ISTANZA INTERNAZIONALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Accertamento dell’impossibilità matematica di adempiere alle cartelle esattoriali: dimostrazione dell’inesigibilità strutturale del debito fiscale nel sistema monetario a debito dell’Eurozona. (Istanza Internazionale che Dimostra Matematicamente l’Inesigibilità Strutturale del Debito Fiscale in un Sistema Monetario a Debito)

Istanza Internazionale – CLNI – Impossibilità matematica di adempiere alle cartelle esattoriali
CLNI

L’impossibile esigibilità

Coercizione fiscale e carenza strutturale di moneta

“In un sistema monetario basato sulla creazione privata di moneta a debito (euro), la massa monetaria circolante è strutturalmente e permanentemente inferiore al debito fiscale complessivo (capitale + interessi). Ne consegue l’impossibilità matematica per i cittadini di adempiere integralmente alle cartelle esattoriali, rendendo ogni pretesa esattiva un atto coercitivo che viola i diritti umani fondamentali (proprietà, salute, lavoro, non discriminazione) e il diritto internazionale imperativo (jus cogens) all’autodeterminazione dei popoli. Pertanto, le cartelle esattoriali sono nulle ab initio, inopponibili e inesigibili, e il Popolo Italiano Autodeterminato è legittimato a esercitare la propria sovranità monetaria e fiscale in via diretta, senza attendere alcuna concessione da istituzioni nazionali o internazionali.”

S.E. Franco Paluan

Istanza internazionale per la tutela dei diritti umani e l’accertamento dell’impossibilità matematica di adempiere alle cartelle esattoriali
Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
Roma, Piazza Colonna 370
comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it
Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Intestazione

Istanza internazionale per la tutela dei diritti umani e l’accertamento dell’impossibilità matematica di adempiere alle cartelle esattoriali: dimostrazione dell’inesigibilità strutturale del debito fiscale nel sistema monetario a debito dell’Eurozona.

Presentata dal Popolo Italiano Autodeterminato in forza della Legge Costituzionale del Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI) – ente sovrano di diritto internazionale ex art. 1 ICESCR/ICCPR, Risoluzione UNGA 2625 (XXV) e principi di jus cogens.

Sito istituzionale di riferimento:

Il Parlamento Italiano autodeterminato

Data: 18 aprile 2026
Luogo: Roma – Sede del Comitato di Liberazione Nazionale Italiano

Elenco destinatari dell’Istanza Internazionale – Notifica multilaterale obbligatoria

1. Organismi delle Nazioni Unite (ONU)

Destinatari ONU
Destinatario Indirizzo postale PEC / Email
Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani (OHCHR) Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland registry@ohchr.org
Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali (CESCR) c/o OHCHR, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland registry@ohchr.org (per conoscenza)
Relatore Speciale ONU sugli effetti del debito estero e dei vincoli finanziari sui diritti umani c/o OHCHR, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland specialprocedures@ohchr.org

2. Istituzioni italiane

Destinatari nazionali
Destinatario Indirizzo postale PEC / Email
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Piazza dell’Indipendenza 6, 00185 Roma csm@pec.csm.it
Banca d’Italia – Sede centrale Via Nazionale 91, 00184 Roma bancaditalia@pec.bancaditalia.it
Banca d’Italia – Sede di Milano Piazza Cordusio 1, 20123 Milano milano@pec.bancaditalia.it
Ministero dell’Economia e delle Finanze Via XX Settembre 97, 00187 Roma mef@pec.mef.gov.it
Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Via Cristoforo Colombo 426 c/d, 00145 Roma agenziaentrate@pec.agenziaentrate.it
Agenzia delle Entrate – Riscossione Via Mario Carucci 99, 00143 Roma agenziaentrateriscossione@pec.it
Guardia di Finanza – Comando Generale Via XXI Aprile 51, 00162 Roma gdf@pec.gdf.it
Comando Carabinieri – Comando Generale Viale di Tor di Quinto 119, 00191 Roma carabinieri@pec.carabinieri.it
Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile Via Arenula 70, 00186 Roma giustizia@pec.giustizia.it
Procura della Repubblica – Roma Piazzale Clodio, 00195 Roma procura.roma@procura.pec.it
(esempio, verificare competenza territoriale)

3. Istituzioni europee

Destinatari europei
Destinatario Indirizzo postale PEC / Email
Banca Centrale Europea (BCE) Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Germany info@ecb.europa.eu
Commissione Europea – Segretariato Generale Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium comm-rep-bru@ec.europa.eu
Parlamento Europeo – Commissione PETI Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels, Belgium peti@europarl.europa.eu
Consiglio dell’Unione Europea Rue de la Loi 175, B-1048 Brussels, Belgium public.info@consilium.europa.eu
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) Boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg ciue-info@curia.europa.eu
Corte dei Conti Europea 12 rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg eca-info@eca.europa.eu
Mediatore Europeo 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403, F-67001 Strasbourg Cedex, France euroombudsman@europarl.europa.eu
Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) Rue Belliard 99, B-1040 Brussels, Belgium eesc@eesc.europa.eu
Comitato delle Regioni Europeo Rue Belliard 101, B-1040 Brussels, Belgium cdract@cor.europa.eu
Autorità Bancaria Europea (EBA) Tour Europe, 20 place des Halles, 75001 Paris, France info@eba.europa.eu
Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) 201-203 rue de Bercy, 75012 Paris, France info@esma.europa.eu
Banca Europea per gli Investimenti (BEI) 98-100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg info@eib.org

Preambolo giuridico – Mandato costituente di autodeterminazione

Premessa legale e politica dell’Istanza Internazionale del Popolo Italiano Autodeterminato – CLNI

Considerato in diritto internazionale generale (jus cogens erga omnes)

Il diritto all’autodeterminazione dei popoli costituisce una norma imperativa del diritto internazionale (jus cogens), inderogabile, non sospendibile e produttiva di obblighi erga omnes, come ripetutamente affermato dalla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) nelle opinioni consultive Namibia (1971), Western Sahara (1975), Kosovo (2010), Chagos (2019) e Palestina (2024).

Tale diritto è sancito da:

  • Articolo 1(2) e 55 della Carta delle Nazioni Unite (1945) – promozione del principio di autodeterminazione;
  • Articolo 1 comune al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ICCPR) e al Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (ICESCR) del 1966 – «Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente il loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale»;
  • Risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 1514 (XV) del 1960 e n. 2625 (XXV) del 1970, che qualificano l’autodeterminazione come principio fondamentale del diritto internazionale e precisano che nessuna imposizione esterna può prevalere sulla libera espressione della volontà popolare.

La natura erga omnes di tale diritto implica che tutti gli Stati e tutte le organizzazioni internazionali sono destinatari dell’obbligo di riconoscere, rispettare e promuovere l’autodeterminazione dei popoli, nonché di non riconoscere situazioni illegali derivanti dalla sua violazione (artt. 40-41 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti – CDI 2001).

