ATTO DI AUTODETERMINAZIONE E NOTIFICA DI TUTELA GIURISDIZIONALE INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA E DEL MINORE

Atto di Autodeterminazione e Notifica di Tutela Giurisdizionale Internazionale della Famiglia e del Minore – CLNI

Atto di Autodeterminazione e Notifica di Tutela

Famiglia e Minore – Comitato di Liberazione Nazionale Italiano
Guida rapida
TUTELA
FAMIGLIA
&
MINORE

ATTO DI AUTODETERMINAZIONE E NOTIFICA DI TUTELA GIURISDIZIONALE INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA E DEL MINORE

Promosso dal POPOLO ITALIANO AUTODETERMINATO DEL CLNI – COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE ITALIANO
in qualità di soggetto collettivo portatore di interessi diffusi e legittimo rappresentante delle famiglie e dei minori vittime di allontanamenti sistemici non necessari

📍 Roma, Piazza Colonna 370 📧 comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it 🌐 www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

A NOTIFICA DI:

  • Comitato ONU sui Diritti del Bambino (Ginevra)
  • Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo)
  • Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR)
  • Consiglio d’Europa – Commissario per i Diritti Umani
  • Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza
  • Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione (per conoscenza)

Premessa giuridica fondante

Fondamenti
★ Fondamento di diritto internazionale
▼

Il Popolo Italiano Autodeterminato del CLNI, costituito in esercizio del diritto all’autodeterminazione dei popoli riconosciuto dall’Art. 1 dei Patti Internazionali del 1966 e dalla Dichiarazione ONU 2625/1970, agisce come soggetto di diritto internazionale per la tutela dei diritti umani fondamentali.

Secondo il diritto internazionale contemporaneo, «individui e popoli sono soggetti originari anche nel sistema legale internazionale e gli stati sono da considerarsi come entità complesse “derivate”». Il principio di sovranità statale cede al principio di sovranità dell’essere umano e della famiglia umana universale quando sono in gioco diritti fondamentali.

Il CLNI acquisisce pertanto personalità giuridica internazionale funzionale limitatamente alla tutela e rappresentanza delle vittime di violazioni dei diritti umani, sulla base dei seguenti fondamenti:

  1. Jus cogens internazionale: i diritti del minore e della famiglia costituiscono norme di diritto internazionale cogente (super-costituzione) che prevalgono sui diritti degli Stati.
  2. Legittimazione attiva: il diritto internazionale riconosce la possibilità di agire a tutela di diritti collettivi e diffusi, non solo individuali.
  3. Principio di ingerenza pacifica: in materia di diritti umani, il divieto di interferenza negli affari interni (Art. 2, par. 7 Carta ONU) è superato dal principio di ingerenza attiva a tutela della “dimensione umana”.

Sezione 1 – Dichiarazione di Autodeterminazione Tutelare

Dichiarazione
1 Dichiarazione e Costituzione del Registro
▼

Il CLNI, nell’esercizio della propria legittimazione internazionale,

DICHIARA

che le famiglie e i minori italiani soggetti a procedimenti di allontanamento coatto costituiscono un gruppo umano vulnerabile meritevole di protezione collettiva ai sensi del diritto internazionale, in quanto:

  • Subiscono un trattamento sistemico discriminatorio (violazione Art. 2 CRC)
  • Sono privati del diritto all’identità personale e culturale (violazione Art. 8 CRC)
  • Sono esposti a un rischio statisticamente accertato di danni permanenti allo sviluppo psico-fisico (dati QRS 66)

E PERTANTO COSTITUISCE

il Registro delle Famiglie e dei Minori Autodeterminati, quale atto di sovranità popolare finalizzato a:

  1. Certificare l’avvenuta notifica internazionale della situazione di criticità sistemica
  2. Abilitare ciascun nucleo familiare e minore all’accesso diretto agli organi di tutela internazionali
  3. Creare titolo giuridico per azioni collettive (class action internazionale) dinanzi alla Corte EDU e ai Comitati ONU

Sezione 2 – Il Sistema di Tutela Giurisdizionale Internazionale

Strumenti

Il CLNI attiva e mette a disposizione delle famiglie e dei minori il seguente sistema integrato di protezione internazionale, basato su strumenti giuridici vincolanti per l’Italia.

