»

Il referendum deve precedere il momento in cui la trasformazione diventa sostanzialmente irreversibile. Nessuna sperimentazione tecnica (fase pilota) può costituire, da sola, una legittimazione democratica dell’adozione definitiva.

TEST TECNICO → VALUTAZIONE → DIBATTITO PUBBLICO → DECISIONE LEGISLATIVA → VAGLIO DEMOCRATICO → EVENTUALE EMISSIONE

AM. Petitum — Richieste finali

Si CHIEDE E SI RICHIEDE FORMALMENTE alle autorità competenti e alla Corte Internazionale di Giustizia, ai sensi dell’art. 38 del suo Statuto, di:

  1. Accertare che l’introduzione generalizzata dell’Euro Digitale costituisce una trasformazione di rilevanza economica, tecnologica, sociale e potenzialmente costituzionale, non riducibile a mera innovazione tecnica.
  2. Accertare la necessità di un esame complessivo di compatibilità della CBDC con i diritti fondamentali.
  3. Accertare la necessità di garantire effettivamente la permanenza del contante come alternativa concretamente accessibile.
  4. Accertare che la protezione dei dati deve essere incorporata nell’architettura stessa del sistema.
  5. Accertare che la capacità tecnica di programmare una moneta non può tradursi automaticamente in un potere giuridico di condizionare la libertà economica dei cittadini.
  6. Accertare che ogni forma di sorveglianza finanziaria generalizzata deve essere esclusa.
  7. Disporre, ove giuridicamente possibile, la sospensione o il congelamento di attività capaci di produrre effetti irreversibili fino al completamento delle verifiche.
  8. Richiedere una Valutazione costituzionale d’impatto, una Valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, sulla privacy, sulla libertà economica e sull’inclusione, e una valutazione indipendente di cybersecurity e resilienza sistemica.
  9. Richiedere la pubblicazione completa della documentazione tecnica e normativa rilevante.
  10. Richiedere che ogni fase pilota rimanga rigorosamente sperimentale e non produca effetti irreversibili.
  11. Richiedere l’istituzione di una procedura democratica rafforzata e la valutazione della possibilità di indizione di un referendum popolare consultivo e/o confermativo.
  12. Richiedere che nessun irreversibile fatto tecnologico possa precedere la decisione democratica definitiva.
  13. Richiedere che siano garantiti rimedi effettivi contro ogni blocco, limitazione, errore o trattamento illegittimo.
  14. Richiedere che l’introduzione della CBDC non determini, direttamente o indirettamente, l’eliminazione sostanziale delle alternative monetarie e di pagamento.
  15. Richiedere che la Corte Internazionale di Giustizia renda un parere consultivo sulla legittimità internazionale dell’introduzione di una CBDC senza previo vaglio democratico.
  16. Richiedere che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotti una risoluzione che riconosca il diritto dei popoli a essere consultati sulle trasformazioni fondamentali dell’infrastruttura monetaria.

AN. Principio generale di salvaguardia

NESSUNA TRASFORMAZIONE DELL’INFRASTRUTTURA MONETARIA CHE POSSA INCIDERE IN MODO STRUTTURALE, PERVASIVO O POTENZIALMENTE IRREVERSIBILE SULLA LIBERTÀ ECONOMICA, SULLA PRIVACY, SULL’AUTONOMIA PATRIMONIALE, SULL’ACCESSO AI MEZZI DI PAGAMENTO E SULL’ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI PUÒ ESSERE CONSIDERATA ESCLUSIVAMENTE UNA QUESTIONE TECNICA.

Essa deve essere sottoposta a:

LEGALITÀ + TRASPARENZA + PROPORZIONALITÀ + PRIVACY BY DESIGN + SICUREZZA + RESILIENZA + LIBERTÀ DI SCELTA + CONTINUITÀ DEL CONTANTE + CONTROLLO GIURISDIZIONALE + PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

LA TECNOLOGIA PUÒ MODIFICARE IL MODO IN CUI IL POTERE SI ESERCITA, MA NON PUÒ DA SOLA CREARE UNA NUOVA FONTE DI LEGITTIMAZIONE DEL POTERE.

LA PERSONA PRECEDE L’ALGORITMO · IL DIRITTO PRECEDE LA TECNOLOGIA · LA DEMOCRAZIA PRECEDE L’ESERCIZIO DEL POTERE MONETARIO

Allegato — Sintesi della strategia innovativa ex art. 38 Statuto CIG

Fonte ex Art. 38 Applicazione innovativa Riferimenti
Art. 38(1)(a) — Trattati I trattati sui diritti umani e sull’autodeterminazione richiedono il consenso popolare Carta ONU art. 1(2); ICCPR art. 1; CEDU; Carta UE
Art. 38(1)(b) — Consuetudine Sovranità monetaria e democrazia sono norme consuetudinarie che richiedono vaglio popolare Nicaragua (1986); prassi degli Stati democratici
Art. 38(1)(c) — Principi generali Principî di nulla potestas sine populo, proporzionalità e precauzione richiedono referendum Principî comuni agli ordinamenti delle nazioni civili
Art. 38(1)(d) — Decisioni e dottrina La giurisprudenza internazionale riconosce il diritto alla partecipazione Kosovo (2010); S. e Marper (2008); Digital Rights Ireland (2014)
Art. 38(2) — Ex aequo et bono L’equità richiede che le scelte fondamentali siano rimesse al popolo Applicazione equitativa in assenza di disciplina specifica

Luogo e data · Il richiedente

Cittadino / Componente del Popolo Italiano Autodeterminato

OMNIA IURA RESERVATA
Tutti i diritti fondamentali, costituzionali, europei e internazionali restano espressamente riservati.

Contatti e riferimenti istituzionali

Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica — SIPSE
in coordinamento con il Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Atto n. 2026/09-IPE · Deposito congiunto e notarizzazione su blockchain · Tutti i diritti riservati

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