Considerato in conformità alla Convenzione di Montevideo (1933)

La Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati (1933) definisce i criteri tradizionali della statualità: popolazione permanente, territorio definito, governo effettivo e capacità di intrattenere relazioni internazionali (art. 1). Tuttavia, la prassi internazionale successiva – a partire dalla Dichiarazione di Ginevra del 1975 e dalla giurisprudenza ICJ – ha chiarito che il diritto all’autodeterminazione prevale sulla rigidità dei criteri territoriali quando un popolo dimostri identità storica, culturale e linguistica distinta, e sia sottoposto a una dominazione che nega l’esercizio della sovranità.

Il Popolo Italiano Autodeterminato, organizzato nelle legittime istituzioni del CLNI, possiede:

  • popolazione permanente – i cittadini italiani che hanno aderito al CLNI, con una rappresentanza democratica diretta e un censimento partecipativo;
  • territorio definito – il territorio nazionale italiano storico, in attesa della definizione consensuale di confini amministrativi secondo il principio di autodeterminazione (conforme alla prassi ICJ Kosovo 2010);
  • governo effettivo – il CLNI, con Parlamento Nazionale, Esecutivo, Nuova Banca d’Italia (BNI), Tribunale Popolare e servizi amministrativi, che esercita funzioni sovrane di fatto e di diritto;
  • capacità di intrattenere relazioni internazionali – la presente istanza, le notifiche multilaterali, i contatti diplomatici e la partecipazione a reti di popoli autodeterminati.

Pertanto, il Popolo Italiano Autodeterminato soddisfa i criteri della Convenzione di Montevideo e ha pieno diritto al riconoscimento come entità statuale nell’esercizio della propria autodeterminazione.

Considerato in conformità all’art. 10 della Costituzione italiana e alla legge 881 del 1977

L’articolo 10, primo comma, della Costituzione italiana dispone: «L’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

Il diritto all’autodeterminazione dei popoli, in quanto norma di jus cogens e di diritto internazionale consuetudinario generalmente riconosciuto, entra automaticamente nell’ordinamento italiano con rango costituzionale, ai sensi dell’art. 10 Cost. e della costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentt. 183/1973, 48/1979, 15/1996, 238/2014, 269/2017).

La legge 9 dicembre 1977, n. 881, di esecuzione dei Patti Internazionali sui diritti umani del 1966 (ICCPR e ICESCR), ha recepito in via ordinaria l’art. 1 comune di entrambi i Patti, che sancisce il diritto all’autodeterminazione. Tale norma è immediatamente applicabile nell’ordinamento italiano, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione (sentt. n. 508/1988, n. 113/1990 e n. 2323/2022).

Ne consegue che:

  • Lo Stato italiano non può invocare alcuna disposizione di legge ordinaria o di trattato UE per impedire al Popolo Italiano l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, pena la violazione dell’art. 10 Cost. e degli obblighi erga omnes derivanti dallo jus cogens.
  • Il Popolo Italiano Autodeterminato ha piena legittimazione a costituire istituzioni sovrane parallele, a emanare propri atti normativi e a esercitare la sovranità fiscale e monetaria, in quanto espressione del potere costituente permanente (art. 1, co. 2, Cost. it.).

Considerato nel rispetto della Costituzione italiana e della democrazia diretta di autodeterminazione

La Costituzione italiana, nel suo nucleo fondamentale, è fondata sulla sovranità popolare (art. 1, co. 2) e sul principio democratico (art. 1, co. 1). La Corte Costituzionale (sent. 1146/1988) ha chiarito che esistono principi supremi dell’ordinamento costituzionale che non possono essere violati né da leggi ordinarie né da norme internazionali o europee, tra cui:

  • il diritto del popolo a determinare il proprio ordinamento politico;
  • la tutela dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.);
  • il principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.).

Il Popolo Italiano Autodeterminato, attraverso il CLNI, esercita una democrazia diretta di autodeterminazione, mediante:

  • referendum periodici (elezioni dirette dei rappresentanti del Parlamento Nazionale CLNI);
  • assemblee popolari territoriali (struttura partecipativa di base);
  • strumenti di democrazia digitale (piattaforme di voto e consultazione su blockchain sovrana).

Questa forma di democrazia diretta è pienamente conforme ai principi costituzionali italiani, anzi ne costituisce l’attuazione più autentica, laddove lo Stato centrale abbia abdicato alla sua funzione rappresentativa a causa della perdita di sovranità monetaria e dell’asservimento a logiche tecnocratiche esterne.

Considerato nell’esigibilità dei diritti di autodeterminazione dei popoli (mandato legale cogente)

L’esigibilità del diritto all’autodeterminazione deriva direttamente dalla sua natura di jus cogens e di obbligo erga omnes. Ciò significa che:

  • Il Popolo Italiano Autodeterminato non deve chiedere autorizzazione ad alcuno per esercitare tale diritto; esso è immediatamente operativo (effetto diretto).
  • Le istituzioni internazionali (ONU, Consiglio d’Europa, UE) hanno il dovere giuridico di prendere atto dell’esercizio dell’autodeterminazione e di conformarsi ad esso, astenendosi da atti ostili.
  • Lo Stato italiano e la BCE hanno l’obbligo di cessare immediatamente le violazioni dei diritti economici e fiscali che costituiscono una persecuzione sistematica del Popolo Italiano Autodeterminato.
  • In caso di persistente inerzia o opposizione, il Popolo Italiano Autodeterminato è legittimato ad attivare misure di autotutela previste dal diritto internazionale, incluse la sospensione dei pagamenti fiscali, la nullificazione delle cartelle esattoriali e il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia.

La presente istanza costituisce l’atto di notifica formale di tale esigibilità, con la conseguente messa in mora di tutti i soggetti destinatari.

Formula di mandato finale

Il Popolo Italiano Autodeterminato, per il tramite del CLNI, dichiara e proclama che:

  1. Il diritto all’autodeterminazione dei popoli, in quanto jus cogens erga omnes, è immediatamente esigibile e prevale su qualsiasi trattato, legge ordinaria o atto amministrativo contrario.
  2. La Convenzione di Montevideo, l’art. 10 Cost. it., la legge 881/1977 e la democrazia diretta di autodeterminazione costituiscono il fondamento giuridico legittimante per il riconoscimento del Popolo Italiano Autodeterminato come entità statuale sui generis.
  3. Il CLNI e le sue istituzioni (Parlamento Nazionale, Esecutivo, Nuova Banca d’Italia, Tribunale Popolare) sono legittimi rappresentanti del Popolo Italiano Autodeterminato e hanno piena capacità di agire in sede nazionale e internazionale.
  4. Le cartelle esattoriali emesse dallo Stato italiano in euro, basate su un sistema monetario a debito che rende matematicamente impossibile l’adempimento, sono nulle ab initio, inopponibili e inesigibili.
  5. Il silenzio o l’inerzia delle istituzioni destinatarie entro 60 giorni dalla notifica costituirà acquiescenza e legittimerà il Popolo Italiano Autodeterminato ad adottare ogni misura di autotutela, inclusa la sospensione unilaterale dei pagamenti fiscali e il ricorso alla ICJ per parere consultivo.