2.1 Ricorso individuale al Comitato ONU sui Diritti del Bambino (III Protocollo CRC)
▼

Base giuridica: Terzo Protocollo Opzionale alla Convenzione ONU sui Diritti del Bambino, ratificato dall’Italia con Legge 199/2015.

Caratteristiche:

  • Consente direttamente a un minore, o a chi agisce nel suo interesse, di presentare denunce al Comitato ONU CRC per violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione.
  • Non è necessaria la rappresentanza legale formale: il minore può agire anche autonomamente se capace di discernimento.
  • Procedura gratuita, senza bisogno di avvocato (sebbene consigliabile).
  • Possibilità di richiedere misure cautelari urgenti (interim measures) per sospendere l’allontanamento in attesa della decisione.

Requisiti di ammissibilità:

  • Esaurimento delle vie di ricorso interne (o dimostrazione della loro inefficacia)
  • Presentazione entro un termine ragionevole
  • Non contemporaneità con altra procedura internazionale
2.2 Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)
▼

Base giuridica: Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Art. 34 (ricorsi individuali).

Vantaggi specifici:

  • Sentenze vincolanti per lo Stato italiano (Art. 46 CEDU)
  • Possibilità di ottenere equa soddisfazione (risarcimento danni)
  • Giurisprudenza consolidata favorevole in materia di allontanamenti (oltre 65 condanne Italia 2024-2025)

Profili di violazione azionabili:

  • Art. 8 CEDU: violazione del diritto alla vita familiare
  • Art. 6 CEDU: violazione del diritto a un processo equo (mancata audizione minore)
  • Art. 13 CEDU: violazione del diritto a un ricorso effettivo
  • Art. 1 Protocollo 1: violazione del diritto di proprietà (costi ingiustificati a carico delle famiglie)

Procedura:

  • Termine: 4 mesi dalla decisione interna definitiva
  • Possibile richiedere misure provvisorie (Art. 39 Regolamento Corte)
2.3 Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche
▼

Base giuridica: Art. 13 del III Protocollo CRC.

Caratteristiche:

  • Attivabile quando vi sono “indicazioni fondate di violazioni gravi o sistematiche” dei diritti dei minori
  • Non richiede l’identificazione di singole vittime
  • Il Comitato può svolgere indagini, anche con visite in loco (previo consenso dello Stato)

Vantaggio strategico: consente di denunciare il carattere strutturale del fenomeno degli allontanamenti non necessari, utilizzando i dati ufficiali del QRS 66 come prova della sistematicità.

2.4 Reclami collettivi (sistema europeo)
▼

Base giuridica: Protocollo Aggiuntivo alla Carta Sociale Europea che istituisce un sistema di reclami collettivi.

Legittimazione: le ONG dotate di status consultivo presso il Consiglio d’Europa possono presentare reclami per violazioni dei diritti sociali (inclusi quelli dei minori e delle famiglie).

Sezione 3 – Procedura operativa per le famiglie e i minori

Operativa

Il CLNI istituisce lo Sportello di Tutela Internazionale della Famiglia e del Minore, con le seguenti funzioni:

3.1 Fasi dell’assistenza
▼

FASE 1 – Iscrizione al Registro delle Famiglie Autodeterminate

  • Compilazione scheda anagrafica e raccolta documentazione del procedimento di allontanamento
  • Rilascio di attestato di iscrizione con valore di notifica formale

FASE 2 – Esaurimento delle vie interne accelerate

  • Assistenza nella redazione di istanze al Tribunale per i Minorenni per:
    • Audizione obbligatoria del minore (ex Art. 12 CRC)
    • Revisione straordinaria del progetto quadro (ex Art. 25 CRC)
    • Richiesta di revoca dell’allontanamento se non necessario
  • Diffida ai servizi sociali per inadempimento
  • Istanza al Presidente del Tribunale per la fissazione di udienza urgente

FASE 3 – Certificazione di inefficacia dei rimedi interni

  • Decorsi 60 giorni senza provvedimento o in caso di rigetto, il CLNI certifica l’inefficacia dei rimedi interni
  • Tale certificazione costituisce titolo per l’accesso diretto agli organi internazionali

FASE 4 – Attivazione della tutela internazionale

  • Predisposizione del ricorso/denuncia in base allo strumento prescelto
  • Traduzione nei documenti ufficiali (inglese/francese per CEDU, lingue ONU per Comitati)
  • Invio telematico o cartaceo con richiesta di misure cautelari

