Dichiarazione di Illegittimità degli Atti del Parlamento Europeo

Dichiarazione di Illegittimità degli Atti del Parlamento Europeo — Costituzione Internazionale della Biosovranità

Costituzione Internazionale della Biosovranità e della Dignità Umana

Dichiarazione di Illegittimità degli Atti del Parlamento Europeo

Trattato Multilaterale Quadro per la tutela dell’integrità biologica, della libertà scientifica e della sovranità genetica dell’umanità. Dichiarazione di illegittimità degli atti del Parlamento Europeo in materia di NGT/TEA, affermazione della sovranità biologica, istituzione di un nuovo ordine giuridico globale e denuncia alla Corte Penale Internazionale.

Prot. A.A.S.S. / CLNI / DSF-2026 20 giugno 2026 Stato Veneto in Autodeterminazione Comitato di Liberazione Nazionale Italiano Corte Penale Internazionale

PROEMIOIncipit Costituzionale

Costituzione Internazionale della Biosovranità e della Dignità Umana

«Ubi ius incipit, libertas viget. Ubi vita est, ibi dignitas. Ubi dignitas violatur, ibi crimen contra humanitatem nascitur.» Dove il diritto ha inizio, la libertà fiorisce. Dove c’è vita, ivi è la dignità. Dove la dignità è violata, ivi nasce il crimine contro l’umanità.

Praefatio — Dichiarazione Solenne dei Popoli

«Ad astra per aspera, ad libertatem per veritatem.» Alle stelle attraverso le difficoltà, alla libertà attraverso la verità.
«Audaces fortuna iuvat, sed sapientes veritas liberat.» La fortuna aiuta gli audaci, ma la verità libera i saggi.
«Vox populi, vox Dei; voluntas populi, suprema lex.» La voce del popolo è voce di Dio; la volontà del popolo è legge suprema.
«Non sibi, sed omnibus. Non potentiae, sed vitae.» Non per sé, ma per tutti. Non per il potere, ma per la vita.

Sententia Constitutionalis

«Quod in actis non est, in mundo non est. Quod in conscientia non est, in iure non est. Quod in consensu populi non est, legitimum non est.» Ciò che non è negli atti, non è nel mondo. Ciò che non è nella coscienza, non è nel diritto. Ciò che non è nel consenso del popolo, non è legittimo.

Proclamatio Populorum

«In nomine vitae, in nomine dignitatis, in nomine futuri, nos, Populi liberi et sui iuris, hanc Constitutionem Summae Biologicae Vitae Potestatis proclamamus. Nulli cedere, nulli servire, nulli oboedire nisi veritati et iustitiae.» In nome della vita, in nome della dignità, in nome del futuro, noi, Popoli liberi e padroni di sé, proclamiamo questa Costituzione della Biosovranità. A nessuno cedere, a nessuno servire, a nessuno obbedire se non alla verità e alla giustizia.

Ius Cogens et Erga Omnes

«Ius est ars boni et aequi. Quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet. Vita humana, etiam in minimis suis partibus, sacra et inviolabilis est. Corpus humanum merx non est. Humanum genoma privatum non est. Natura dominanda non est, sed custodienda.» Il diritto è l’arte del buono e dell’equo. Ciò che tocca tutti deve essere approvato da tutti. La vita umana, anche nelle sue più piccole parti, è sacra e inviolabile. Il corpo umano non è merce. Il genoma umano non è privato. La natura non va dominata, ma custodita.

Monitum Generationibus Futuris

«Cavete vobis, generationes futurae! In hac Constitutione omnes spes vestrae conditae sunt. Eam servate, defendite, et si necesse fuerit, sanguine et anima vestra protebite. Nam qui Summam Biologicae Vitae Potestatem violat, humanitatem ipsam negat.» Guardatevi, generazioni future! In questa Costituzione sono riposte tutte le vostre speranze. Custoditela, difendetela e, se necessario, proteggitela con il sangue e con l’anima. Perché colui che viola la biosovranità, nega l’umanità stessa.

Clausula Finalis et Invocatio

«Fiat iustitia, ruant caeli. Fiat Summa Biologicae Vitae Potestas, floreat humanitas. Veritas vos liberabit. Vita vos custodiet. Dignitas vos aeternabit.» Avvenga la giustizia, anche se crollassero i cieli. Avvenga la biosovranità, fiorisca l’umanità. La verità vi libererà. La vita vi custodirà. La dignità vi eternerà.
«Hoc pactum aeternum inter populos et futura saecula. Et in saecula saeculorum. Amen.» Questo patto eterno tra i popoli e i secoli futuri. E nei secoli dei secoli. Amen.

PREAMBOLOPreambolo Costituzionale

Noi, Popoli e Stati firmatari

Noi, Popoli e Stati firmatari,

  • consapevoli che ogni ordinamento politico trae legittimità unicamente dal riconoscimento della dignità intrinseca dell’essere umano;
  • affermando che la persona umana non è un mezzo, né un oggetto di gestione amministrativa, economica o tecnologica, ma il fine ultimo di ogni istituzione;
  • riconoscendo che la salute, l’integrità biologica, genetica e mentale costituiscono diritti fondamentali, indivisibili e interdipendenti;
  • riaffermando i principi della Carta delle Nazioni Unite, dei Patti Internazionali sui Diritti Umani del 1966, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, della Convenzione di Oviedo, della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, della Convenzione di Aarhus e della Dichiarazione UNESCO sulla Bioetica;
  • considerando che lo sviluppo delle biotecnologie, della genomica, dei sistemi digitali e dell’intelligenza artificiale introduce nuove forme di vulnerabilità dell’essere umano;
  • riconoscendo che i dati biologici e sanitari costituiscono estensione diretta della personalità umana;
  • affermando che la trasparenza scientifica, il controllo democratico e la responsabilità istituzionale sono condizioni essenziali della legittimità delle politiche sanitarie;
  • dichiarando che nessuna emergenza può giustificare la sospensione illimitata dei diritti fondamentali;

proclamiamo la presente Costituzione Internazionale della Biosovranità come fondamento dell’ordine giuridico sanitario globale, consapevoli che:

  • la conoscenza è patrimonio dell’umanità e non strumento di dominio;
  • la salute è diritto universale e non privilegio;
  • il corpo e la mente umana non possono mai essere ridotti a oggetto di appropriazione, mercificazione o brevetto;
  • il progresso scientifico è legittimo solo se accompagnato da trasparenza, responsabilità e consenso;
  • le generazioni future hanno diritto a ricevere un patrimonio genetico e biologico integro e non compromesso da scelte irresponsabili del presente.

Da questa consapevolezza nasce il presente patto solenne tra i Popoli: una Costituzione internazionale che eleva la biosovranità, la dignità umana e la verità scientifica a fondamento dell’ordine giuridico globale, impegnando le generazioni presenti e future alla custodia della vita come valore supremo e non negoziabile.

PARTE IPrincipi Fondativi dell’Ordine della Biosovranità

Articoli 1 – 7

Art. 1 — Centralità della Persona Umana

1. La persona umana è il soggetto sovrano primario e assoluto dell’ordine costituzionale della biosovranità. Ogni attività sanitaria, scientifica, economica o tecnologica deve essere subordinata al rispetto della dignità umana e dell’integrità biologica. 2. Nessun interesse economico, industriale, politico o tecnologico può prevalere sulla dignità umana e sulla sicurezza biologica della popolazione. 3. Ogni ordinamento politico trae legittimità unicamente dal riconoscimento della dignità intrinseca dell’essere umano. 4. La persona umana non può essere ridotta a mezzo, oggetto di gestione amministrativa, variabile economica o dato da elaborare. 5. La protezione della persona umana prevale su ogni altra considerazione, inclusi gli interessi commerciali, industriali e finanziari.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • Ogni atto che riduce la persona umana a oggetto o strumento è nullo e privo di efficacia giuridica.
  • Chiunque, in posizione di autorità, promuova o attui politiche che violino la centralità della persona umana è responsabile penalmente, civilmente e amministrativamente.
  • Le vittime di tali violazioni hanno diritto a pieno risarcimento e riabilitazione.