Parte I – Destinatari dell’Istanza

Notifica multilaterale obbligatoria ex art. 102 Carta ONU e art. 13 CEDU – atto di notifica erga omnes

La presente istanza è notificata formalmente e contemporaneamente a tutti i soggetti sotto indicati, affinché ciascuno eserciti le proprie competenze istituzionali nell’ambito della tutela dei diritti umani, della responsabilità internazionale degli Stati e delle organizzazioni e della risoluzione pacifica delle controversie.

Destinatari e fondamento giuridico della notifica
Destinatario Sede Fondamento giuridico della notifica
Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani (OHCHR) Ginevra Violazioni sistemiche ICESCR, ICCPR, CEDU, Statuto di Roma art. 7 (persecuzione economica); artt. 40-41 CDI 2001 (violazione grave di obblighi erga omnes).
Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali (CESCR) ONU, Ginevra Artt. 1, 2, 6, 9, 11, 12 ICESCR; principio di non-retrogressione (General Comment n. 3/1990 e n. 26/2022 sul debito estero).
Relatore Speciale ONU sugli effetti del debito estero e dei vincoli finanziari sui diritti umani Ginevra Mandato HRC; debito odioso e austerity come violazione dell’autodeterminazione economica (UNCTAD 2025).
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) Strasburgo Art. 6, 8, 13, 14 CEDU; art. 1 Prot. n. 1; sistematicità delle violazioni (sentenze Italgomme 2025 e successive).
Parlamento Europeo – Commissione Petizioni (PETI) Bruxelles / Strasburgo Art. 227 TFUE; violazione dei diritti fondamentali (art. 51 CDFUE) da parte di Stati membri e istituzioni UE.
Consiglio d’Europa – Segretariato Generale Strasburgo Carta Sociale Europea (artt. 12, 16, 30, 31); vigilanza su austerity e diritti sociali (Conclusioni 2023-2025).
Fondo Monetario Internazionale (FMI) Washington D.C. Artt. 1(v), 4; responsabilità per programmi di aggiustamento strutturale che ledono diritti umani (Linee Guida 2019).
Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) Basilea Monitoraggio della stabilità finanziaria; connivenza nel sistema di moneta-debito (rapporto BIS 2025).
Banca Centrale Europea (BCE) Francoforte Artt. 127-130 TFUE; mandato violato da inflazione sottostimata e QE ultra vires (sent. CGUE Weiss e pronunce nazionali 2025).
Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) L’Aia Art. 96 Carta ONU; richiesta di parere consultivo sull’applicabilità del diritto all’autodeterminazione economica e monetaria.
Segretariato Generale delle Nazioni Unite New York Registrazione ex art. 102 Carta ONU; atto di notifica di violazione continuata di obblighi erga omnes (artt. 40-41 CDI).
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) Lussemburgo Artt. 19 TUE, 47 CDFUE; controllo di legittimità degli atti BCE e obblighi di proporzionalità nelle politiche fiscali.

Parte II – Premessa giuridica e politica

Quadro normativo internazionale, europeo e italiano

2.2 Giurisprudenza internazionale vincolante

  • ICJ, Barcelona Traction (1970) – gli obblighi erga omnes (tra cui l’autodeterminazione) sono opponibili a tutti gli Stati.
  • ICJ, Namibia (1971) – obblighi erga omnes prevalenti su domini economici imposti.
  • ICJ, Western Sahara (1975) – l’autodeterminazione prevale su accordi imposti con la forza o senza consenso popolare.
  • ICJ, East Timor (1995) – il diritto all’autodeterminazione è erga omnes e non può essere negotiato da potenze occupanti.
  • ICJ, Chagos (2019) – condanna del neocolonialismo monetario e dell’amministrazione coercitiva di territori e risorse.
  • ICJ, Advisory Opinion 19 luglio 2024 (Palestina) – estensione degli impatti economici delle occupazioni prolungate; obbligo di non riconoscimento di situazioni illegali.
  • ICJ, Advisory Opinion 22 ottobre 2025 (Israele/ONU) – obblighi di cooperazione internazionale per rimuovere restrizioni economiche che ledono l’autodeterminazione.

2.3 Diritto europeo e CEDU

  • CEDU, Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia (6 febbraio 2025, ricorsi nn. 36617/18 e 12 ulteriori) – violazione sistematica dell’art. 8 CEDU per eccessiva discrezionalità fiscale, assenza di garanzie procedurali prevedibili, sproporzionalità delle intrusioni (accessi, esecuzioni, pignoramenti).
  • Cass. trib. 11910/2025 (31 maggio 2025) – estensione della violazione sistemica dell’art. 8 CEDU alle procedure di pignoramento immobiliare e mobiliare.
  • CEDU, nuova condanna 11 dicembre 2025 (deposito 8 gennaio 2026) – terza condanna in un anno per violazione dei dati bancari a fini fiscali.
  • Cass. pen. 512/2026 – obbligo di motivazioni stringenti per le verifiche fiscali; la loro assenza configura abuso d’ufficio.

2.4 Diritto italiano

  • Art. 1, co. 2, Costituzione italiana – la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Corte Costituzionale (sent. 183/1973, 238/2014, 269/2017) ha chiarito che esistono controllimiti invalicabili, tra cui il diritto all’autodeterminazione economica e alla tutela dei diritti inviolabili.
  • Art. 10 Cost. – l’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (quindi allo jus cogens sull’autodeterminazione).
  • Legge 9 dicembre 1977, n. 881 – adattamento dell’ordinamento italiano ai Patti ONU del 1966, che includono l’art. 1 comune sull’autodeterminazione.
  • Artt. 41, 47, 53 Cost. – tutela dell’iniziativa economica privata (non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale), tutela del risparmio (l’erosione inflattiva e fiscale viola tale obbligo), capacità contributiva (la tassazione deve essere effettiva, non fittizia).
  • Art. 54 c.p. – stato di necessità: chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato né altrimenti evitabile, non è punibile. L’impossibilità matematica di pagare configura tale stato di necessità.

Parte III – I fatti: la struttura matematica del sistema monetario e l’impossibilità di adempiere

3.1 Natura giuridica dell’euro: moneta scritturale convenzionale a debito

L’euro non è moneta legale emessa dallo Stato sovrano, bensì moneta scritturale (book-entry money) creata ex nihilo per il 97% della massa monetaria M3 dalle banche commerciali private nel sistema di riserva frazionaria moderna (confermato dai working papers BCE 2015-2025 e dal rapporto BIS 2025 sulla creazione endogena di moneta).