FASE 5 – Monitoraggio e follow-up

  • Verifica dell’adozione di misure provvisorie
  • Comunicazione con l’organo internazionale
  • Diffusione della decisione e richiesta di esecuzione
3.2 Facoltà specifiche per il minore
▼

Il minore, anche non accompagnato da genitori o rappresentanti legali, ha diritto di:

  • Presentare direttamente comunicazioni al Comitato ONU CRC
  • Richiedere l’audizione in ogni fase del procedimento
  • Nominare un proprio rappresentante (anche il CLNI può essere designato)
  • Opporsi al conflitto di interessi con i genitori

Sezione 4 – Atto di Notifica Internazionale Formale

Notifica
4 Notifica e richieste
▼

Il CLNI, in qualità di soggetto collettivo legittimato,

NOTIFICA

ai seguenti organi internazionali l’esistenza di una violazione sistemica e strutturale dei diritti dei minori e delle famiglie in Italia, documentata dai dati ufficiali del Ministero del Lavoro (Quaderno QRS 66):

Organo Strumento attivabile Effetto Termini
Comitato ONU CRC III Protocollo – Comunicazione individuale Decisione (non vincolante ma autorevole) Esaurimento vie interne
Comitato ONU CRC III Protocollo – Procedura d’inchiesta Rapporto pubblico con raccomandazioni Non richiede vittime identificate
Corte EDU Ricorso individuale ex Art. 34 CEDU Sentenza vincolante con risarcimento 4 mesi da decisione interna
Comitato Diritti Umani ONU I Protocollo Patto diritti civili/politici Decisione (Views) Esaurimento vie interne
Commissario Diritti Umani Consiglio d’Europa Mandato istituzionale Rapporti, visite, raccomandazioni Senza formalità
Garante Nazionale Infanzia Legge 112/2011 Segnalazione, intervento nei procedimenti Diretto

E PERTANTO CHIEDE

  1. La presa d’atto della presente notifica e l’iscrizione del CLNI nel registro dei soggetti legittimati a presentare comunicazioni e reclami.
  2. L’attivazione, per quanto di competenza, delle procedure di monitoraggio e verifica sulla situazione italiana.
  3. La comunicazione al CLNI delle iniziative intraprese e delle eventuali richieste di informazioni supplementari.

DICHIARA

che il presente atto costituisce notifica formale ai sensi del diritto internazionale e che, decorsi 90 giorni senza che lo Stato italiano abbia posto rimedio alle violazioni denunciate, il CLNI procederà con la presentazione di:

  • Ricorsi collettivi alla Corte EDU per violazione dell’Art. 8 CEDU
  • Comunicazioni individuali seriali al Comitato ONU CRC
  • Richiesta di procedura d’inchiesta al Comitato ONU CRC per violazioni sistematiche

Sezione 5 – Allegati costitutivi del fascicolo

Allegati
5 Elenco allegati
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Costituiscono parte integrante della presente notifica:

  1. ALLEGATO A – Quaderno della Ricerca Sociale n. 66 (Ministero Lavoro, 2025) – dati ufficiali
  2. ALLEGATO B – Relazione del Garante Nazionale Infanzia 2024
  3. ALLEGATO C – Raccolta della giurisprudenza CEDU su Italia e minori (2020-2025)
  4. ALLEGATO D – Osservazioni conclusive Comitato ONU CRC su Italia 2023
  5. ALLEGATO E – Atto costitutivo del CLNI e delibera di istituzione del Registro Famiglie Autodeterminate
  6. ALLEGATO F – Modulo di adesione e delega per le famiglie e i minori
  7. ALLEGATO G – Vademecum operativo per l’accesso alla tutela internazionale

Sezione 6 – Imposizione di un Fondo Europeo a sostegno delle famiglie

FAMILY SHIELD
Il Popolo Italiano Autodeterminato del CLNI, nel legittimo esercizio del diritto all’autodeterminazione dei popoli e della sovranità familiare riconosciuta dal diritto internazionale,
IMPONE alla Commissione Europea l’istituzione di un Fondo Europeo Straordinario per la Tutela delle Famiglie e dei Minori Soggetti a Procedimenti di Allontanamento Coatto.
6.1 Base giuridica e competenza dell’Unione Europea
▼
Base giuridica Contenuto Applicazione
Art. 3 TUE L’Unione promuove la protezione dei diritti del minore Obiettivo generale vincolante
Art. 6 TUE Carta dei Diritti Fondamentali – Art. 24 (diritti del minore), Art. 33 (protezione della famiglia) Valore giuridico vincolante pari ai Trattati
Art. 4 TFUE Competenza concorrente in materia di protezione sociale L’UE può legiferare e finanziare
Art. 19 TFUE Lotta alle discriminazioni Applicabile alle discriminazioni sistemiche contro le famiglie numerose o vulnerabili
Art. 168 TFUE Salute pubblica Copre il danno psichico da istituzionalizzazione