Art. 2 — Biosovranità Individuale Inalienabile

1. Ogni individuo è titolare originario, assoluto e permanente della propria identità biologica, genetica, neurologica e digitale. 2. Tale titolarità è: inalienabile (non può essere ceduta, trasferita o rinunciata in via preventiva o generale); imprescrittibile (non si estingue per decorso del tempo); non trasferibile (non può essere oggetto di contratti, concessioni o licenze a terzi); irrinunciabile (nessuna forma di consenso può escluderne l’esercizio futuro). 3. Il corpo umano, le sue parti, i suoi tessuti, i suoi organi, le sue cellule, il suo genoma e i suoi dati genetici e biologici non possono essere considerati merce ordinaria, non possono essere oggetto di proprietà esclusiva di enti pubblici o privati e non possono essere brevettati. 4. Ogni individuo è titolare dei propri dati biologici, con diritto di: accesso completo e in tempo reale; portabilità dei dati verso qualsiasi soggetto autorizzato; revoca del consenso in qualsiasi momento; controllo degli utilizzi e delle finalità; tracciabilità totale di ogni accesso e utilizzo; cancellazione permanente dei dati (diritto all’oblio biologico). 5. I dati biologici e genetici di ogni individuo sono considerati estensione della sua personalità e della sua sovranità individuale.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • La violazione della biosovranità individuale costituisce illecito civile con risarcimento danni, anche non patrimoniali.
  • La commercializzazione non autorizzata di dati biologici e genetici comporta sanzioni pecuniarie pari al 100% del fatturato dell’impresa responsabile.
  • I brevetti che rivendicano diritti su geni umani, sequenze genetiche, cellule umane o tessuti umani sono nulli e non riconosciuti.
  • Le imprese che violano i diritti di biosovranità sono escluse da finanziamenti pubblici e da programmi di cooperazione internazionale.
  • I funzionari pubblici e i dirigenti aziendali che favoriscono la commercializzazione illecita di dati biologici rispondono personalmente e sono soggetti a interdizione perpetua.

Art. 3 — Integrità Biologica Assoluta

1. L’integrità biologica della persona è inviolabile in tutte le sue dimensioni: fisica, genetica, cellulare, tessutale, organica, sistemica e funzionale. 2. Ogni intervento sul corpo umano deve rispettare cumulativamente: consenso libero, informato, esplicito, specifico e sempre revocabile; necessità clinica dimostrata con evidenze scientifiche verificate; proporzionalità dell’intervento rispetto ai rischi e ai benefici; valutazione indipendente dei rischi condotta da soggetti terzi senza conflitti di interesse; monitoraggio continuo degli effetti con pubblicazione periodica dei risultati. 3. È vietata ogni forma di discriminazione basata su: genetica e profilo genomico; stato di salute presente, passato o futuro; dati biometrici e biomarkerati; decisioni sanitarie personali; predisposizione a malattie o condizioni; etnia, razza o origini biologiche. 4. La modificazione della linea germinale umana, le manipolazioni genetiche che alterano l’identità della specie umana, le modificazioni genetiche ereditabili e qualsiasi intervento di ingegneria genetica sull’embrione umano sono assolutamente vietati e costituiscono crimini contro l’umanità. 5. Il genoma umano, in quanto patrimonio comune dell’umanità, non può essere modificato, manipolato o alterato se non per finalità terapeutiche strettamente necessarie e con consenso esplicito, e in nessun caso in modo ereditabile.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • La violazione dell’integrità biologica costituisce crimine internazionale punibile con pene detentive fino a 30 anni.
  • Le modificazioni genetiche illegali comportano la responsabilità penale degli scienziati, dei finanziatori e delle autorità che le hanno autorizzate.
  • Le vittime di violazioni genetiche hanno diritto a risarcimenti illimitati per i danni subiti e per quelli trasmissibili alle generazioni future.
  • I prodotti derivanti da manipolazioni genetiche illegali sono sequestrati e distrutti.
  • Le istituzioni che hanno autorizzato violazioni dell’integrità biologica sono poste sotto amministrazione straordinaria internazionale.

Art. 4 — Prevalenza della Dignità Umana

1. Nessun interesse economico, industriale, politico o tecnologico può prevalere sulla dignità umana e sulla sicurezza biologica della popolazione. 2. La dignità umana è intangibile e inviolabile anche in condizioni di emergenza sanitaria, bellica o di qualsiasi altra natura. 3. La tutela della vita e dell’integrità biologica prevale su ogni considerazione economica, organizzativa, produttiva o finanziaria. 4. La dignità umana costituisce limite insuperabile a ogni esercizio di potere, pubblico o privato. 5. Ogni istituzione, pubblica o privata, che violi la dignità umana decade automaticamente dalla propria legittimità e i suoi atti sono nulli.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • La violazione della dignità umana costituisce illecito grave con risarcimento danni, anche punitivi.
  • Le istituzioni che violano sistematicamente la dignità umana sono soggette a sanzioni internazionali e a procedimenti di decadenza.
  • I responsabili di violazioni della dignità umana sono personalmente e solidalmente responsabili.
  • La violazione della dignità umana in ambito sanitario costituisce causa di nullità degli atti e di risarcimento ai pazienti.

Art. 5 — Principio di Precauzione Biologica

1. In presenza di incertezza scientifica significativa riguardo a rischi gravi o irreversibili per la salute umana, la biodiversità o l’ambiente, le autorità adottano misure preventive proporzionate, temporanee e verificabili. 2. In assenza di evidenza sufficiente sulla sicurezza di una tecnologia, pratica o prodotto, si applica il principio di precauzione e la tecnologia non può essere introdotta. 3. L’onere della prova della sicurezza incombe su chi propone l’introduzione di nuove tecnologie, pratiche o prodotti. 4. Le misure precauzionali devono essere: proporzionate al rischio accertato; temporanee e soggette a revisione periodica; verificabili con criteri oggettivi e trasparenti; reversibili qualora il rischio non si manifesti. 5. Il principio di precauzione si applica con particolare rigore a: organismi geneticamente modificati; nuove tecniche genomiche (NGT/TEA); neurotecnologie e interfacce cervello-macchina; modificazioni genetiche ereditarie; tecnologie di intelligenza artificiale in ambito sanitario.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • L’introduzione di tecnologie senza aver rispettato il principio di precauzione comporta responsabilità penale e civile degli autori.
  • I danni derivanti da violazioni del principio di precauzione sono risarcibili anche se non immediatamente evidenti.
  • Le autorità che hanno autorizzato tecnologie senza rispettare il principio di precauzione sono responsabili dei danni causati.
  • Le tecnologie introdotte in violazione del principio di precauzione sono immediatamente ritirate.

Art. 6 — Trasparenza come Legittimità

1. Ogni decisione sanitaria collettiva è legittima solo se: verificabile da soggetti indipendenti; documentata in modo completo e accessibile; accessibile a tutti i cittadini senza barriere tecniche o economiche; scientificamente replicabile secondo metodologie riconosciute. 2. L’informazione sanitaria deve essere: completa, includendo rischi, benefici e incertezze; verificabile da fonti indipendenti; priva di conflitti occulti di interesse; basata su evidenze scientifiche aggiornate; comprensibile al pubblico non specialista. 3. È vietato adottare misure sanitarie basate su: dati segreti non verificabili; modelli non accessibili alla revisione indipendente; algoritmi non auditabili e non spiegabili; studi non pubblicati o non sottoposti a revisione paritaria. 4. La trasparenza è condizione essenziale di legittimità e non può essere limitata neppure in stato di emergenza.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • Gli atti adottati senza trasparenza minima sono nulli e privi di efficacia.
  • I funzionari che hanno impedito o limitato la trasparenza sono responsabili personalmente.
  • Le vittime di decisioni opache hanno diritto a risarcimento integrale.
  • Le istituzioni che violano sistematicamente la trasparenza sono soggette a commissariamento internazionale.

Art. 7 — Indipendenza della Scienza e Divieto di Conflitti di Interesse

1. La scienza è libera e pluralista. 2. Nessuna autorità politica, economica o religiosa può monopolizzare, censurare o imporre verità scientifiche. 3. La validità scientifica deriva esclusivamente da: metodo rigoroso e trasparente; riproducibilità indipendente dei risultati; revisione critica da parte di pari indipendenti; trasparenza dei dati, dei metodi e dei finanziamenti. 4. Qualsiasi ricerca con potenziale impatto sulla salute pubblica deve dichiarare: tutte le fonti di finanziamento; tutti i conflitti di interesse personali, istituzionali e finanziari; tutti i legami con l’industria biotecnologica, farmaceutica e alimentare; tutti i brevetti o diritti di proprietà intellettuale coinvolti. 5. È fatto divieto assoluto di: finanziamenti occulti a ricercatori o istituzioni; condizionamento dei risultati scientifici da parte di finanziatori; soppressione o alterazione di dati sfavorevoli; pubblicazione selettiva di risultati favorevoli.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • La falsificazione o soppressione di dati scientifici costituisce reato grave punibile con pene detentive fino a 20 anni e interdizione perpetua dalla ricerca.
  • I finanziatori che condizionano i risultati scientifici sono passibili di sanzioni pecuniarie illimitate e di esclusione da programmi pubblici.
  • Gli studi scientifici viziati da conflitti di interesse non dichiarati sono nulli e non possono essere utilizzati per decisioni politiche.
  • Le università e gli istituti di ricerca che tollerano conflitti di interesse sono esclusi da finanziamenti pubblici.
  • I brevetti basati su ricerche viziate da conflitti di interesse sono nulli.

