
ISTANZA GIURIDICA DI ACCERTAMENTO, INIBITORIA E RICONOSCIMENTO DEL VAGLIO DEMOCRATICO DIRETTO
Con clausola di autodeterminazione, tutela dei diritti fondamentali, controllo sull’intelligenza artificiale e sulla sorveglianza biometrica, riserva di azione individuale e richiamo all’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
Regolamento (UE) 2024/1689 – Artificial Intelligence Act
Promossa dal Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
in qualità di autorità nazionale provvisoria del Popolo Italiano in Autodeterminazione
Documento bilingue · Versione italiana e inglese
Destinatari istituzionali
I. Destinatari principali
e, per competenza, al Direttore Generale del Servizio Giuridico
European Commission — Berlaymont
Rue de la Loi / Wetstraat 200 · 1049 Brussels / Bruxelles · Belgium
Tel. +32 2 299 11 11
Registry of the Court of Justice
Rue du Fort Niedergrünewald · L-2925 Luxembourg
Email: ECJ.Registry@curia.europa.eu · Tel. +352 4303-1
European Court of Human Rights · Council of Europe
1 avenue de l’Europe · 67075 Strasbourg Cedex · France
Tel. +33 (0)3 88 41 20 18
II. Destinatari per conoscenza
- Stati membri dell’Unione Europea (Rappresentanze Permanenti presso l’UE)
- Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea
- Segretario Generale delle Nazioni Unite
- Presidente dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
- Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani
- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani — OHCHR
Premessa solenne — Il principio «Noi Popoli» come fonte di legittimità
Il sottoscritto, nella propria qualità di soggetto titolare dei diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento costituzionale, dal diritto dell’Unione europea e dal diritto internazionale, formula la presente
Istanza giuridica di accertamento, inibitoria, precauzionale e di riconoscimento del vaglio democratico diretto
avente ad oggetto l’introduzione, l’applicazione, l’implementazione e l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, identificazione biometrica, riconoscimento facciale, sorveglianza algoritmica, profilazione automatizzata, classificazione biometrica e trattamento automatizzato di dati personali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2024/1689 – Artificial Intelligence Act.
Premessa — Il CLNI come autorità nazionale del Popolo Italiano Autodeterminato
La presente Istanza è promossa dal Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI), che si presenta e opera quale autorità nazionale provvisoria del Popolo Italiano in Autodeterminazione.
Il CLNI non è un movimento politico tra gli altri, né un’associazione privata: esso rivendica e assume la veste di soggetto istituzionale metacostituzionale, chiamato a rappresentare quella parte del popolo italiano che, ritenendo esaurita la legittimità dell’ordinamento statuale attuale, ha deciso di riorganizzarsi per riprendere il pieno controllo della propria sovranità, in continuità con i principi della Resistenza e con la tradizione dei Comitati di Liberazione Nazionale.
Tale legittimazione trova fondamento nei principi del diritto internazionale, in particolare nell’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite e nell’articolo 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
A. Oggetto dell’istanza
1. Oggetto principale
La presente istanza ha per oggetto l’impugnazione, la contestazione, la richiesta di accertamento e il controllo di legittimità costituzionale, europea e convenzionale dell’impiego di sistemi di identificazione biometrica remota e di sorveglianza algoritmica, con particolare riferimento all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689.
Contestualmente si richiede l’accertamento della necessità di sottoporre ogni trasformazione normativa che incida in modo sostanziale e strutturale sui diritti fondamentali a un preventivo, effettivo e, ove previsto, vincolante vaglio democratico popolare diretto.
2. Richiesta di accertamento della non applicabilità dell’AI Act
ACCERTARE, PREVENIRE, LIMITARE, INIBIRE O DISAPPLICARE, OVE NE RICORRANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE, OGNI UTILIZZO DI SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA O DI SORVEGLIANZA ALGORITMICA CHE ECCEDA I LIMITI STABILITI DALLA COSTITUZIONE, DAL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA, DALLA CEDU E DALLE ALTRE NORME APPLICABILI, NONCHÉ DICHIARARE LA NON APPLICABILITÀ DELL’AI ACT AL POPOLO ITALIANO AUTODETERMINATO IN ASSENZA DI PREVENTIVA CONFERMA POPOLARE DIRETTA.
