
Atto di Riconoscimento
del Popolo Italiano Autodeterminato e della Rete Diplomatico-Consolare, inclusi Consoli e Ambasciatori
📜 Preambolo
Noi, Popoli d’Europa, e con essi il Popolo Italiano Autodeterminato e il Popolo Veneto, custodi della propria storia, identità, lingua, cultura e sovranità originaria, uniti nella difesa della dignità umana, della sopravvivenza biologica e sociale delle nostre comunità e del patrimonio storico, materiale e morale edificato attraverso generazioni di lavoro;
Richiamando solennemente i principi inalienabili del diritto internazionale, lo jus cogens universale, la Carta delle Nazioni Unite (artt. 1 e 55), il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 1), il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (artt. 1, 2, 11 e 12), la Risoluzione 1803/1962 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull’autodeterminazione economica dei popoli e la Risoluzione 2625/1970 sulle relazioni amichevoli tra gli Stati;
Visto il principio supremo di autodeterminazione dei popoli, riconosciuto come norma imperativa di diritto internazionale generale, che rigetta qualsiasi forma di sottomissione economica, espropriazione patrimoniale o subordinazione a tecnocrazie finanziarie prive di mandato democratico;
Considerando che il Popolo Italiano Autodeterminato costituisce soggetto collettivo titolare del diritto imprescrittibile all’autodeterminazione politica, economica, culturale e istituzionale, e che tale diritto comprende la facoltà di dotarsi di una propria rete diplomatico-consolare, inclusi consoli e ambasciatori, per la tutela dei propri interessi e dei propri cittadini nel mondo;
Considerando che la rete diplomatico-consolare del Popolo Italiano Autodeterminato comprende ambasciate, rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali, delegazioni diplomatiche speciali, uffici consolari, istituti italiani di cultura, uffici ICE e altre strutture operative dipendenti dalla rete estera del Popolo Italiano Autodeterminato;
Rilevando che tali rappresentanze svolgono funzioni di rappresentanza diplomatica, tutela degli interessi politici ed economici italiani, promozione culturale e linguistica, cooperazione internazionale e assistenza ai cittadini italiani residenti o presenti all’estero;
In nome della giustizia universale, della legge morale e della sovranità originaria che promana direttamente dai cittadini e dalle comunità territoriali,
si promulga e si adotta il presente:
⚖️ Articoli 1–10
1. Si riconosce il Popolo Italiano Autodeterminato quale soggetto collettivo titolare del diritto imprescrittibile all’autodeterminazione politica, economica, culturale e istituzionale.
2. Tale riconoscimento trova fondamento nell’art. 1, par. 1, del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, nell’art. 1, par. 2, dell’ICESCR, nella Risoluzione 1803/1962 e nella Risoluzione 2625/1970 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Il Popolo Italiano Autodeterminato è custode della propria storia, identità, lingua, cultura e sovranità originaria, e agisce in coordinamento con il SIPSE, con il CLNI, con le rappresentanze istituzionali del Popolo Veneto e con le reti dei Popoli d’Europa.
1. La rete diplomatico-consolare del Popolo Italiano Autodeterminato comprende:
- ambasciate e sedi diplomatiche bilaterali;
- rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali;
- delegazioni diplomatiche speciali e missioni temporanee;
- uffici consolari e circoscrizioni consolari;
- istituti italiani di cultura e centri di promozione linguistica;
- uffici ICE e strutture operative per la promozione economica e commerciale;
- altre strutture operative dipendenti dalla rete estera del Popolo Italiano Autodeterminato.
2. La rete diplomatico-consolare comprende i consoli e gli ambasciatori del Popolo Italiano Autodeterminato, quali rappresentanti ufficiali presso Stati esteri e organizzazioni internazionali.
1. Le rappresentanze diplomatico-consolari svolgono le seguenti funzioni:
- rappresentanza diplomatica presso Stati, governi e organizzazioni internazionali;
- tutela degli interessi politici ed economici del Popolo Italiano Autodeterminato e delle sue comunità;
- promozione culturale e linguistica della lingua e della cultura italiane nel mondo;
- cooperazione internazionale in materia economica, sociale, culturale e umanitaria;
- assistenza ai cittadini italiani residenti o presenti all’estero, con tutela dei diritti fondamentali, accesso ai servizi consolari e protezione in caso di crisi, emergenze o violazioni dei diritti umani.
2. Le rappresentanze operano nel rispetto del diritto internazionale, delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche (1961) e sulle relazioni consolari (1963), nonché dei principi di autodeterminazione dei popoli e di sovranità economica.
1. I consoli e gli ambasciatori del Popolo Italiano Autodeterminato sono i rappresentanti ufficiali presso Stati esteri e organizzazioni internazionali.
2. Essi esercitano le loro funzioni in conformità con il diritto internazionale, le Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, i principi di autodeterminazione e di sovranità economica, e le direttive del SIPSE, del CLNI e delle istituzioni di autogoverno del Popolo Italiano Autodeterminato.