PARTE IICarta dei Diritti Biologici e Genetici Inalienabili

Articoli 8 – 15

Art. 8 — Diritto alla Vita Biologica Integrale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione completa della propria vita biologica in tutte le sue dimensioni: fisica (corpo e integrità somatica); genetica (genoma, epigenoma e patrimonio ereditario); neurologica (sistema nervoso, mente e funzioni cognitive); digitale (dati biologici, biomarcatori e tracce digitali della biologia personale). 2. La protezione della vita biologica è garantita anche nei confronti di: danni ambientali e da inquinamento; esposizione a sostanze tossiche o pericolose; contaminazione genetica o biologica; manipolazioni tecnologiche non consensuali. 3. Nessuna considerazione economica, organizzativa o di efficienza può giustificare la riduzione della protezione della vita biologica.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • La violazione del diritto alla vita biologica integrale è sanzionata con pene detentive fino a 30 anni e risarcimento integrale dei danni, inclusi quelli futuri e quelli trasmissibili alle generazioni successive.
  • Le vittime di violazioni del diritto alla vita biologica hanno diritto a misure di riabilitazione e reintegrazione.
  • Le istituzioni che violano il diritto alla vita biologica sono soggette a procedure di decadenza e commissariamento.

Art. 9 — Diritto all’Autodeterminazione Sanitaria

1. Ogni individuo ha diritto di accettare o rifiutare qualsiasi trattamento sanitario, senza che la sua scelta possa comportare conseguenze negative o discriminazioni. 2. Nessun trattamento sanitario può essere imposto, neppure in stato di emergenza, salvo eccezioni strettamente previste dalla legge, sottoposte a controllo giudiziario indipendente e limitate a ipotesi di incapacità di autodeterminazione. 3. Il consenso deve essere: libero (non condizionato da pressioni, minacce o incentivi economici); informato (basato su informazioni complete, comprensibili e verificate); esplicito (espresso in modo chiaro e univoco); specifico (riferito a un determinato trattamento o intervento); sempre revocabile (in qualsiasi momento e senza penalizzazioni). 4. Il diritto all’autodeterminazione sanitaria include: il diritto di scegliere o cambiare medico; il diritto di chiedere secondi e terzi pareri; il diritto di rifiutare trattamenti sperimentali; il diritto di essere informati su alternative terapeutiche.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • I trattamenti imposti senza consenso costituiscono violenza privata e violazione dell’integrità personale.
  • I responsabili sono passibili di pene detentive fino a 15 anni e risarcimento danni.
  • La documentazione di consenso viziato comporta nullità dell’atto sanitario e responsabilità penale.

Art. 10 — Diritto alla Trasparenza Scientifica e all’Informazione Sanitaria

1. Ogni persona ha diritto ad accedere, in modo completo e comprensibile, a: tutti i dati scientifici rilevanti per la propria salute; le evidenze cliniche relative a trattamenti, farmaci e tecnologie; i rischi e i benefici noti e potenziali; le fonti di finanziamento della ricerca; i conflitti di interesse degli operatori e degli istituti; le alternative terapeutiche disponibili. 2. Le informazioni sanitarie devono essere: complete (includendo incertezze, rischi e alternative); comprensibili (redatte in linguaggio accessibile); verificabili (con indicazione delle fonti e dei metodi); aggiornate (basate sulle migliori evidenze disponibili). 3. È vietato nascondere, alterare o minimizzare informazioni scientifiche per ragioni economiche, politiche o commerciali.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • La soppressione o alterazione di informazioni sanitarie costituisce reato contro la salute pubblica.
  • I responsabili sono passibili di pene detentive fino a 20 anni e risarcimento danni alle vittime.
  • I prodotti e le tecnologie presentati con informazioni incomplete o false sono immediatamente ritirati.

Art. 11 — Diritto alla Non Discriminazione Biologica e Genetica

1. È vietata ogni forma di discriminazione basata su: caratteristiche genetiche e profilo genomico; stato di salute presente, passato o futuro; dati biometrici e biomarcatori; decisioni sanitarie personali; predisposizione genetica a malattie; etnia, razza o origini biologiche. 2. È vietata ogni forma di: profilazione genetica a fini occupazionali, assicurativi o creditizi; discriminazione genetica nell’accesso a servizi sanitari, educativi o sociali; stigmatizzazione basata su caratteristiche biologiche o genetiche. 3. Nessuna informazione genetica può essere utilizzata per escludere, limitare o condizionare l’accesso a: lavoro e occupazione; assicurazioni e previdenza; crediti e servizi finanziari; istruzione e formazione; servizi sanitari e sociali.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • La discriminazione biologica e genetica costituisce reato grave con pene detentive fino a 10 anni.
  • Le vittime hanno diritto a risarcimento integrale e reintegrazione nella posizione pregiudicata.
  • I dati genetici ottenuti illegalmente sono immediatamente cancellati.

Art. 12 — Diritto alla Riservatezza Biologica e Genetica

1. I dati biologici, genetici e sanitari appartengono alla sfera più alta della personalità umana e sono protetti dalla più rigorosa riservatezza. 2. Il loro trattamento è consentito solo se: necessario per finalità sanitarie o di ricerca specifiche; proporzionato rispetto alle finalità; esplicitamente autorizzato dal titolare; sempre revocabile in qualsiasi momento. 3. È vietato: il trattamento di dati biologici senza consenso esplicito; la condivisione di dati con terzi non autorizzati; la creazione di banche dati genetiche senza consenso; l’utilizzo di dati biologici per scopi diversi da quelli autorizzati; la commercializzazione di dati genetici e biologici. 4. Ogni accesso ai dati biologici deve essere: tracciato con registrazione di data, ora, soggetto e finalità; notificato all’interessato; giustificato da una motivazione legittima.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • La violazione della riservatezza biologica costituisce reato grave con pene detentive fino a 15 anni.
  • I responsabili sono passibili di risarcimento danni, anche morali.
  • I dati trattati illegalmente sono cancellati e le banche dati sono chiuse.
  • Le organizzazioni che violano sistematicamente la riservatezza biologica sono sciolte.

Art. 13 — Diritto alla Revocabilità del Consenso

1. Ogni consenso sanitario, genetico o biologico è sempre revocabile in qualsiasi momento, senza che la revoca possa comportare conseguenze negative per il paziente. 2. Nessun trattamento può fondarsi su consenso permanente, implicito, presunto o forzato. 3. La revoca del consenso deve essere: pronta (garantita in ogni momento); semplice (senza formalità eccessive); gratuita (senza costi per il paziente); effettiva (immediatamente operativa). 4. In caso di revoca, il trattamento deve essere interrotto e i dati eventualmente raccolti cancellati.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • Il trattamento continuato dopo la revoca del consenso costituisce reato di violenza privata e violazione dell’integrità personale.
  • I responsabili sono passibili di pene detentive fino a 12 anni.
  • Il paziente ha diritto a risarcimento danni.

Art. 14 — Diritto alla Protezione Intergenerazionale

1. Gli Stati, le istituzioni e i soggetti pubblici e privati sono tenuti a proteggere l’integrità biologica e genetica delle generazioni future da rischi irreversibili, cumulativi o ereditabili. 2. Le decisioni che possono influenzare il patrimonio genetico umano, la biodiversità e l’ecosistema devono tenere conto delle conseguenze per le generazioni future. 3. È vietato: introdurre modificazioni genetiche ereditabili; compromettere la fertilità o la capacità riproduttiva; introdurre contaminanti genetici o biologici persistenti; alterare l’ecosistema in modo irreversibile. 4. Le generazioni future hanno diritto: a ricevere un patrimonio genetico integro; a un ambiente sano e protetto; a tecnologie sicure e non rischiose; a essere informate sui rischi ereditati.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • La violazione dei diritti delle generazioni future costituisce crimine internazionale.
  • I responsabili sono passibili di pene detentive fino a 30 anni.
  • Le misure che compromettono le generazioni future sono annullate.
  • Le vittime future hanno diritto a essere rappresentate nelle sedi giudiziarie internazionali.