B. Principio fondamentale di sovranità popolare
3. La titolarità originaria dei diritti
La persona umana costituisce il centro e il fine dell’ordinamento giuridico. Lo sviluppo tecnologico e l’introduzione dell’intelligenza artificiale non possono determinare una trasformazione del rapporto tra individuo e potere pubblico tale da rendere l’identità personale permanentemente interrogabile, il volto permanentemente identificabile, gli spostamenti permanentemente ricostruibili, le relazioni sociali automaticamente analizzabili.
4. La sovranità appartiene al popolo
5. Insufficienza della democrazia derivata degli Stati
Le procedure di adozione dell’AI Act hanno coinvolto Commissione Europea, Parlamento Europeo, Consiglio dell’Unione Europea e parlamenti nazionali. Tuttavia tutte queste istituzioni sono sistemi derivati dalla volontà del popolo. Esse non possono, da sole, conferire legittimità a una trasformazione strutturale dei diritti fondamentali.
C. Riserva di sovranità popolare e democrazia diretta
6. Questione di legittimazione democratica
Può un sistema rappresentativo o istituzionale introdurre, attraverso una procedura esclusivamente rappresentativa, un’infrastruttura tecnologica permanente capace di incidere strutturalmente sull’esercizio delle libertà fondamentali, senza garantire il massimo livello di partecipazione democratica consentito dall’ordinamento?
7–8. Richiesta di referendum
Si richiede formalmente che l’AI Act — e in particolare le sue disposizioni in materia di identificazione biometrica remota, sorveglianza algoritmica e trattamento dei dati biometrici — sia sottoposto a referendum popolare confermativo a livello europeo e/o nazionale.
«Approva il popolo l’applicazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (Artificial Intelligence Act) e delle sue disposizioni in materia di identificazione biometrica remota, sorveglianza algoritmica e trattamento dei dati biometrici, garantendo contestualmente la piena tutela dei diritti fondamentali, della privacy, dell’anonimato nello spazio pubblico, della libertà di espressione, riunione e associazione, della presunzione di innocenza e del diritto a un giudizio equo?»
E. Articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689
10. Divieto di principio
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), stabilisce il divieto dell’utilizzo di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» negli spazi accessibili al pubblico per finalità di contrasto, salvo che l’utilizzo sia strettamente necessario per specifiche finalità tassativamente individuate (ricerca di vittime, prevenzione di minacce imminenti, localizzazione di sospetti per determinati reati).
11. Principio di interpretazione restrittiva delle eccezioni
Divieto formale + deroghe ripetute + utilizzo sistematico = sorveglianza generalizzata.
L’impiego eccezionale deve rimanere: specifico + mirato + temporaneo + necessario + proporzionato + documentato + controllabile.
Principî fondamentali richiesti
G. Principio di identificazione mirata
La ricerca di una persona specificamente individuata non può essere utilizzata come giustificazione per una identificazione biometrica generalizzata della popolazione presente nel medesimo spazio.
H–I. Necessità e proporzionalità
Prima dell’utilizzo deve essere dimostrato: minaccia, finalità, necessità, assenza di alternative meno invasive, durata, area, persone interessate, dati trattati, cancellazione, autorità responsabile. Il beneficio pubblico deve essere bilanciato con l’intrusione nella sfera individuale.
L. Autorizzazione preventiva
Ogni utilizzo per finalità di contrasto deve essere soggetto a preventiva autorizzazione di un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente, individualizzata, motivata, specifica, temporalmente, geograficamente e personalmente delimitata.
O. Divieto di sorveglianza generalizzata
P. Presunzione di innocenza e decisione umana
- Match biometrico ≠ identità giuridicamente accertata
- Identificazione algoritmica ≠ colpevolezza
- Output dell’IA ≠ prova automatica
- Probabilità algoritmica ≠ decisione giuridica
R. Divieto di function creep
Un sistema autorizzato per una finalità non è automaticamente autorizzato per tutte le altre finalità.
S. Valutazione cumulativa
Deve essere valutato l’effetto cumulativo derivante dall’integrazione di: videosorveglianza + biometria + AI + banche dati + identità digitale + geolocalizzazione + analisi comportamentale.
W. Articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia
A sostegno della presente istanza viene espressamente richiamato l’articolo 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, quale criterio fondamentale per l’individuazione e la ricostruzione delle norme di diritto internazionale pertinenti alla tutela della persona, dei diritti fondamentali e dell’autodeterminazione.
Si richiamano in particolare:
- Articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite (autodeterminazione dei popoli)
- Articolo 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
- Articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
- Articolo 17 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
- Principî generali di proporzionalità, necessità e legalità
- Giurisprudenza della CIG e della CEDU (es. S. e Marper, Digital Rights Ireland)
AF. Petitum — Richieste formali
Alla luce di tutto quanto precede, il sottoscritto CHIEDE alle autorità competenti, ciascuna per quanto di propria competenza:
- Acquisire formalmente la presente istanza agli atti.