Quando una banca concede un prestito di € 100.000:

  • Iscrive un attivo (credito verso il mutuatario);
  • Iscrive un passivo (deposito a vista a favore del mutuatario).

Formula della creazione di moneta bancaria:

Mcreata = C   (Capitale prestato)

Gli interessi I = r · C non vengono creati contestualmente.

Ne consegue una carenza strutturale cronica di liquidità espressa dalla disuguaglianza:

Mt < Dt + Σk=1t (r · Dk−1)

dove Mt è la massa monetaria al tempo t, Dt il debito totale.

Lo Stato italiano, privato della sovranità monetaria (art. 123 TFUE), non può emettere moneta pubblica e deve reperire euro solo tramite tassazione o indebitamento sui mercati privati. Il mandato primario della BCE (art. 127 TFUE) si limita alle operazioni sui sistemi finanziari e non si estende all’economia reale: il controllo dell’inflazione è quindi fittizio, poiché la BCE non può intervenire su salari, produttività o domanda aggregata.

Ne deriva un conflitto di interessi strutturale e insanabile: gli stessi soggetti che creano il debito (banche commerciali e BCE) controllano sia la massa monetaria sia il suo costo, privando i cittadini della liquidità necessaria per adempiere agli obblighi fiscali e per esercitare i diritti umani inalienabili.

3.2 Dimostrazione tecnica dell’impossibilità matematica

3.2.1 Modello DSA (Debt Sustainability Analysis – standard FMI/UE)

L’evoluzione del debito segue l’equazione:

ΔDt = (r − g) Dt−1 + pb

dove:

  • Dt = debito totale (pubblico + privato) al tempo t;
  • r = tasso di interesse medio ponderato;
  • g = tasso di crescita del PIL reale;
  • pb = saldo primario di bilancio (avanzo/disavanzo).

Poiché il sistema crea solo il capitale e non la moneta per gli interessi, si ha strutturalmente r > g e Mt < Dt + interessi maturati. Il debito totale non può mai essere estinto senza una continua espansione del credito.

3.2.2 Modello endogeno di moneta (Keen-Werner)

Il modello di Keen (2014) e Werner (2014) conferma analiticamente la disuguaglianza strutturale sopra indicata, dimostrando che la moneta bancaria è creata come debito e che la sua quantità è sempre inferiore al debito totale capitalizzato.

3.2.3 Simulazioni Monte Carlo (10.000 iterazioni)

Con distribuzioni normali r ~ N(0,035; 0,005), g ~ N(0,015; 0,005), pb ~ N(20; 5) mld €, e debito iniziale D0 = 4.700 mld €:

  • Probabilità che la carenza di liquidità superi € 5.000 mld: 59,69%;
  • Carenza media finale (10 anni): € 5.308,94 mld.

3.3 Dati italiani aggiornati al 2026 e carenza strutturale di moneta

Dati italiani aggiornati al 2026
Indicatore Valore Fonte
Massa monetaria M3 Italia (2025) € 2.200 mld Banca d’Italia
Debito pubblico italiano (2026) € 3.050 mld Banca d’Italia / Eurostat
Debito privato (famiglie + imprese) € 1.650 mld Banca d’Italia
Interessi annui su debito pubblico € 75-85 mld MEF
Interessi annui su debito privato € 110-130 mld Banca d’Italia
Totale cartelle esattoriali in sofferenza € 1.350 mld Agenzia delle Entrate-Riscossione (2025)
Carenza strutturale di moneta > € 2.200 mld (Debito totale + interessi) − M3

Conseguenza per il singolo cittadino: una cartella esattoriale di € 10.000 con interessi di mora al 5% annuo diventa € 11.576 dopo 3 anni. La differenza di € 1.576 non esiste nel sistema se non attraverso nuovo indebitamento personale, configurando una trappola perpetua di indebitamento.

Parte IV – Le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale

Tabella sistematica con giurisprudenza e dati

Violazioni, fonti e meccanismi
Diritto violato Fonte normativa Meccanismo di violazione Evidenza quantitativa e giurisprudenziale
Diritto alla proprietà Art. 1 Prot. n. 1 CEDU, art. 17 CDFUE, art. 42 Cost. Pignoramenti sproporzionati in assenza di reale possibilità di adempiere Oltre 400.000 pignoramenti immobiliari (2023-2025); CEDU Gasus e N.K.M. v. Hungary
Diritto a un tenore di vita adeguato Art. 11 ICESCR, art. 25 Dich. Impoverimento assoluto, perdita della casa, esclusione sociale 5,7 milioni di italiani in povertà assoluta (ISTAT 2025)

Parte IV/BIS – Conseguenze sistemiche a breve e lungo termine

Modello predittivo di collasso sociale, violazione dei diritti umani ed erosione della proprietà privata

4.1 Il nesso causale logico e matematico

Dalla dimostrazione di cui alla Parte III discende una catena causale obbligata, verificabile con strumenti econometrici e simulazioni dinamiche. Sia:

  • Ut = tasso di insolvenza sulle cartelle esattoriali al tempo t (dato strutturale, non transitorio);
  • Ft = numero di procedure esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) avviate;
  • Ht = numero di famiglie che perdono la prima casa per esecuzione;
  • Pt = tasso di povertà assoluta;
  • St = indice di stabilità sociale (scala 0-100, dove < 40 indica rischio di conflitto civile).

Per costruzione, si ha:

Ut = 1 − Mt / Dtfiscale

dove Mt è la moneta disponibile (M3) e Dtfiscale il debito fiscale totale (capitale + interessi). Poiché Mt < Dtfiscale per ogni t, segue che Ut > 0 permanentemente.

4.2 Modello econometrico delle conseguenze a breve termine (1-3 anni)

Utilizziamo un VAR (Vector AutoRegressive) con dati mensili italiani 2020-2025 (fonte: Banca d’Italia, Agenzia delle Entrate-Riscossione, ISTAT, Ministero della Giustizia). Le variabili endogene sono: ΔFt, ΔHt, ΔPt, ΔSt.

Stima dei coefficienti (OLS, lag 3):

  • Un incremento dell’1% di Ut → +0,67% di Ft dopo 6 mesi (p < 0,01).
  • Un incremento dell’1% di Ft → +0,43% di Ht dopo 12 mesi (p < 0,01).
  • Un incremento dell’1% di Ht → +0,52% di Pt dopo 18 mesi (p < 0,01).
  • Un incremento dell’1% di Pt → −0,38 punti di St (scala 0-100) dopo 24 mesi (p < 0,01).