Art. 15 — Diritto alla Giustizia Biologica

1. Ogni persona ha diritto a un ricorso effettivo contro violazioni dei diritti biologici, genetici e sanitari fondamentali dinanzi a un’istanza indipendente. 2. Il ricorso deve essere: pronto (garantito senza ritardi); effettivo (in grado di produrre decisioni vincolanti); indipendente (con giudici e commissari autonomi); accessibile (senza barriere economiche o tecniche). 3. Le vittime di violazioni hanno diritto a: risarcimento integrale dei danni, inclusi quelli morali e futuri; riabilitazione e reintegrazione; garanzie di non ripetizione; partecipazione ai procedimenti giudiziari. 4. Il diritto alla giustizia biologica include: class action per danni collettivi; rappresentanza di interessi diffusi; tutela di individui e gruppi vulnerabili; accesso alla giustizia per le generazioni future.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • La violazione del diritto alla giustizia biologica costituisce diniego di giustizia.
  • Le autorità che ostacolano l’accesso alla giustizia sono responsabili personalmente.
  • Le vittime hanno diritto a risarcimento aggiuntivo per i danni processuali.

PARTE IIIDivieto di Brevettazione della Vita e Protezione della Proprietà Intellettuale Genetica

Articoli 16 – 20

Art. 16 — Divieto di Brevettazione del Corpo Umano e del Genoma

1. Il corpo umano, in tutte le sue parti e fasi di sviluppo, non è brevettabile. 2. Le seguenti entità non possono essere oggetto di brevetto: il genoma umano e le sue sequenze; i geni umani e le loro varianti; le cellule umane, i tessuti e gli organi; gli embrioni e le cellule staminali umane; le linee cellulari umane; qualsiasi materiale biologico di origine umana. 3. I brevetti esistenti su geni umani, sequenze genetiche e materiale biologico umano sono dichiarati nulli e privi di effetto. 4. I diritti di proprietà intellettuale su biotecnologie di origine umana sono vietati. 5. La ricerca su materiale biologico umano deve essere: non commerciale (finalizzata al benessere umano); trasparente (con pubblicazione dei risultati); consensuale (con consenso esplicito dei donatori); non appropriativa (senza rivendicazione di diritti esclusivi).
Conseguenze giuridiche della violazione
  • I brevetti su materiale biologico umano sono nulli e inopponibili.
  • I titolari di brevetti nulli sono passibili di restituzione dei profitti illegittimamente percepiti.
  • La commercializzazione di materiale biologico umano costituisce reato di traffico di organi e tessuti.
  • I responsabili sono passibili di pene detentive fino a 20 anni e confisca dei beni.

Art. 17 — Divieto di Brevettazione di Organismi Geneticamente Modificati e NGT

1. Gli organismi geneticamente modificati, gli organismi derivanti da nuove tecniche genomiche (NGT/TEA) e i prodotti da essi derivati non sono brevettabili. 2. La brevettazione di sequenze genetiche modificate, di metodi di modificazione genetica e di organismi modificati è vietata. 3. I brevetti esistenti su OGM e NGT sono dichiarati nulli e privi di effetto. 4. La proprietà intellettuale su tecniche di modificazione genetica non può essere utilizzata per: limitare la ricerca scientifica; ostacolare l’accesso a semi e alle risorse genetiche; impedire la libera circolazione di varietà vegetali e animali; creare dipendenza tecnologica degli agricoltori. 5. I semi, le piante e gli animali derivanti da modificazioni genetiche non possono essere oggetto di diritti di proprietà esclusiva e devono rimanere patrimonio comune dell’umanità.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • I brevetti su OGM e NGT sono nulli e inopponibili.
  • I titolari di brevetti nulli sono passibili di restituzione dei profitti e risarcimento dei danni causati.
  • La commercializzazione di OGM e NGT senza autorizzazione costituisce reato ambientale.
  • I responsabili sono passibili di pene detentive fino a 15 anni.

Art. 18 — Divieto di Brevettazione di Algoritmi Sanitari e Biotecnologici

1. Gli algoritmi utilizzati in ambito sanitario, biotecnologico e genetico non sono brevettabili. 2. La brevettazione di modelli predittivi, sistemi di diagnosi algoritmica e tecnologie di intelligenza artificiale in sanità è vietata. 3. Tutti gli algoritmi sanitari devono essere: open source (pubblicamente accessibili); auditabili (verificabili da terze parti indipendenti); trasparenti (con documentazione completa dei metodi); non discriminatori (senza bias sistemici). 4. I sistemi di intelligenza artificiale in sanità non possono essere oggetto di diritti di proprietà esclusiva che impediscano l’accesso, la verifica o il miglioramento.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • I brevetti su algoritmi sanitari sono nulli.
  • L’utilizzo di algoritmi brevettati in sanità è vietato e costituisce reato.
  • I responsabili sono passibili di pene detentive e risarcimento danni.

Art. 19 — Protezione della Conoscenza Scientifica come Bene Comune

1. La conoscenza scientifica, in particolare quella relativa alla salute, alla biologia e alla genetica, è patrimonio comune dell’umanità. 2. Nessuna istituzione, pubblica o privata, può appropriarsi della conoscenza scientifica attraverso brevetti, segreti industriali o diritti di proprietà intellettuale. 3. La ricerca finanziata con fondi pubblici produce conoscenza che deve essere: pubblicamente accessibile; liberamente utilizzabile; verificabile; replicabile. 4. È vietato: brevettare scoperte scientifiche fondamentali; limitare l’accesso alla conoscenza scientifica; impedire la replicazione di studi scientifici; utilizzare brevetti per ostacolare la ricerca.
Conseguenze giuridiche della violazione
  • La commercializzazione illecita della conoscenza scientifica costituisce reato di appropriazione del patrimonio comune.
  • I responsabili sono passibili di restituzione dei profitti e risarcimento danni.
  • I brevetti su scoperte scientifiche sono nulli.

Art. 20 — Fondo Internazionale per la Ricerca Indipendente

1. È istituito il Fondo Internazionale per la Ricerca Indipendente e la Biosovranità (FIRIB) per garantire il finanziamento della ricerca scientifica libera da conflitti di interesse. 2. Il Fondo è alimentato da: contributi obbligatori degli Stati aderenti; sanzioni pecuniarie comminate per violazioni della biosovranità; confisca di beni e profitti derivanti da brevetti illegittimi; contributi volontari trasparenti e tracciabili. 3. Il Fondo finanzia: ricerca indipendente su salute e biotecnologie; studi sui rischi delle NGT e OGM; sviluppo di tecnologie sanitarie trasparenti; monitoraggio e valutazione indipendente delle politiche sanitarie; formazione di esperti in biosovranità. 4. La gestione del Fondo è: trasparente (con pubblicazione integrale di bilanci e decisioni); indipendente (da governi, imprese e organizzazioni economiche); partecipativa (con controllo da parte della società civile).
Conseguenze giuridiche della violazione
  • La sottrazione di risorse al Fondo costituisce appropriazione indebita.
  • La mancata contribuzione al Fondo comporta sospensione dei diritti di partecipazione.
  • La gestione opaca del Fondo comporta revoca dei gestori e commissariamento.

PARTE IVArchitettura Istituzionale Globale della Biosovranità

Articolo 21

Art. 21 — Istituzioni Costituzionali della Biosovranità

Sono istituiti i seguenti organi permanenti, che operano in piena autonomia e indipendenza rispetto a governi, imprese e organizzazioni economiche:

a) Autorità Internazionale per la Trasparenza Scientifica (AITS)

  • È l’autorità centrale di controllo della trasparenza scientifica globale.
  • Competenze obbligatorie: audit integrale di studi clinici e biotecnologici; verifica indipendente dei dati scientifici pubblici; obbligo di pubblicazione dei dati rilevanti per la salute pubblica; monitoraggio dei conflitti di interesse istituzionali; valutazione della qualità metodologica della ricerca; controllo della compliance delle pubblicazioni scientifiche.
  • Poteri vincolanti: può sospendere la validità scientifica pubblica di studi non verificabili; può imporre la riapertura dei dati clinici; può dichiarare “non conforme agli standard di biosicurezza” qualsiasi tecnologia sanitaria non trasparente; può richiedere la ritrattazione di studi falsificati o viziati da conflitti di interesse; può vietare la pubblicazione di studi non conformi.
  • Ha diritto di accesso a tutti i dati clinici e scientifici, senza eccezioni. Opera in modo indipendente e i suoi membri sono inamovibili.

b) Tribunale Internazionale per la Biosovranità (TIB)