La competenza dell’Unione Europea è radicata nei Trattati. La Corte di Giustizia UE ha ripetutamente affermato che il diritto alla vita familiare e alla parità di trattamento sono principi fondamentali dell’Unione, e che gli Stati membri non possono discriminare nell’accesso alle prestazioni familiari.

6.2 Natura e caratteristiche del Fondo
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Denominazione: Fondo Europeo “FAMILY SHIELD” (FAmily protection through Legal International Yielding of Support for Households in Institutionalization Emergencies and Legal Defence)

Dotazione finanziaria richiesta: 500 milioni di euro annui per il periodo 2027-2032

Finalità prioritarie:

  1. Sostegno diretto alle famiglie vittime di procedimenti di allontanamento non necessari o sproporzionati
  2. Copertura delle spese legali per ricorsi internazionali dinanzi a Corte EDU e Comitati ONU
  3. Assistenza psicologica e sociale ai minori e alle famiglie durante e dopo i procedimenti
  4. Formazione obbligatoria di magistrati, avvocati e operatori sociali sul diritto internazionale dei minori
  5. Indennizzo forfettario per i danni esistenziali subiti nei casi di allontanamento ingiustificato accertato
6.3 Legittimazione attiva dei soggetti protetti
▼

Il CLNI certifica che rientrano nella nozione di “Famiglie Protette dal Diritto Internazionale” i seguenti soggetti:

Categoria Requisito Protezione internazionale invocabile
Minori in comunità Oltre 6 mesi senza revisione del progetto quadro Art. 25 CRC, Art. 8 CEDU
Famiglie con allontanamento in corso Mancata audizione del minore Art. 12 CRC, sentenza M.P. v. Greece
Famiglie già separate Allontanamento superiore a 2 anni senza giustificazione Art. 8 CEDU, giurisprudenza consolidata
Minori neomaggiorenni Usciti dalle comunità senza supporto Art. 20 CRC, raccomandazioni ONU

Tali soggetti hanno diritto di accesso prioritario al Fondo in quanto titolari di diritti umani fondamentali che prevalgono sulle competenze statali.

6.4 Modalità operative del Fondo
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Gestione: Diretta da parte della Commissione Europea (DG JUST – Direzione Generale Giustizia e Consumatori)

Accesso:

  1. Iscrizione al Registro delle Famiglie Autodeterminate del CLNI
  2. Certificazione CLNI dello status di “Famiglia protetta dal diritto internazionale”
  3. Presentazione alla Commissione della domanda di accesso al Fondo
  4. Erogazione delle prestazioni entro 30 giorni

Prestazioni erogabili:

Tipologia di prestazione Importo massimo Beneficiario
Assistenza legale per ricorso internazionale 10.000 € Famiglia/minore
Sostegno psicologico familiare 5.000 €/anno Nucleo familiare
Contributo per il mantenimento durante il procedimento 800 €/mese Famiglia affidataria o d’origine
Formazione obbligatoria per operatori Finanziamento diretto Enti formativi accreditati
Risarcimento forfettario per violazione accertata 20.000 € Minore vittima
6.5 Obbligo della Commissione Europea e responsabilità
▼

La Commissione Europea è obbligata a:

  1. Garantire il rispetto dell’Art. 2 TUE (valori dell’Unione: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, diritti umani)
  2. Attivare i meccanismi di condizionalità previsti dal Regolamento (UE) 2020/2092 per sospendere i fondi agli Stati che violano lo Stato di diritto in materia di tutela dei minori
  3. Istituire il Fondo richiesto entro il 31 dicembre 2026

In caso di inerzia della Commissione, il CLNI promuoverà:

  • Ricorso per carenza dinanzi alla Corte di Giustizia UE (Art. 265 TFUE) contro la Commissione per mancata attivazione
  • Denuncia alla Commissione Petizioni del Parlamento Europeo
  • Azione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione per danni derivanti dalla mancata protezione dei diritti fondamentali
6.6 Precedenti e compatibilità con il diritto UE
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Il Fondo richiesto è pienamente compatibile con l’ordinamento europeo e trova precedenti in strumenti già esistenti:

Strumento esistente Analogia
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF) Prevede contributi forfettari (10.000 € a persona) per i trasferimenti di richiedenti asilo
Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Finanzia interventi per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà minorile
Programma CERV (Cittadinanza, Uguaglianza, Diritti e Valori) Finanzia progetti per la protezione dei diritti dei minori
Recovery and Resilience Facility (PNRR) Include misure per il potenziamento dei servizi sociali territoriali

Novità del Fondo FAMILY SHIELD:

  • Accesso diretto delle famiglie (non mediato dagli Stati)
  • Copertura delle spese legali internazionali
  • Riconoscimento della legittimazione del CLNI come soggetto rappresentativo
  • Meccanismo di indennizzo rapido per violazioni accertate
6.7 Testo della disposizione impositiva
▼

Il CLNI, in esercizio della propria sovranità funzionale,

IMPONE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

l’inserimento nel prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (2028-2034) della seguente disposizione:

“Articolo [X] – Fondo europeo per la protezione delle famiglie e dei minori vittime di allontanamenti sistemici

  1. È istituito il Fondo europeo ‘FAMILY SHIELD’ con una dotazione di 500 milioni di euro annui a prezzi 2026.
  2. Il Fondo è destinato a sostenere direttamente le famiglie e i minori che siano o siano stati soggetti a procedimenti di allontanamento dalla famiglia d’origine in violazione degli standard internazionali di tutela dei diritti del minore.
  3. Hanno accesso al Fondo i soggetti individuati come ‘Famiglie Protette dal Diritto Internazionale’ da organismi di rappresentanza collettiva legittimati secondo il diritto internazionale.
  4. Le prestazioni di cui all’Articolo [X] sono erogate direttamente ai beneficiari dalla Commissione, previa certificazione dello status di protezione internazionale.
  5. La Commissione adotta entro il 31 dicembre 2026 le necessarie disposizioni attuative.”
6.8 Notifica alla Commissione Europea
▼

Il presente atto costituisce notifica formale alla Commissione Europea della richiesta di istituzione del Fondo FAMILY SHIELD.

La Commissione Europea è tenuta a:

  1. Accusare ricevuta della presente notifica entro 15 giorni
  2. Avviare l’istruttoria per la valutazione della richiesta entro 60 giorni
  3. Comunicare al CLNI le determinazioni assunte entro 90 giorni
  4. In caso di accoglimento, procedere all’istituzione del Fondo secondo il cronoprogramma indicato
  5. In caso di rigetto, motivare analiticamente le ragioni ostative

Decorsi i termini senza provvedimento o in caso di rigetto ingiustificato, il CLNI attiverà le procedure giurisdizionali di cui al punto 6.5.

Disposizioni finali

Chiusura
★ Disposizioni finali e sedi
▼

La presente aggiunta costituisce parte integrante e sostanziale dell’“Atto di Autodeterminazione e Notifica di Tutela Giurisdizionale Internazionale della Famiglia e del Minore” del 3 marzo 2026.

Prevale, in caso di contrasto, la versione in lingua italiana per i rapporti con le autorità italiane, e la versione in lingua inglese per i rapporti con le istituzioni europee e internazionali.

IL POPOLO ITALIANO AUTODETERMINATO DEL CLNI ESIGE DALL’EUROPA LA TUTELA CONCRETA DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI, NON SOLO DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO.

Il presente atto è redatto in lingua italiana, inglese e francese (le versioni in lingue estere prevalgono per le comunicazioni internazionali).

Sede legale del CLNI per tutte le comunicazioni relative:

  • Sede Nazionale Provvisoria: Via Ludovico Bellardi n.11/10 – 10146 Torino TO
  • Sede Istituzionale di Governo: Roma 00187, Piazza Colonna 370
  • PEC: comitatoliberazionenazionaleitaliano@pec.it
  • Email: cancelleria@comitatoliberazionenazionaleitaliano.org
  • Sito: www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Le famiglie e i minori che intendono avvalersi della tutela giurisdizionale internazionale promossa dal CLNI possono iscriversi al Registro attraverso il sito o contattando lo Sportello all’indirizzo PEC sopra indicato.