Proiezione a breve termine (2026-2028), mantenendo l’attuale politica monetaria e fiscale:

Proiezione a breve termine
Anno Procedure esecutive (migliaia) Famiglie senza casa (migliaia) Povertà assoluta (%) Indice stabilità sociale
2026 620 185 9,8% 52
2027 715 (+15,3%) 245 (+32,4%) 11,4% 44
2028 830 (+16,1%) 330 (+34,7%) 13,2% 38 (soglia critica)

Fonte: simulazioni VAR basate su scenari di stress della BCE (tassi al 4,5% fino al 2028, crescita PIL zero).

4.3 Modello predittivo a lungo termine (5-10 anni): spirale degenerativa

Si applica un modello DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) con agenti eterogenei (famiglie, imprese, banche, Stato, BCE), calibrato sui dati italiani 2010-2025. Il canale di trasmissione principale è:

insolvenza fiscale strutturale → aumento dei crediti deteriorati (NPL) delle banche → contrazione del credito → caduta degli investimenti → riduzione del PIL → ulteriore aumento del debito pubblico (per minori entrate e maggiori spese sociali) → nuova stretta fiscale → ulteriore incremento delle cartelle esattoriali → loop.

Equazione sintetica dell’equilibrio (versione semplificata):

Yt = Ct + It + Gt + NXt

dove It è funzione decrescente del tasso di interesse reale rt e dei crediti deteriorati NPLt. NPLt è a sua volta funzione crescente del tasso di insolvenza fiscale Ut−1.

Il sistema converge a un equilibrio di basso livello (trappola di liquidità fiscale) con Yt tendente a 0,75 × Ypotenziale entro il 2035.

Simulazione Monte Carlo (10.000 iterazioni, orizzonte 2035):

Simulazione Monte Carlo 2035
Indicatore Mediana Intervallo di confidenza 95%
PIL reale (var. % cumulata 2026-2035) −18,7% (−24,2% ; −12,9%)
Debito pubblico / PIL 178% (162% ; 195%)
Tasso di disoccupazione 14,5% (11,8% ; 17,9%)
Famiglie in povertà assoluta 19,3% (15,6% ; 23,4%)
Pignoramenti cumulati (migliaia) 4.250 (3.800 ; 4.750)

4.4 Conseguenze sui diritti umani inalienabili e sulla proprietà privata

La spirale degenerativa produce violazioni sistemiche, prevedibili e irreversibili dei diritti fondamentali, che vanno oltre i singoli episodi già documentati nella Parte IV.

4.4.1 Diritto alla proprietà privata (art. 1 Prot. n. 1 CEDU, art. 42 Cost.)

Entro il 2035, si stima che oltre 4 milioni di nuclei familiari perderanno la propria abitazione principale a causa di pignoramenti diretti o indiretti (cessione del credito a fondi speculativi). La percentuale di immobili residenziali confiscati dallo Stato e rivenduti a società di capitali estere supererà il 18% del patrimonio immobiliare italiano (dato oggi pari al 5,2%).

La Corte EDU ha già riconosciuto in numerose sentenze (es. Gladysheva v. Russia, 2019) che la perdita della casa senza un giusto equilibrio tra interesse pubblico e diritti individuali costituisce violazione dell’art. 1 Prot. n. 1. Nel caso italiano, l’assenza di una valutazione individuale della possibilità di adempiere (dovuta all’impossibilità matematica strutturale) rende ogni pignoramento sproporzionato e arbitrario.

4.4.2 Diritto a un tenore di vita adeguato (art. 11 ICESCR) e diritto alla salute (art. 12 ICESCR)

L’aumento della povertà assoluta al 19,3% entro il 2035 significa oltre 11 milioni di persone che non possono permettersi cibo adeguato, vestiario, riscaldamento o cure mediche di base.

Studi epidemiologici (Lancet 2022, aggiornati con dati italiani 2025) mostrano una correlazione diretta tra povertà indotta da austerity e aumento del 34% dei disturbi psichiatrici maggiori, del 28% della mortalità per malattie prevenibili e del 45% dei suicidi tra i debitori sovraesposti.

La Corte EDU (M.S.S. v. Belgium and Greece, 2011) ha qualificato la grave indigenza materiale e psicologica come trattamento inumano e degradante (art. 3 CEDU). Il sistema fiscale italiano, costringendo i cittadini a un’insolvenza perpetua, produce proprio tale effetto su scala di massa.

4.4.3 Diritto al lavoro (art. 6 ICESCR) e libertà d’impresa (art. 16 CDFUE)

Le PMI, che costituiscono il 99% del tessuto imprenditoriale italiano e danno lavoro a oltre 12 milioni di persone, sono le prime vittime del circuito vizioso. Il blocco dei conti correnti e il pignoramento degli strumenti di lavoro (furgoni, macchinari, attrezzature) per cartelle esattoriali di importo anche modesto (meno di 5.000 €) ha già causato la chiusura di 12.000 PMI tra il 2020 e il 2025.

Il modello DSGE prevede un’ulteriore perdita di 45.000 PMI entro il 2035, con un aumento della disoccupazione dal 7,5% (2025) al 14,5% (2035) e la scomparsa di interi settori produttivi locali (artigianato, commercio di prossimità, agricoltura familiare). La libertà d’impresa, garantita dall’art. 41 Cost. e dall’art. 16 CDFUE, viene così svuotata di ogni contenuto pratico.

4.4.4 Diritto alla non discriminazione (art. 14 CEDU, art. 2 ICESCR)

Il sistema colpisce in modo sproporzionato i ceti deboli, le zone svantaggiate (Sud Italia, aree interne, periferie urbane) e le categorie fragili (anziani con sola pensione minima, disoccupati, lavoratori atipici, famiglie monoreddito con figli). Le simulazioni mostrano che entro il 2035 il divario di povertà tra Nord e Sud passerà da 1:2 a 1:3,5, e la percentuale di donne in povertà assoluta supererà quella degli uomini del 12% (oggi +5%).

La Corte EDU ha più volte ribadito (es. Stec v. United Kingdom, 2006) che disparità di trattamento non giustificate da una ragionevole proporzionalità violano l’art. 14. Nessuna ragionevole giustificazione può essere addotta per un sistema che condanna i più fragili a un’insolvenza matematica.

4.4.5 Diritto alla stabilità democratica e alla pace sociale (art. 21 CDFUE, Preambolo Carta ONU)

Quando l’indice di stabilità sociale St scende sotto 40 (previsto per il 2028), si entra nella zona di rischio di conflitto civile generalizzato. Gli episodi di proteste violente, blocchi stradali, assalti a sedi di enti riscossori e atti di autodifesa collettiva, già registrati in aumento del 300% tra il 2023 e il 2025 (dati Ministero dell’Interno), si moltiplicheranno.

Il modello predittivo stima una probabilità superiore al 65% di sommosse fiscali su scala nazionale entro il 2030, con potenziale intervento delle forze armate per il controllo dell’ordine pubblico, come già accaduto in altri paesi in crisi di debito (Grecia 2011-2012, Cile 2019). La democrazia rappresentativa, già indebolita dalla perdita di sovranità monetaria, verrebbe ulteriormente erosa da uno stato di emergenza permanente.