- Accertare la base giuridica di ogni sistema di identificazione biometrica e sorveglianza algoritmica utilizzato nei confronti della popolazione.
- Accertare la conformità dell’utilizzo dell’IA alla Costituzione italiana, al diritto dell’Unione europea, alla CEDU e alle altre norme internazionali applicabili.
- Accertare la conformità dell’utilizzo dell’identificazione biometrica all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689.
- Accertare che le deroghe previste dall’articolo 5 non possano essere interpretate come autorizzazione generale alla sorveglianza biometrica.
- Accertare la sussistenza della necessità concreta e specifica dell’utilizzo.
- Accertare la proporzionalità dell’utilizzo.
- Verificare la limitazione temporale, geografica e personale.
- Verificare l’esistenza dell’autorizzazione preventiva richiesta e ogni eventuale ricorso alla procedura d’urgenza.
- Verificare la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e la registrazione del sistema.
- Verificare la conformità alla disciplina sulla protezione dei dati, i sistemi di audit, i tassi di errore e l’assenza di discriminazioni algoritmiche.
- Vietare o inibire, ove giuridicamente previsto, qualsiasi utilizzo eccedente la base autorizzativa.
- Disporre, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione cautelare degli utilizzi tecnologici che presentino un rischio grave, sproporzionato o non adeguatamente giustificato.
- Garantire che nessuna persona possa subire effetti giuridici negativi esclusivamente sulla base dell’output di un sistema biometrico.
- Garantire il diritto di contestazione e di tutela giurisdizionale effettiva.
- Valutare l’effetto cumulativo derivante dall’interconnessione di sistemi di sorveglianza e la compatibilità delle infrastrutture di IA con i principî di autodeterminazione informativa.
- Accertare che l’AI Act non può essere legittimamente applicato senza il previo consenso espresso del popolo sovrano.
- Dichiarare la non applicabilità dell’AI Act e di ogni sua disposizione al Popolo Italiano Autodeterminato in assenza di un preventivo e vincolante referendum popolare confermativo.
- Sospendere ogni attività di identificazione biometrica remota o sorveglianza algoritmica basata sull’AI Act fino al completamento del vaglio democratico popolare.
- Riconoscere la piena riserva dei diritti fondamentali del richiedente e di ogni azione cautelare, inibitoria, di accertamento, opposizione, cancellazione, restituzione e risarcimento.
AG. Riserva risarcitoria individuale
Qualora venga giudizialmente accertata una violazione concreta dei diritti fondamentali del richiedente, viene formulata espressa riserva di domanda risarcitoria individuale fino all’importo di € 1.000.000,00 per ciascuna violazione, quale parametro della domanda da sottoporre alla determinazione dell’autorità giudiziaria competente.
AM. Principio conclusivo di gerarchia
La tecnologia deve essere strumento dell’ordinamento e non fonte autonoma di potere sulla persona.
NESSUN POTERE TECNOLOGICO È SUPERIORE AL DIRITTO.
NESSUN ALGORITMO È SUPERIORE ALLA PERSONA.
NESSUNA SORVEGLIANZA ECCEZIONALE PUÒ DIVENTARE SORVEGLIANZA PERMANENTE.
NESSUNA IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA PUÒ ESSERE CONSIDERATA CONSENSITA PER IL SOLO FATTO DI TROVARSI IN UNO SPAZIO PUBBLICO.
NESSUNA DECISIONE AUTOMATIZZATA PUÒ SOSTITUIRE LA RESPONSABILITÀ UMANA E IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE.
I DIRITTI FONDAMENTALI RESTANO IL LIMITE SUPREMO ALL’ESERCIZIO DEL POTERE PUBBLICO E TECNOLOGICO.
Luogo e data · Il richiedente
OMNIA IURA RESERVATA
Tutti i diritti fondamentali, costituzionali, europei e internazionali restano espressamente riservati.
Contatti e riferimenti istituzionali
sipsesovereign.org
statovenetoinautodeterminazione.org
Fonti normative ufficiali: Regolamento (UE) 2024/1689 — EUR-Lex · AI Act — Commissione europea · Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, art. 38 · Carta delle Nazioni Unite, art. 1 · Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, art. 1 · Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 8 · Giurisprudenza della CIG e della CEDU.