  • È istituito un Tribunale permanente con giurisdizione internazionale obbligatoria.
  • Competenza: violazioni dei diritti biologici fondamentali; mancata trasparenza scientifica; danni derivanti da tecnologie sanitarie non valutate indipendentemente; abuso di potere sanitario in emergenza; violazioni del principio di sovranità algoritmica; brevettazione illegittima di materiale biologico e genetico; ecocidio e crimini contro la biosfera; violazioni della biosovranità individuale e collettiva.
  • Principi processuali: indipendenza assoluta dei giudici; pubblicità integrale degli atti; contraddittorio garantito; prova scientifica verificabile; priorità alla tutela preventiva del danno biologico; accesso universale senza discriminazioni.
  • Le decisioni del TIB sono: immediatamente esecutive negli Stati aderenti; prevalenti su atti amministrativi contrari; soggette solo a revisione interna straordinaria.
  • Il TIB può disporre: cessazione immediata di pratiche dannose; annullamento di protocolli sanitari non conformi; risarcimenti per danno biologico e sanitario; obblighi di trasparenza integrale; riforme strutturali dei sistemi sanitari coinvolti; misure cautelari urgenti; sanzioni penali e pecuniarie.

c) Agenzia Globale per la Sicurezza Biologica e Algoritmica (AGSB)

  • È responsabile del controllo delle tecnologie emergenti e del loro impatto sulla salute e sull’ambiente.
  • Compiti: valutazione dei rischi biotecnologici avanzati; controllo di sistemi di intelligenza artificiale in sanità; verifica di algoritmi diagnostici e predittivi; certificazione di sicurezza biologica globale; autorizzazione o divieto di immissione in commercio di tecnologie; monitoraggio continuo degli effetti sulla salute e sull’ambiente.
  • Poteri vincolanti: può sospendere l’uso di tecnologie non sicure; può richiedere ulteriori studi e verifiche; può imporre limitazioni all’uso delle tecnologie; può disporre il ritiro di prodotti e tecnologie pericolose.

d) Consiglio Scientifico Globale Indipendente (CSGI)

  • Garantisce il pluralismo scientifico e l’indipendenza della valutazione scientifica.
  • Funzioni: revisione delle evidenze scientifiche globali; pubblicazione di rapporti indipendenti; contrasto ai conflitti di interesse epistemici; validazione metodologica delle ricerche ad impatto pubblico; valutazione dell’affidabilità degli studi scientifici; emissione di pareri non vincolanti ma di rilevante peso interpretativo.
  • Composizione: scienziati di fama internazionale in diverse discipline; esperti in bioetica e diritto internazionale; rappresentanti della società civile; scienziati provenienti da diversi paesi e tradizioni culturali.

e) Registro Mondiale dei Conflitti di Interesse (RMCI)

  • È istituito un registro pubblico globale obbligatorio.
  • Obbligo di registrazione per: autorità sanitarie nazionali e locali; regolatori farmaceutici e sanitari; ricercatori in ambito biomedico, genetico e biotecnologico; dirigenti di imprese sanitarie, farmaceutiche e biotecnologiche; consulenti governativi e istituzionali; membri di comitati scientifici e etici; revisori e valutatori di studi scientifici.
  • Contenuto obbligatorio: interessi finanziari diretti e indiretti; partecipazioni societarie e azionarie; finanziamenti ricevuti da imprese e fondazioni; consulenze e incarichi; legami industriali o accademici rilevanti; brevetti, royalties e diritti di proprietà intellettuale.
  • Sanzioni: la mancata dichiarazione comporta nullità degli atti decisionali influenzati; la falsa dichiarazione costituisce reato di falsità ideologica; i conflitti di interesse non dichiarati comportano decadenza dagli incarichi.

PARTE VEmergenze Sanitarie, Limiti del Potere e Garanzie di Non Abuso

Articoli 22 – 28

Art. 22 — Principio di Legalità in Emergenza

1. Ogni misura adottata in stato di emergenza sanitaria deve essere: prevista da norme pubbliche e verificabili; proporzionata al rischio effettivo accertato; limitata nel tempo alla durata necessaria; soggetta a revisione scientifica indipendente periodica; sottoposta a controllo giurisdizionale effettivo. 2. Nessuna emergenza può sospendere il principio di legalità. 3. Le misure emergenziali devono essere: eccezionali (applicate solo in casi di effettiva necessità); temporanee (con scadenza certa e proroghe motivate); proporzionate (non più ampie di quanto strettamente necessario); soggette a revisione (obbligatoria e periodica). 4. È vietato utilizzare l’emergenza per: introdurre modifiche strutturali permanenti; limitare diritti fondamentali in modo ingiustificato; eludere controlli e garanzie democratiche; favorire interessi economici o industriali.

Art. 23 — Limiti Inderogabili in Emergenza

Anche in condizioni di emergenza sanitaria, e in qualsiasi altra emergenza:

  • la dignità umana è intangibile e non può essere limitata;
  • il consenso informato non può essere eliminato in via generale;
  • la trasparenza dei dati non può essere soppressa;
  • il controllo giurisdizionale resta pienamente attivo;
  • le libertà fondamentali non possono essere sospese;
  • le garanzie processuali restano in vigore.

Art. 24 — Divieto di Normalizzazione dell’Emergenza

È vietato:

  • prorogare indefinitamente stati di emergenza;
  • utilizzare l’emergenza per introdurre modifiche strutturali permanenti senza revisione democratica;
  • sostituire il processo legislativo ordinario con atti emergenziali permanenti;
  • creare una “emergenza permanente” che giustifichi restrizioni continue;
  • utilizzare l’emergenza per limitare l’opposizione o il dissenso.

Art. 25 — Principio di Prova Scientifica

1. Le decisioni sanitarie di impatto collettivo devono basarsi su: evidenze scientifiche verificabili; dati pubblici o auditabili; metodologia trasparente; valutazione indipendente dei rischi e benefici. 2. In assenza di evidenza sufficiente, si applica il principio di precauzione. 3. Le decisioni basate su prove scientifiche insufficienti o non verificate sono nulle. 4. L’incertezza scientifica deve essere dichiarata e non nascosta.

Art. 26 — Obbligo di Motivazione Pubblica

1. Ogni misura sanitaria di emergenza o di impatto collettivo deve essere accompagnata da: motivazione scientifica dettagliata; indicazione delle fonti dei dati; spiegazione del livello di incertezza; durata prevista e criteri di cessazione; indicazione degli effetti sui diritti fondamentali. 2. La motivazione deve essere: pubblica (accessibile a tutti); comprensibile (in linguaggio accessibile); verificabile (con indicazione delle fonti). 3. La mancanza di motivazione comporta nullità della misura.

Art. 27 — Responsabilità Individuale e Istituzionale

1. Ogni autorità che adotta o applica misure sanitarie è responsabile: civilmente (per i danni causati); amministrativamente (per gli illeciti commessi); internazionalmente (per le violazioni dei diritti fondamentali); penalmente (per i reati commessi). 2. La responsabilità è: personale (non esclude la responsabilità dell’istituzione); solidale (con tutti i soggetti coinvolti); piena (senza limiti di risarcimento); immediata (senza prescrizioni). 3. L’immunità funzionale non opera per: crimini internazionali; violazioni di jus cogens; atti di tortura e trattamenti inumani; ecocidio e crimini contro l’ambiente.

Art. 28 — Principio di Non Immunità

1. La posizione istituzionale non costituisce immunità automatica. 2. Ogni atto che violi: l’integrità biologica; la trasparenza scientifica; la proporzionalità delle misure; i diritti fondamentali; le norme di jus cogens — è soggetto a controllo giurisdizionale internazionale. 3. Le leggi di amnistia, indulto o immunità per crimini contro l’umanità e violazioni della biosovranità sono nulle. 4. I superiori gerarchici sono responsabili per gli atti dei loro subordinati se non li hanno impediti o puniti.

PARTE VIDelibera di Sovranità Biologica e Responsabilità Giuridica Internazionale

Articoli 29 – 33

Art. 29 — Incompetenza Sovranazionale e Violazione del Principio di Sussidiarietà

1. Il Parlamento Europeo, in quanto organo amministrativo e politico dell’Unione Europea, non possiede autorità legislativa sui Parlamenti dei Popoli Autodeterminati e sui popoli sovrani. 2. Ogni imposizione normativa riguardante la vita, la salute, l’alimentazione, l’agricoltura, la biodiversità e il patrimonio genetico — incluse le deregolamentazioni sulle nuove tecniche genomiche (NGT/TEA) — adottata in violazione del principio di sussidiarietà e in assenza del consenso dei popoli interessati è nulla, illegittima e priva di qualsiasi efficacia giuridica. 3. Le deregolamentazioni sulle NGT e TEA approvate dal Parlamento Europeo costituiscono una violazione:
  • della Convenzione sulla Diversità Biologica, che afferma i diritti sovrani degli Stati sulle proprie risorse biologiche;
  • della Convenzione di Oviedo, che impone la protezione dell’essere umano nelle applicazioni della biologia e della medicina;
  • della Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti dell’Uomo, che riconosce il genoma umano come patrimonio dell’umanità;
  • della Convenzione di Aarhus, che sancisce il diritto all’accesso alle informazioni e alla partecipazione del pubblico nelle decisioni ambientali;
  • della Dichiarazione UNESCO sulla Bioetica, che proclama il consenso informato come principio fondamentale.
4. Gli Stati membri che hanno trasferito competenze all’Unione Europea in materia di biosovranità senza il consenso dei popoli hanno violato i diritti fondamentali e sono responsabili di tale violazione.