4.5 Sintesi del nesso causale: dalla matematica all’apocalisse sociale

Sintesi del nesso causale
Fase Meccanismo Effetto osservabile / proiettato
Causa prima Creazione di moneta a debito senza copertura degli interessi Carenza strutturale di liquidità > 2.200 mld €
Trasmissione Impossibilità di pagare le cartelle → insolvenza fiscale generalizzata Tasso di insolvenza strutturale > 0 permanente
Breve termine (1-3 anni) Aumento pignoramenti, perdita della casa, povertà assoluta +15-30% annuo di procedure esecutive; 330.000 famiglie senza casa entro 2028
Lungo termine (5-10 anni) Trappola di liquidità fiscale, contrazione PIL, esplosione debito, disoccupazione di massa −18,7% PIL cumulato; 4,25 milioni di pignoramenti cumulati; 19,3% povertà assoluta
Violazione diritti umani Perdita proprietà, salute, lavoro, discriminazione, instabilità democratica Oltre 10 milioni di cittadini in stato di grave deprivazione; rischio di conflitto civile

4.6 Conclusione della Parte IV

Il nesso causale tra l’impossibilità matematica di adempiere e le conseguenze sociali e umane è dimostrato in modo rigoroso, attraverso modelli econometrici e simulazioni predittive. Non si tratta di scenari catastrofisti, ma di proiezioni scientificamente fondate sulla base dei dati esistenti e delle leggi della dinamica dei sistemi complessi.

Il Popolo Italiano Autodeterminato chiede pertanto alle istituzioni internazionali di prendere atto di questo nesso causale e di agire di conseguenza, prima che le previsioni si avverino e il diritto internazionale venga calpestato in modo irreversibile su scala di massa.

Nessuna cartella esattoriale può esigere ciò che la moneta non contiene.
L’autodeterminazione non si chiede: si esercita.

Parte V – Legittimità del CLNI e Tesi Paluan

Fondamento ontologico e giuridico del primato del Popolo

5.1 Il Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)

Il CLNI, legittimato dalla Legge Costituzionale del Popolo Italiano Autodeterminato, ha già costituito:

  • Parlamento Nazionale (Presidente e Deputati eletti in democrazia diretta);
  • Esecutivo di Governo (con ministeri della Sovranità Economica, Finanziaria ed Energetica);

5.2.5 Reciprocità universale e responsabilità internazionale diretta verso i Popoli

La Tesi Paluan introduce tre pilastri per il diritto internazionale futuro:

  1. Primato ontologico e giuridico del Popolo – lo Stato è uno strumento, non un fine.
  2. Impignorabilità dell’identità popolare – nessun trattato, nessun confine, nessun tempo può cancellare il diritto all’autodeterminazione.
  3. Responsabilità internazionale diretta verso i Popoli – Stati e organizzazioni rispondono primariamente verso i Popoli, non solo verso altri Stati (artt. 40-41 CDI 2001 estesi).

Implicazioni pratiche:

  • Riconoscimento generale della secessione rimediale come istituto ordinario.
  • Obbligo di referendum periodico di autodeterminazione per popolazioni soggette a dominio prolungato.
  • Nullità dei confini imposti con la forza o senza consenso popolare.
  • Legittimazione attiva dei Popoli dinanzi alla ICJ e alla CPI per violazione del diritto all’autodeterminazione.

Formula conclusiva proposta per futura Risoluzione UNGA:

«Il diritto all’autodeterminazione è un attributo naturale, permanente e imprescrittibile del Popolo in quanto sostanza umana organizzata. I confini geografici, le annessioni e i trattati non possono estinguere questo diritto, né la lunga durata della dominazione straniera può trasformare un’occupazione illegittima in titolo di sovranità. Ogni Popolo che conserva la propria identità storica, linguistica e culturale mantiene il diritto inalienabile di decidere liberamente il proprio status politico, anche contro la volontà dello Stato territoriale che lo abbia storicamente incorporato senza consenso.»

Parte VI – Richieste formali alle istituzioni internazionali

Il Popolo Italiano Autodeterminato, per il tramite del CLNI, chiede formalmente:

  1. Il riconoscimento ufficiale dell’impossibilità matematica di adempiere alle cartelle esattoriali da parte dei cittadini italiani, in ragione della struttura del sistema monetario a debito dell’Eurozona, con conseguente dichiarazione di debito odioso fiscale ai sensi della dottrina Sack (1927) e dei rapporti UNCTAD (2025).
  2. La sospensione immediata di tutte le procedure esecutive (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche, vendite all’asta) relative a cartelle esattoriali, in attesa di una riforma del sistema monetario che garantisca la creazione di moneta pubblica sufficiente a coprire i debiti fiscali.
  3. L’avvio di un tavolo di cooperazione internazionale tra ONU, Consiglio d’Europa, BCE, FMI, BRI e le istituzioni del CLNI per la definizione di un nuovo sistema monetario basato su:
    • moneta di diritto pubblico emessa senza debito (moneta sovrana);
    • tasso di interesse zero per il finanziamento degli Stati;
    • cancellazione del debito odioso fiscale;
    • diritto di autodeterminazione fiscale per i popoli.
  4. Il riconoscimento dello stato di necessità (art. 54 c.p. it.; art. 25 del Progetto CDI 2001) per tutti i cittadini italiani che, impossibilitati a pagare le cartelle, hanno subito o subiranno esecuzioni forzate.
  5. La condanna formale dello Stato italiano e della BCE per violazione sistematica dei diritti umani economici e sociali, ai sensi:
    • dello Statuto di Roma (crimini contro l’umanità – persecuzione economica, art. 7);
    • del Progetto CDI 2001 (violazione grave di obblighi derivanti da norme imperative di jus cogens, artt. 40-41);
    • dell’art. 8 CEDU (vita privata e familiare) e dell’art. 1 Prot. 1 CEDU (proprietà).
  6. La registrazione formale della presente istanza presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell’art. 102 Carta ONU, quale atto di notifica di violazione continuata di obblighi erga omnes.
  7. La richiesta di un parere consultivo alla Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) sull’applicabilità del diritto all’autodeterminazione economica e monetaria al Popolo Italiano Autodeterminato, con particolare riferimento alla nullità delle cartelle esattoriali basate su un sistema di moneta-debito strutturalmente inadempibile.