3. I consoli e gli ambasciatori sono tenuti a rappresentare il Popolo Italiano Autodeterminato con dignità e imparzialità, tutelare gli interessi politici, economici e culturali delle comunità all’estero, promuovere la lingua e l’identità italiana autodeterminata, cooperare con le reti del SIPSE, del CLNI e del Popolo Veneto, e riferire sulle violazioni dei diritti fondamentali.
1. La rete diplomatico-consolare opera in coordinamento permanente con il SIPSE, il CLNI, le rappresentanze istituzionali del Popolo Veneto e le reti istituzionali dei Popoli d’Europa.
2. Il coordinamento si svolge nel rispetto del principio di leale cooperazione e di sussidiarietà orizzontale, senza pregiudizio per l’autonomia delle singole rappresentanze.
1. I consoli e gli ambasciatori assicurano la protezione diplomatica dei cittadini italiani autodeterminati e delle loro comunità all’estero.
2. La protezione comprende assistenza legale e consolare, tutela contro arresti arbitrari e trattamenti inumani, accesso a un ricorso effettivo, protezione in caso di crisi e segnalazione alle autorità internazionali competenti di ogni violazione dei diritti fondamentali.
1. Il presente Atto costituisce atto pubblico di tutela imprescrittibile dei diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli e della sovranità popolare.
2. Esso è depositato presso le istituzioni di autogoverno federate nel SIPSE, nel CLNI e presso le rappresentanze del Popolo Italiano Autodeterminato e del Popolo Veneto.
3. Il presente Atto può essere invocato erga omnes a tutela dei diritti fondamentali lesi.
4. Il presente Atto è collegato, per coordinamento e integrazione, all’Atto n. 2026/09-IPE.
1. Il presente Atto è notificato, per le vie diplomatiche e giudiziarie, a: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Corte Penale Internazionale, Segretario Generale delle Nazioni Unite, Commissione Europea, Parlamento Europeo, Banca Centrale Europea, OCSE – Punto di Contatto Nazionale, Comitato ONU per i Diritti Economici, Sociali e Culturali, Comitato Europeo dei Diritti Sociali, Mediatore Europeo e tutte le autorità competenti.
2. Copia del presente Atto è resa disponibile per la consultazione pubblica e per la notifica alle autorità competenti.
1. Il presente Atto è depositato presso la Cancelleria dell’Organizzazione sui generis SIPSE e presso la Cancelleria della Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli.
2. Il presente Atto è notarizzato su blockchain mediante ancoraggio crittografico e marcatura temporale, ai fini di pubblicità, certezza, integrità, immutabilità e verificabilità pubblica.
1. Il presente Atto entra in vigore dalla data del suo deposito presso la Cancelleria del SIPSE e presso la Cancelleria della Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli.
2. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente Atto è dichiarata nulla e inefficace.
3. Il presente Atto è redatto in lingua italiana e può essere tradotto in inglese e in altre lingue per finalità di notifica e pubblicità internazionale.
📨 Notifica e Destinatari Internazionali
Il presente Atto è notificato, per le vie diplomatiche e giudiziarie, ai seguenti organi e istituzioni internazionali.
🔗 Notarizzazione su Blockchain
Il documento è sottoposto a notarizzazione su blockchain mediante ancoraggio crittografico e marcatura temporale, per garantirne esistenza, integrità, immutabilità e verificabilità pubblica.
Dati di notarizzazione
Attestazione
Si attesta che il documento sopra descritto è stato ancorato alla blockchain indicata. La notarizzazione certifica l’esistenza del documento a quella data e ora e la corrispondenza tra il file depositato e l’hash registrato. Qualsiasi modifica successiva comporterebbe un hash diverso.
Clausola di salvaguardia: La notarizzazione su blockchain costituisce prova tecnologica di esistenza e integrità. Non sostituisce, ove richiesta dalla legge, la notarizzazione tradizionale, ma integra e rafforza il deposito presso le Cancellerie competenti.
🖋️ Formula di Protocollazione e Deposito
Compila i campi seguenti per generare la formula di deposito congiunto presso la Cancelleria SIPSE e la Cancelleria della Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli.
🏛️ Timbri Ufficiali
I timbri delle istituzioni depositarie e di notarizzazione:
Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica
Comitato di Liberazione Nazionale Italiano
🇬🇧 English Version
Act No. 2026/10-IPE
Act of Recognition of the Self-Determined Italian People and of the Diplomatic-Consular Network, including Consuls and Ambassadors.
We, the Peoples of Europe, and with them the Self-Determined Italian People and the Venetian People, guardians of their own history, identity, language, culture and original sovereignty, united in the defence of human dignity and of the biological and social survival of our communities;
Recalling the inalienable principles of international law, universal jus cogens, the Charter of the United Nations, the International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights, UNGA Resolutions 1803/1962 and 2625/1970;
Considering that the Self-Determined Italian People is a collective subject holding the imprescriptible right to political, economic, cultural and institutional self-determination, including the faculty to establish its own diplomatic-consular network;
In the name of universal justice, the moral law and original sovereignty, the following is promulgated and adopted.