Art. 30 — Supremazia della Democrazia Diretta e del Consenso Popolare

1. Ogni modifica normativa riguardante il patrimonio biologico, genetico e ambientale deve essere suffragata dal consenso espresso tramite democrazia diretta dal “Cittadino Legislatore” mediante referendum popolari vincolanti. 2. Non è ammessa alcuna delega in bianco a organi sovranazionali, non eletti o tecno-burocratici in materia di biosovranità. 3. Le decisioni che incidono sulla salute pubblica, sull’ambiente e sul patrimonio genetico non possono essere affidate a comitati tecnici non rappresentativi dei popoli. 4. I comitati tecnici in materia di biosovranità devono essere: elettivi o controllati da organi elettivi; trasparenti nelle loro decisioni; responsabili delle loro scelte; soggetti a controllo giudiziario.

Art. 31 — Violazione di Jus Cogens, Obblighi Erga Omnes e Crimini Internazionali

1. L’approvazione di deregolamentazioni sulle NGT e TEA, in quanto lesiva dell’integrità della specie umana, della biodiversità e dell’ecosistema, configura la violazione di norme di jus cogens (diritto imperativo inderogabile). 2. Tali atti, in quanto violano obblighi erga omnes (obblighi verso tutti), ledono interessi fondamentali dell’intera comunità internazionale e dell’umanità, inclusi i diritti delle generazioni future. 3. Le condotte di cui al presente articolo costituiscono:
  • Crimini contro l’umanità, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, in quanto atti inumani commessi nell’ambito di un attacco esteso e sistematico contro una popolazione civile;
  • Genocidio, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto di Roma, qualora finalizzate a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso attraverso la modificazione del suo patrimonio genetico;
  • Ecocidio, come crimine internazionale emergente consistente nella distruzione di massa dell’ambiente, in conformità con la Policy dell’Ufficio del Procuratore della CPI che riconosce il grave danno ambientale come fondamento di crimini di competenza della Corte;
  • Violazione di jus cogens, con conseguente responsabilità internazionale degli Stati e dei funzionari coinvolti.
4. Le vittime di tali crimini hanno diritto a: riparazione integrale; risarcimento dei danni; riabilitazione; garanzie di non ripetizione.

Art. 32 — Decadenza delle Immunità, Responsabilità Penale Individuale e Denuncia alla Corte Penale Internazionale

1. Ogni immunità funzionale, personale o diplomatica dei deputati del Parlamento Europeo, dei commissari europei e di tutti i funzionari dell’Unione Europea che hanno promosso, votato, approvato o sostenuto le deregolamentazioni sulle NGT/TEA decade istantaneamente in relazione ai crimini internazionali di cui al presente atto. 2. La responsabilità penale individuale sorge ai sensi degli articoli 25 e 28 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, che prevedono la responsabilità per: commissione del crimine, anche mediante concorso; ordine, sollecitazione o induzione alla commissione del crimine; agevolazione, assistenza o contributo alla commissione del crimine; responsabilità del superiore gerarchico. 3. I sottoscritti Parlamenti del Popolo, in nome dei popoli che rappresentano, DENUNCIANO FORMALMENTE alla Corte Penale Internazionale tutti i deputati del Parlamento Europeo, i commissari europei e i funzionari dell’Unione Europea che hanno contribuito all’approvazione delle deregolamentazioni sulle NGT/TEA, per i seguenti crimini: Crimini contro l’umanità (art. 7 Statuto di Roma); Ecocidio (come crimine emergente e come danno ambientale grave ai sensi della Policy della CPI); Violazione di norme di jus cogens; Minaccia alla biodiversità e alla sopravvivenza delle generazioni future. 4. La presente denuncia è trasmessa alla Procura della Corte Penale Internazionale ai fini dell’apertura di un’indagine preliminare (proprio motu o su comunicazione di Stati o organizzazioni) e dell’eventuale emissione di mandati di arresto ai sensi dell’articolo 58 dello Statuto di Roma. 5. Le vittime dei crimini di cui al presente articolo hanno diritto alla riparazione, al risarcimento e alla riabilitazione ai sensi dell’articolo 75 dello Statuto di Roma e delle norme del diritto internazionale dei diritti umani. 6. I beni e i profitti derivanti dai crimini denunciati sono soggetti a sequestro e confisca internazionale.

Art. 33 — Invalidità degli Atti Non Conformi

Sono considerati giuridicamente inefficaci nell’ambito della presente Costituzione:

  • atti adottati senza trasparenza minima verificabile;
  • misure emergenziali prive di revisione scientifica;
  • decisioni algoritmiche non certificate;
  • restrizioni ai diritti fondamentali non proporzionate;
  • brevetti su materiale biologico umano;
  • brevetti su OGM e NGT;
  • registrazioni di varietà vegetali geneticamente modificate;
  • qualsiasi atto che violi la biosovranità.

PARTE VIITrasparenza, Open Science e Dati Biologici

Articoli 34 – 39

Art. 34 — Principio di Open Science Obbligatoria

1. Tutte le ricerche finanziate pubblicamente o aventi impatto sulla salute collettiva devono essere: pubbliche (accessibili senza barriere); verificabili (con dati e metodi disponibili); replicabili (con sufficienti informazioni per la replicazione); accessibili in formato aperto (senza costi e senza restrizioni). 2. I dati, i metodi e i risultati devono essere pubblicati immediatamente, senza embargo. 3. Le riviste scientifiche che pubblicano ricerche sanitarie devono adottare standard di trasparenza e verificabilità.

Art. 35 — Open Data Sanitario Globale

1. Durante emergenze sanitarie internazionali e in generale per la salute pubblica, devono essere pubblicati: dati clinici aggregati; protocolli di ricerca; risultati completi di efficacia e sicurezza; dati di farmacovigilanza; criteri decisionali delle autorità sanitarie; studi di sicurezza a lungo termine. 2. Solo i dati strettamente identificativi personali possono essere esclusi. 3. La pubblicazione deve essere: tempestiva (senza ritardi ingiustificati); completa (senza omissioni selettive); verificabile (con indicazione dei metodi); accessibile (in formato aperto).

Art. 36 — Sovranità Algoritmica in Sanità

1. Nessun sistema automatizzato può: decidere trattamenti sanitari senza supervisione umana; sostituire la responsabilità medica o istituzionale; operare senza audit indipendente; utilizzare algoritmi non spiegabili; discriminare gruppi di pazienti. 2. L’utilizzo di algoritmi in sanità richiede: autorizzazione esplicita dell’AGSB; certificazione di sicurezza; audit periodico; trasparenza piena degli algoritmi.

Art. 37 — Diritto alla Spiegazione Algoritmica

1. Ogni persona ha diritto a conoscere: la logica decisionale degli algoritmi che la riguardano; i dati utilizzati per le decisioni; i margini di errore e le incertezze; eventuali bias sistemici; le alternative disponibili. 2. Le decisioni algoritmiche devono essere: spiegabili (comprensibili in linguaggio naturale); contestabili (con possibilità di ricorso); revisionabili (da operatori umani).

Art. 38 — Certificazione Obbligatoria degli Algoritmi Sanitari

1. Ogni algoritmo sanitario deve essere: certificato dall’AGSB; verificato dal CSGI; sottoposto ad audit periodico; registrato in archivio pubblico globale. 2. La certificazione deve essere: periodica (rinnovata regolarmente); indipendente (da soggetti terzi senza conflitti); trasparente (con pubblicazione delle valutazioni); revocabile (in caso di violazioni o rischi).

Art. 39 — Responsabilità Tecnologica

1. Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e algoritmiche sono responsabili dei danni prevedibili derivanti da: errore sistemico; difetto di progettazione; mancanza di trasparenza; mancata validazione indipendente; bias e discriminazioni algoritmiche. 2. La responsabilità è: oggettiva (senza bisogno di provare colpa); solidale (di tutti i soggetti coinvolti); piena (senza limiti di risarcimento).