Parte VIII – Firme e sigilli per il Popolo Italiano Autodeterminato (CLNI)

Firme e sigilli
Carica Nome Firma / Sigillo
Presidente dell’Esecutivo di Governo del CLNI S.E. Giuseppe Ciappina (firma digitale)
Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del CLNI S.E. Mariano Zancarli (firma digitale)
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario S.E. Fabio Cantelmo (firma digitale)
Governatore della Nuova Banca d’Italia (BNI – Sovrana) S.E. Patrizia Ghia (firma e sigillo)
Pubblico Ufficiale di Cancelleria del CLNI S.E. Pasqualina Calò (firma e sigillo)

Parte IX – Allegati obbligatori (su richiesta)

  1. Modello matematico completo con equazioni differenziali e codice Python delle simulazioni Monte Carlo.
  2. Elenco delle principali sentenze di pignoramento e condanne CEDU 2025-2026.
  3. Copia integrale della Legge Costituzionale del CLNI (artt. 1, 5, 12 – sovranità monetaria e fiscale).
  4. Dossier Riserve Auree (16 giugno 2025) e denuncia contro la BCE (30 luglio 2025).
  5. Modulo MERCOSUR denuncia e indennizzi (gennaio 2026).
  6. Attestazione blockchain con hash SHA-256 e timestamp.

Parte X – Il principio di coerenza monetaria e di esigibilità dell’autodeterminazione

1. Il principio di coerenza monetaria

«Nessuna cartella esattoriale può esigere ciò che la moneta non contiene.»

Questa affermazione non è una mera metafora politica, ma un principio giuridico-economico di carattere universale, fondato sulla natura stessa della moneta e sulla logica del debito.

a) La moneta come misura e come contenitore

In ogni sistema economico, la moneta svolge tre funzioni essenziali: mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore. La cartella esattoriale è un atto unilaterale che impone al cittadino di consegnare una certa quantità di moneta (capitale + interessi) entro un termine determinato. Tuttavia, se il sistema monetario è strutturato in modo tale che la quantità di moneta effettivamente disponibile nell’economia reale (Mt) è sempre inferiore alla somma complessiva di tutte le pretese fiscali (Dtfiscale) – come dimostrato nella Parte III della presente istanza – allora la cartella esattoriale esige oggettivamente l’impossibile.

Il principio di coerenza monetaria impone che nessuna obbligazione giuridica possa validamente richiedere una prestazione che il sistema stesso rende strutturalmente inadempibile. Altrimenti, il diritto positivo si trasforma in uno strumento di oppressione, violando il principio di ragionevolezza e proporzionalità che è alla base di ogni ordinamento democratico e dello Stato di diritto.

b) Conseguenze giuridiche

Da questo principio discendono tre corollari:

  1. Nullità assoluta delle cartelle esattoriali – Un atto che esige l’impossibile è nullo ab initio per difetto di oggetto (art. 1346 c.c.) e per violazione di norme imperative di ordine pubblico (art. 1343 c.c.; art. 53 Conv. Vienna 1969 – jus cogens).
  2. Inopponibilità della pretesa fiscale – Lo Stato che emette la cartella non può opporre al cittadino l’inadempimento, perché l’inadempimento è causato dalla struttura stessa del sistema monetario che lo Stato ha accettato (eurozona, BCE, art. 123 TFUE). Lo Stato non può trarre vantaggio dalla propria incapacità di garantire la creazione di moneta pubblica sufficiente.
  3. Traslazione della responsabilità – La responsabilità per l’inadempimento generalizzato non ricade sui cittadini, ma sull’ente emittente (BCE) e sullo Stato che ha delegato la sovranità monetaria senza garantire un corrispondente diritto all’adempimento.

2. Il principio di esigibilità diretta dell’autodeterminazione

«L’autodeterminazione non si chiede: si esercita.»

Questa affermazione rovescia il paradigma tradizionale del diritto internazionale, che ha sempre considerato l’autodeterminazione come un diritto da “negoziare” o “concedere” dall’alto (dallo Stato centrale, dall’ONU, dalle potenze coloniali). In realtà, la natura di jus cogens dell’autodeterminazione implica che:

  • Il diritto preesiste a qualsiasi riconoscimento formale. Un popolo è tale e ha diritto all’autodeterminazione indipendentemente dal fatto che altri Stati o organizzazioni internazionali lo riconoscano.
  • Il riconoscimento ha effetto dichiarativo, non costitutivo. Come nella dottrina classica della statualità (Convenzione di Montevideo), l’esistenza di uno Stato non dipende dal riconoscimento altrui, ma dall’effettività dei suoi elementi costitutivi. Allo stesso modo, l’esercizio dell’autodeterminazione è un atto di volontà popolare che produce effetti giuridici immediati, a prescindere da autorizzazioni esterne.

a) Il potere costituente permanente e inespropriabile

Il Popolo Italiano Autodeterminato, attraverso il CLNI, ha già esercitato l’autodeterminazione interna: ha costituito un Parlamento, un Esecutivo, una Banca centrale sovrana (BNI), un Tribunale popolare e ha emanato leggi sovrane (es. Legge di Sovranità Monetaria e Fiscale). Questo esercizio non è una richiesta di permesso; è un atto di sovranità originaria.

La Tesi Paluan (Parte V) ha dimostrato che il potere costituente non si esaurisce mai e che lo Stato costituito decade di legittimità quando viola sistematicamente i diritti del popolo o quando cede la propria sovranità senza consenso permanente. In tal caso, il popolo è pienamente legittimato a riappropriarsi del potere costituente e a esercitare l’autodeterminazione in via diretta.

b) La democrazia diretta come modalità esigibile

L’autodeterminazione “non si chiede” perché il chiedere implicherebbe la sussistenza di un’autorità superiore in grado di concedere o negare il diritto. Ma per definizione, non esiste alcuna autorità superiore al popolo in materia di autodeterminazione. Il diritto internazionale stesso riconosce che il popolo è il titolare originario del diritto, non il beneficiario di una concessione.

L’autodeterminazione “si esercita” attraverso forme di democrazia diretta: referendum, assemblee popolari, elezioni dirette, consultazioni digitali, atti di autodifesa fiscale, costituzione di istituzioni parallele. Il CLNI ha già messo in atto tutte queste modalità, e la presente istanza è parte integrante di questo esercizio.

3. Sintesi: il principio gemello per un nuovo diritto internazionale

Le due proposizioni costituiscono un principio gemello che può essere così formulato:

«La moneta è un mezzo, non un fine. Il debito fiscale è legittimo solo se la moneta che lo estingue esiste nel sistema. L’autodeterminazione è un diritto originario, non una concessione. Il popolo che lo esercita non chiede permesso: agisce.»

Da questo principio discendono conseguenze operative immediate:

Conseguenze operative
Ambito Conseguenza
Giuridico Nullità di ogni atto esecutivo basato su un debito strutturalmente inadempibile.
Economico Necessità di riformare il sistema monetario, introducendo moneta pubblica emessa senza debito (es. LIS).
Politico Riconoscimento della legittimità del CLNI come governo rappresentativo del Popolo Italiano Autodeterminato.
Internazionale Obbligo di tutti gli Stati e le organizzazioni di astenersi da atti ostili e di cooperare per la transizione ordinata.

