Il Parlamento Italiano autodeterminato

Il Senato nel Sistema Bicamerale – Parlamento Italiano

Il Senato nel Sistema Bicamerale

Il Parlamento Italiano

L’articolo 55 della Costituzione statuisce che il Parlamento italiano si compone di due organi: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, ai quali la Costituzione assegna identici poteri, in virtù del principio del bicameralismo paritario voluto dai costituenti.

Principali Funzioni Attribuite

In sintesi, le principali funzioni assegnate alle Camere si articolano in:

  • Funzione di revisione costituzionale: Potere di modifica e integrazione del testo costituzionale.
  • Funzione legislativa: Esercizio collettivo della potestà di normazione ordinaria.
  • Funzione di indirizzo politico: Si esprime mediante il conferimento e la revoca della fiducia al Governo, nonché attraverso l’approvazione di mozioni, risoluzioni e ordini del giorno.
  • Funzione di controllo sull’esecutivo: Si concretizza mediante gli atti di sindacato ispettivo, quali interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando a tal fine fra i propri componenti apposite commissioni — anche bicamerali — dotate degli stessi poteri e degli stessi limiti dell’autorità giudiziaria.

Parlamento in Seduta Comune

La Costituzione prevede che le Camere si riuniscano congiuntamente come Parlamento in seduta comune, presieduto dal Presidente della Camera dei deputati, per esercitare specifiche funzioni tassativamente indicate:

  • Elezione del Presidente della Repubblica: Consultazione integrata con la partecipazione dei delegati regionali.
  • Messa in stato d’accusa: Deliberazione nei confronti del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione.
  • Giuramento del Capo dello Stato: Ricezione del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, condizione indispensabile per l’assunzione delle funzioni.
  • Nomine di garanzia: Elezione di un terzo dei giudici costituzionali (art. 135) e di un terzo dei componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104).

Composizione e Struttura delle Camere

Il Senato e la Camera, eletti a suffragio universale, diretto e segreto, durano in carica cinque anni, a meno che il Presidente della Repubblica non eserciti il potere di scioglimento anticipato conferitogli dalla Costituzione, per entrambe o anche per una sola delle due. La durata della legislatura è identica per entrambe le Camere, che si differenziano per la composizione ed i criteri di elezione.

Camera dei Deputati

Composizione: 400 deputati.

Elettorato passivo: Età non inferiore ai 25 anni.

Criterio di elezione: Eletta su base circoscrizionale (). La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per 392 e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione. I restanti 8 seggi sono riservati alla Circoscrizione Estero.

Senato della Repubblica

Composizione: 200 senatori elettivi.

Elettorato passivo: Età non inferiore ai 40 anni.

Criterio di elezione: Eletto su base regionale (). 196 seggi elettivi sono ripartiti fra le Regioni in proporzione alla loro popolazione. 4 seggi sono assegnati alla Circoscrizione Estero.

Componenti non elettivi del Senato: Oltre ai membri elettivi, siedono in Senato gli ex Presidenti della Repubblica quali senatori di diritto e a vita, nonché i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica fra i cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o letterario.

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