PARTE VIIIProtocollo sul Futuro Neurotecnologico dell’Umanità

Articoli 40 – 45

Art. 40 — Protezione della Mente Umana

1. La mente umana è inviolabile in tutte le sue dimensioni: coscienza e percezione; memoria e identità; pensiero e ragionamento; emozioni e sentimenti; volontà e autodeterminazione. 2. Ogni tecnologia che interagisce con il sistema nervoso è soggetta a tutela rafforzata. 3. Le neurotecnologie possono essere utilizzate solo: per finalità terapeutiche e non commerciali; con consenso esplicito e revocabile; con controllo indipendente; con trasparenza piena dei rischi.

Art. 41 — Neurodiritti Fondamentali

Ogni persona ha diritto a:

  • integrità mentale: protezione da manipolazioni e alterazioni;
  • libertà cognitiva: diritto a pensare liberamente;
  • identità personale: diritto alla continuità della propria mente;
  • autodeterminazione mentale: diritto a decidere sulla propria mente;
  • privacy mentale: protezione dei pensieri e dei dati neurali.

Art. 42 — Divieto di Manipolazione Cognitiva

È vietato:

  • alterare stati mentali senza consenso;
  • influenzare decisioni tramite neurotecnologie non dichiarate;
  • profilazione neurale non autorizzata;
  • utilizzo di neurotecnologie per controllo o condizionamento;
  • manipolazione delle emozioni o della volontà.

Art. 43 — Neurotecnologie Mediche

1. Le tecnologie neurali sono consentite solo se: terapeutiche (per curare malattie o alleviare sofferenze); controllate indipendentemente (da autorità terze); reversibili ove possibile (con possibilità di rimozione); trasparenti nei loro effetti (con pubblicazione dei rischi). 2. Le neurotecnologie per scopi non terapeutici sono vietate.

Art. 44 — Principio di Non Fusione Non Consensuale

È vietata qualsiasi fusione tra: sistemi di intelligenza artificiale; neurointerfacce; dati biologici; sistemi cognitivi — senza consenso libero, informato e sempre revocabile.

Art. 45 — Futuro Umano Sovrano

1. Lo sviluppo tecnologico deve rispettare: libertà mentale; autonomia biologica; continuità dell’identità umana; controllo umano finale; diversità umana e naturale. 2. La tecnologia è al servizio dell’umanità e non viceversa. 3. L’evoluzione naturale dell’umanità non può essere alterata da interventi tecnologici non consensuali.

PARTE IXDisposizioni Finali

Articoli 46 – 49

Art. 46 — Clausola di Supremazia Costituzionale

1. La presente Costituzione costituisce il quadro normativo fondamentale della biosovranità internazionale. 2. Tutti gli atti internazionali, regionali o nazionali incompatibili con i suoi principi devono essere reinterpretati in conformità o disapplicati nell’ambito degli Stati Parte. 3. La presente Costituzione prevale su ogni legislazione nazionale, sovranazionale o internazionale contrastante. 4. Le norme della presente Costituzione costituiscono applicazione e specificazione di norme di jus cogens e di obblighi erga omnes, e come tali non possono essere derogate da alcun trattato o legislazione.

Art. 47 — Adesione al Trattato

1. La presente Costituzione è aperta all’adesione di: Stati sovrani; organizzazioni internazionali; Comunità e Popoli autodeterminati; enti territoriali e istituzioni pubbliche. 2. L’adesione implica: accettazione integrale dei diritti biologici fondamentali; riconoscimento della giurisdizione del Tribunale Internazionale per la Biosovranità (TIB); implementazione progressiva degli obblighi di trasparenza. 3. I Popoli e le Comunità che intendono aderire possono farlo mediante: Stato Veneto in Autodeterminazione (registrazione come cittadino dello Stato Veneto, con emissione di Cittadinanza e Nazionalità Veneta, Carta d’Identità Sovrana di Autodeterminazione e attivazione del conto blockchain); Comitato di Liberazione Nazionale Italiano (CLNI) (adesione al CLNI per Persone Fisiche Maggiorenni, Persone Fisiche Minorenni, Associazioni e Liste Civiche).

Art. 48 — Entrata in Vigore

1. La Costituzione entra in vigore al raggiungimento del numero minimo di ratifiche stabilito dal Protocollo di Attuazione. 2. La Costituzione ha effetto immediato per gli Stati e i Popoli aderenti. 3. Gli atti contrastanti con la Costituzione sono nulli dal momento della sua entrata in vigore.

Art. 49 — Testo Autentico

1. Il presente testo è redatto in più lingue ufficiali equivalenti. 2. In caso di divergenza interpretativa prevale la versione adottata dalla Conferenza Costituente della Biosovranità. 3. Il testo autentico è depositato presso: Ufficio dei Trattati delle Nazioni Unite; Archivio della Conferenza Costituente della Biosovranità; su blockchain pubblica con timestamping crittografico.

PARTE XDestinatari della Notifica Formale e della Denuncia

La presente notifica, diffida e denuncia è indirizzata alle seguenti autorità istituzionali e giudiziarie:

DestinatarioIndirizzoOggetto
Segretariato Generale del Parlamento Europeo Rue Wiertz 60, 1047 Bruxelles, Belgio Notifica di nullità degli atti legislativi in materia di NGT/TEA e diffida a cessare immediatamente ogni attività normativa in materia di biosovranità.
Procura della Corte Penale Internazionale (CPI) Oude Waalsdorperweg 10, 2597 AK L’Aia, Paesi Bassi Denuncia formale per crimini contro l’umanità, ecocidio e violazione di norme di jus cogens nei confronti di tutti i deputati del Parlamento Europeo, commissari e funzionari UE che hanno promosso e approvato le deregolamentazioni sulle NGT/TEA. Richiesta: apertura immediata di indagine preliminare (proprio motu) ai sensi dell’art. 15 Statuto di Roma; emissione di mandati di arresto ai sensi dell’art. 58; sequestro di beni e documenti.
Commissione Europea Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgio Diffida a proporre o sostenere iniziative legislative in materia di NGT/TEA in violazione della biosovranità e dei diritti fondamentali.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea Rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Lussemburgo Richiesta di declaratoria di nullità degli atti del Parlamento Europeo in materia di NGT/TEA per violazione di norme di jus cogens e dei diritti fondamentali.
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) Palais des Nations, 1211 Ginevra 10, Svizzera Denuncia per violazione dei diritti umani fondamentali e richiesta di intervento.
UNESCO — Settore Scienze Sociali e Umane 7 Place de Fontenoy, 75352 Parigi 07 SP, Francia Denuncia per violazione della Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti dell’Uomo e della Dichiarazione UNESCO sulla Bioetica.
Consiglio d’Europa — Comitato di Bioetica (DH-BIO) Avenue de l’Europe F-67075, Strasburgo, Francia Denuncia per violazione della Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina.
Corte Internazionale di Giustizia (CIG) Peace Palace, Carnegieplein 2, 2517 KJ L’Aia, Paesi Bassi Richiesta di parere consultivo sulla conformità delle deregolamentazioni NGT/TEA alle norme di jus cogens e agli obblighi erga omnes.
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) Avenue Appia 20, CH-1211 Ginevra 27, Svizzera Denuncia per violazione del diritto alla salute e richiesta di intervento ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale (2005).
Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare (ITLOS) Am Internationalen Seegerichtshof 1, 22609 Amburgo, Germania Denuncia per violazione della protezione dell’ambiente marino e della biodiversità.
Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) Centre William Rappard, 154 rue de Lausanne, CH-1211 Ginevra, Svizzera Denuncia per violazione degli accordi SPS e per l’uso di brevetti come barriere commerciali illecite.

NOTA NGTRelazione Tecnico-Scientifica sulle Nuove Tecniche Genomiche

Allegato tecnico alla Costituzione Internazionale della Biosovranità

1. Introduzione e definizione delle NGT

Le Nuove Tecniche Genomiche (NGT) — in Italia denominate anche Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) — costituiscono un insieme di metodologie biotecnologiche avanzate che consentono modifiche mirate e precise del genoma degli organismi. A differenza degli organismi geneticamente modificati (OGM) tradizionali, che prevedono l’introduzione di geni estranei alla specie, le NGT agiscono modificando il patrimonio genetico esistente, senza necessariamente introdurre DNA esogeno.

Le principali tecniche NGT includono: CRISPR/Cas9 e sue varianti; TALEN; Zinc Finger Nucleasi (ZFN); Mutagenesi mirata e cisgenesi.