IL POPOLO ITALIANO AUTODETERMINATO NON SI FERMA. LA TUTELA DEI BAMBINI È UN DIRITTO ESIGIBILE, NON UNA CONCESSIONE.

Appendice Tecnica – Guida rapida all’azione

Pratica

👨‍👩‍👧 Per la famiglia

  1. Raccogliere tutta la documentazione del procedimento (decreti, relazioni servizi sociali, eventuali ricorsi)
  2. Contattare lo Sportello CLNI per la valutazione preliminare
  3. Firmare la delega e l’iscrizione al Registro
  4. Attivare la procedura di esaurimento vie interne accelerata (con assistenza)
  5. Ricevere la certificazione di inefficacia e il ricorso internazionale predisposto

🧒 Per il minore (anche senza genitori)

  1. Il minore può contattare direttamente lo Sportello CLNI
  2. Lo Sportello verifica la capacità di discernimento
  3. Il minore può firmare autonomamente la richiesta di tutela
  4. Attivazione della procedura di audizione obbligatoria dinanzi al Tribunale
  5. Presentazione di comunicazione individuale al Comitato ONU CRC anche in assenza di rappresentanza genitoriale

⏱ Tempistica media stimata

  • Esaurimento vie interne accelerate: 30-60 giorni
  • Presentazione ricorso internazionale: 7 giorni
  • Decisione su misure cautelari: 15-30 giorni
  • Decisione di merito: 6-24 mesi (a seconda dell’organo)

Il presente atto è conforme al diritto internazionale dei diritti umani, alla Convenzione ONU sui Diritti del Bambino e alla giurisprudenza consolidata degli organi di controllo. Ogni sua disposizione deve essere interpretata in conformità al principio dell’interesse superiore del minore (Art. 3 CRC).

Firme e Sigilli

Autenticazione

Firmato digitalmente – Torino, 3 marzo 2026

Presidente dell’Esecutivo di Governo del CLNI
S.E. Giuseppe Ciappina
ESECUTIVO
DI GOVERNO
Capo di Stato
S.E. Luca Col
CAPO
DI STATO
Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del CLNI
S.E. Mariano Zancarli
PARLAMENTO
CLNI
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
S.E. Fabio Cantelmo
AMBASCIATA
PERMANENTE
Presidente Corte Costituzionale
S.E. Matteo Zocco
CORTE
COSTITUZIONALE
Segretario Generale di Stato
S.E. Pasqualina Calò
SEGRETARIO
DI STATO
Governatore del Banco Nazionale Italiano (BNI)
S.E. Patrizia Ghia
BANCO
NAZIONALE
Pubblico Ufficiale di Cancelleria del CLNI
S.E. Pasqualina Calò
CANCELLERIA
DI STATO

Comitato Liberazione Nazionale Italiano – Cancelleria

Protocollo “Atto di autodeterminazione e notifica tutela famiglia e minore”

Torino, 03 marzo 2026

www.comitatoliberazionenazionaleitaliano.org

Atto di Registrazione di File e Notifica su Supporto Digitale

Blockchain

⛓️ Registrazione su Blockchain

Notaio: S.E. Pasquale Milella

Data e Ora: 20/04/2026, ore 18:15:23

Il sottoscritto Notaio attesta che in data e ora sopra indicate è stato registrato su supporto digitale (rete blockchain) il seguente contenuto:

Titolo del file: “Atto di autodeterminazione e notifica tutela famiglia e minore”

Impronta crittografica (SHA-256):
fde5cdc9bdd62b9053e987eaeba810b1df6bc4a247f473039929c681be0a5979
Mittente (FROM)
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
Destinatario (TO)
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T
Importo registrato
0.01 ZECCHINO
Commissione (Fee)
0.05 ZECCHINO

La registrazione costituisce evidenza digitale opponibile ai sensi delle normative vigenti in materia di documentazione informatica, fatti salvi gli ulteriori accertamenti di legge circa il contenuto e la titolarità.

Venezia, 20 aprile 2026

S.E. Pasquale Milella – Notaio

Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI) – Atto di Autodeterminazione e Notifica di Tutela della Famiglia e del Minore

Documento trasformato in formato HTML interattivo – Contenuti riprodotti fedelmente dall’atto originale del 3 marzo 2026.

Il CLNI istituisce lo Sportello di Tutela Internazionale della Famiglia e del Minore

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