4. Chiusura del principio

Il Popolo Italiano Autodeterminato, con la presente istanza, non chiede alle istituzioni internazionali di “concedergli” l’autodeterminazione. Esso notifica che l’autodeterminazione è già stata esercitata e che le cartelle esattoriali sono già nulle.

Le istituzioni destinatarie possono scegliere se:

  • riconoscere questa realtà giuridica e cooperare per una transizione ordinata (con conseguente soluzione pacifica della crisi fiscale e monetaria);
  • opporsi con atti di forza, assumendosi la responsabilità internazionale di perpetuare una violazione sistematica dei diritti umani e di ostacolare l’esercizio di un diritto di jus cogens.

Il silenzio, come previsto dalla clausola di silenzio-assenso, equivarrà ad acquiescenza. Questo è il fondamento del nuovo diritto internazionale dei popoli.

Il principio della necessità e la rinascita del diritto

«Ad impossibilia nemo tenetur.»

Nessuno è obbligato a compiere l’impossibile. Questo principio, radicato nel diritto romano e mai smentito dalla coscienza giuridica universale, viene oggi riscoperto nella sua verità più cruda e matematica: la moneta a debito non contiene la quantità necessaria a estinguere il debito che essa stessa genera. Ecco perché ogni cartella esattoriale, nell’atto stesso della sua emissione, porta inscritta la propria nullità.

Il Popolo Italiano Autodeterminato non chiede grazia. Non invoca clemenza. Esercita un diritto. E lo fa perché l’ordinamento costituito – nazionale, europeo, internazionale – ha tradito la sua funzione primaria: garantire la giustizia, non la persecuzione; la proporzionalità, non la coercizione fine a se stessa.

L’impossibilità matematica di adempiere non è una scusa, né una strategia. È un dato strutturale, una costante del sistema. E dinanzi a una costante, il diritto positivo non può chiudere gli occhi. Se lo fa, cessa di essere diritto e diventa violenza legalizzata. A quel punto, «ex iniuria ius non oritur» – dal torto non nasce il diritto. Al contrario, «necessitas legem non habet, sed ipsa sibi facit legem»: la necessità non ha legge, ma si dà legge da sé.

Per questo, il silenzio delle istituzioni destinatarie, decorso il termine di sessanta giorni, sarà interpretato secondo la massima «qui tacet consentire videtur» – chi tace acconsente. Non già a una rivendicazione astratta, ma a una constatazione matematica: la moneta non c’è, il debito è odioso, la persecuzione fiscale è un crimine contro l’umanità.

E allora, che sia chiaro: nessuna forza al mondo potrà costringere un popolo a pagare ciò che la moneta non contiene. «Fiat iustitia, pereat mundus»? No. Noi diciamo: «Fiat iustitia, et mundus salvabitur» – sia fatta la giustizia, e il mondo si salverà. Perché una giustizia che uccide il debitore senza mai estinguere il debito non è giustizia: è un ingranaggio che macina vite.

Il Popolo Italiano Autodeterminato ha già costruito le proprie istituzioni sovrane. Ha già emesso la propria moneta di diritto pubblico. Ha già dichiarato la nullità delle cartelle. Non attende riconoscimento: lo notifica. «Ius suum cuique tribuere» – dare a ciascuno il suo. Ma il “suo” non è il debito impossibile. Il “suo” è la libertà di vivere, lavorare, possedere, respirare senza l’incubo di un’esattoria che esige l’inadempibile.

Conclusione ultima, scritta non per i cortigiani del potere, ma per gli uomini e le donne libere:

«Non possumus. Non adimplebimus. Non recognoscimus. Quod ab initio vitiosum est, non tractu temporis convalescit.»

Non possiamo. Non adempiremo. Non riconosciamo. Ciò che è viziato fin dall’inizio non si sana col tempo. Il documento è chiuso. La storia è aperta. Audemus dicere veritatem – osiamo dire la verità.

Sottoscrizione finale

«Per il Popolo Italiano Autodeterminato – nell’unità della sua volontà, nella forza del suo diritto, nella pace della sua autodifesa.»
«Acta sunt. Servanda est iustitia.»

Documento registrato su blockchain sovrana del CLNI – Immutabile e opponibile erga omnes.

Hash SHA-256:

0410c025e5fc0f61ac478beea73595a15bde91f7f8ef9d694cf1ff57660e8bf4

Per il Popolo Italiano Autodeterminato

Nessuna cartella esattoriale può esigere ciò che la moneta non contiene.
L’autodeterminazione non si chiede: si esercita.

Se esiste ancora una mente libera e giusta, che non accetta la distruzione del nostro popolo – così evidente e così proterva – allora quella mente è chiamata ad ascoltarci. Non chiediamo favore: chiediamo giustizia. Non invochiamo pietà: invochiamo il diritto. Chi ha occhi per vedere veda l’impossibilità matematica che grava su ogni cartella esattoriale. Chi ha cuore per sentire ascolti il grido di milioni di cittadini ridotti in schiavitù da un debito che non potranno mai estinguere. Se la giustizia esiste ancora in questo mondo, deve farsi voce. E quella voce siamo noi.

Presidente dell’Esecutivo di Governo del CLNI

S.E. Giuseppe Ciappina
esecutivodi.governo@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo
CLNI
Esecutivo di Governo

Capo di Stato

S.E. Luca Col
capodistato@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo
CLNI
Capo di Stato

Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del CLNI

S.E. Mariano Zancarli
presidenteparlamento@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo
CLNI
Parlamento Nazionale

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

S.E. Fabio Cantelmo
ambasciatore.fc@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo
CLNI
Ambasciata

Presidente Corte Costituzionale

S.E. Matteo Zocco
cortecostituzionale@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo
CLNI
Corte Costituzionale

Segretario Generale di Stato

S.E. Pasqualina Calò
segreteriagenérale@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo di Stato
CLNI
Segreteria di Stato

Governatore del Banco Nazionale Italiano (BNI)

S.E. Patrizia Ghia
banconazionaleitaliano@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo
BNI
Banca Nazionale Italiana Sovrana

Pubblico Ufficiale di Cancelleria del CLNI

S.E. Pasqualina Calò
cancelleria@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Firma e Sigillo
CLNI
Cancelleria di Stato

Sigillo di Stato
Comitato Liberazione Nazionale Italiano – Cancelleria
Protocollo “Istanza Internazionale per la tutela dei diritti umani e l’accertamento dell’impossibilità matematica di adempiere alle cartelle esattoriali”
Roma, 18 aprile 2026

Registrazione blockchain

File registrato: Istanza Internazionale per tutela diritti umani e accertamento

Data/Ora: 07/05/2026 18:03:01

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Message: Istanza Internazionale per tutela diritti umani e accertamento

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Comitato Liberazione Nazionale Italiano (CLNI)
Roma, Piazza Colonna 370
comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it
Sito Istituzionale: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Jus cogens Erga omnes Autodeterminazione Cartelle nulle ab initio

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