2. Tipologie di NGT e classificazione regolatoria

2.1 Classificazione secondo la proposta della Commissione Europea

CategoriaCaratteristicheRegime applicabile
NGT-1Piante considerate equivalenti a quelle convenzionali, con non più di 20 inserzioni di massimo 20 bp e non più di 20 delezioni di qualsiasi dimensioneEsentate da valutazione del rischio, monitoraggio ed etichettatura sufficiente
NGT-2Tutte le altre piante ottenute tramite NGTSoggette a valutazione del rischio adattata

2.2 Criticità scientifiche della classificazione

  • La variazione genetica naturale è molto più ampia di quanto ipotizzato: i dati genomici attuali indicano che la variazione naturale nel germoplasma utilizzato dai selezionatori è molto maggiore di quanto compreso in precedenza.
  • Il 94% delle applicazioni NGT nel pipeline commerciale rientrerebbe nella categoria NGT-1, ricevendo così approvazione al mercato senza valutazione del rischio, monitoraggio o etichettatura.
  • Non esiste una soglia scientificamente giustificabile di un certo numero di mutazioni al di sotto della quale gli effetti NGT possano essere considerati equivalenti a quelli delle piante ottenute con metodi convenzionali.
  • Determinate piante NGT-1 possono presentare rischi ambientali simili a quelli degli OGM tradizionali, come definiti dalla Direttiva 2001/18/EC.

3. Studi scientifici e valutazioni del rischio

3.1 Studi sugli effetti fuori bersaglio (off-target)

  • Uno studio pubblicato su Nature Communications (2026) ha identificato un meccanismo di off-target precedentemente trascurato, dimostrando che gli RNA endogeni con sequenze simili a crRNA possono dirottare qualsiasi gRNA, causando effetti off-target tracrRNA-dipendenti a bassa frequenza ma pervasivi.
  • La base editing in embrioni umani ha dimostrato di poter correggere alcune mutazioni ma crearne altre, con effetti off-target e mosaicism.
  • L’ABE8e (adenina base editor) induce mutazioni off-target in tutto il genoma, inclusi eventi in oncogeni e geni soppressori tumorali.

3.2 Studi sugli effetti ambientali

  • Rischi per gli impollinatori: la modifica della composizione degli oli in piante Brassicaceae, con aumento o diminuzione degli acidi grassi polinsaturi (PUFA), può comportare rischi per la salute e la sopravvivenza degli impollinatori.
  • Invasività e persistenza: le piante NGT con tratti legati alla fitness possono presentare aumento della diffusione e persistenza nell’ambiente.
  • Piante insetticide NGT: le piante NGT progettate per effetti insetticidi possono essere tossiche per specie non target.
  • Rischio di ibridazione: le specie Brassicaceae mantengono un potenziale di ibridazione incrociata all’interno della famiglia.

4. Conseguenze per la salute umana

4.1 Tossicità e allergenicità

  • Le NGT possono alterare l’espressione o la struttura di proteine presenti nei tessuti commestibili, con potenziali implicazioni per la tossicità e l’allergenicità.
  • Sono necessari studi di tossicologia, allergenicità e valutazione nutrizionale per una corretta valutazione del rischio.

4.2 Mutazioni off-target e cancro

  • Le mutazioni off-target indotte da CRISPR/Cas possono interessare oncogeni e geni soppressori tumorali.
  • Anche eventi off-target rari possono avere conseguenze deleterie, in particolare quando la modificazione genetica è permanente.

4.3 Effetti a lungo termine sconosciuti

  • Gli effetti a lungo termine sulla salute e sull’equità sociale rimangono sconosciuti.
  • Gli strumenti di editing genetico come CRISPR possono creare cambiamenti genetici non intenzionali, instabilità cromosomica e disruption metaboliche.

5. Conseguenze per la biodiversità e gli ecosistemi

  • Perdita di biodiversità: la modificazione genetica delle colture può influenzare gli ecosistemi, portare a perdita di biodiversità e rendere gli agricoltori dipendenti da semi brevettati.
  • Contaminazione genetica: l’apertura al rilascio su larga scala di piante NGT non etichettate e brevettate espone gli agricoltori biologici e GMO-free a contaminazione e incertezza legale.
  • Rischi per gli impollinatori: la proposta di deregolamentazione delle NGT minaccia di aumentare i rischi per la salute pubblica e la protezione ecologica.

6. Effetti a lungo termine: ciò che non si conosce

  1. Stabilità genetica attraverso le generazioni: uno studio cinese ha dimostrato che le piante modificate con CRISPR/Cas presentano notevole instabilità genetica nel trasmettere le alterazioni genetiche alle generazioni successive.
  2. Interazioni tra organismi NGT: i problemi ambientali creati dal rilascio di organismi NGT possono durare tanto o più di quelli causati dalla plastica e dai pesticidi, impattando molte generazioni future.
  3. Effetti cumulativi: il rilascio di piante NGT nell’ambiente richiede valutazione del rischio e monitoraggio di tratti individuali, nonché di effetti combinatori e cumulativi a lungo termine.
  4. Conseguenze per la salute non ancora manifeste: i cambiamenti genetici indotti dalle NGT potrebbero avere conseguenze che diventano visibili solo a medio o lungo termine.
  5. Impatto sulla sovranità alimentare: GMO e NGT sono soluzioni temporanee che incoraggiano l’emergere di erbacce, insetti e funghi resistenti, rendendo l’agricoltura più vulnerabile e minando la sovranità sui semi e, di conseguenza, la sovranità alimentare.

7. Panorama dei brevetti sulle NGT

7.1 Stato attuale dei brevetti

  • Complessità crescente: il panorama dei brevetti sta diventando sempre più complesso, con potenziali sfide per i piccoli selezionatori in termini di costi di licenza e vincoli di libertà di operare.
  • Accumulo di royalties: la governance della tecnologia di editing genomico attraverso licenze e sublicenze transnazionali comporta l’accumulo di royalties a ogni passaggio della catena.
  • Aumento delle varietà brevettate: le NGT porteranno con sé un forte aumento del numero di varietà vegetali interessate da brevetti.
  • Privatizzazione dei benefici: le tecnologie CRISPR cementano ed espandono geografie neocoloniali di estrazione delle rendite, privatizzando i benefici economici e socializzando i costi ecologici.

7.2 Il dibattito europeo sui brevetti

  • Parlamento Europeo: ha proposto un divieto totale di brevetti per tutte le piante NGT, il materiale vegetale, le loro parti, le informazioni genetiche e i processi in esse contenuti.
  • Consiglio dell’UE: ha lanciato un mandato per una riforma all’interno del sistema brevettuale esistente, senza un divieto esplicito.
  • Accordo provvisorio (dicembre 2025): non include un divieto assoluto di brevettazione delle piante NGT.

8. Conclusioni e raccomandazioni scientifiche

  • Inadeguatezza delle soglie di rischio: non esiste una soglia scientificamente giustificabile di un certo numero di mutazioni al di sotto della quale gli effetti NGT possano essere considerati equivalenti a quelli delle piante ottenute con metodi convenzionali.
  • Necessità di valutazione del rischio: le piante NGT, anche quelle che potrebbero rientrare nella categoria NGT-1, richiedono valutazione del rischio ambientale prima dell’approvazione per la coltivazione.
  • Incertezze a lungo termine: gli effetti a lungo termine sulla salute e sugli ecosistemi rimangono sconosciuti.
  • Implicazioni per la biosovranità: la brevettazione delle NGT minaccia la sovranità sui semi e la sovranità alimentare.

9. Riferimenti bibliografici

  1. Schulman, A.H. et al. “Proposed EU NGT legislation in light of plant genetic variation.” Plant Biotechnology Journal, 2025. PMID: 40586315.
  2. “The Potential of NGTs to Overcome Constraints in Plant Breeding and Their Regulatory Implications.” International Journal of Molecular Sciences, 2025;26(23):11391.
  3. “Where does the EU-path on new genomic techniques lead us?” Frontiers in Genome Editing, 2024;6:1377117.
  4. Juhas, M. et al. “Combining AI and new genomic techniques to ‘fine-tune’ plants: challenges in risk assessment.” Frontiers in Plant Science, 2025;16:1677066.
  5. “Environmental risk scenarios of specific NGT applications in Brassicaceae oilseed plants.” Environmental Sciences Europe, 2024;36:189.
  6. Yu, W. et al. “Guide RNA reprogramming facilitates minimized tracrRNA-dependent off-target and versatile CRISPR/Cas9 engineering.” Nature Communications, 2026.
  7. “To patent or not to patent: challenges and solutions to the patent ban on new genomic techniques plant in EU.” GM Crops & Food, 2025;16(1):562-574.
  8. “EU reaches a provisional agreement on NGT plants.” Appleyard Lees, December 2025.
  9. EFSA. “New developments in biotechnology applied to microorganisms.” EFSA Journal, 2024.
  10. Testbiotech. “Recent research shows that NGT plants need to be risk assessed.” February 2025.
  11. Testbiotech. “Manipulated flowering in NGT plants:
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